Decisione UE In vigore

Decisione UE 0419/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/419 della Commissione, del 10 febbraio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026)958

Pubblicato: 10/02/2026 In vigore dal: 10/02/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/419 della Commissione sulla registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei per la protezione di cani e gatti randagi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/419 del 10 febbraio 2026 accoglie parzialmente la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei volta a proteggere cani e gatti randagi e animali nei rifugi. La Commissione ha ritenuto che l'Unione europea non dispone di competenze generali in materia di benessere animale per i randagi, poiché questa rimane di esclusiva competenza degli Stati membri. Tuttavia, ha identificato quattro ambiti specifici in cui può intervenire: (a) i rifugi che operano sul mercato dell'Unione di cani e gatti; (b) l'impiego di animali a fini scientifici; (c) l'inserimento di clausole negli accordi commerciali internazionali; (d) il condizionamento dei finanziamenti UE al rispetto di norme minime di protezione. L'iniziativa è quindi registrata solo per questi aspetti, escludendo la protezione generale dei randagi per motivi di benessere animale, che esula dalle competenze dell'Unione secondo i Trattati.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/419 della Commissione, del 10 febbraio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026)958] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/419 of 10 February 2026 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled EU initiative to protect stray dogs, stray cats and animals in shelters in the EU/non-EU countries (notified under document C(2026) 958)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/419 20.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/419 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2026 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026)958] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 13 gennaio 2026 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi». (2) Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrare un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi», presentata alla Commissione il 28 novembre 2025. (3) Con lettera del 5 gennaio 2026 (C(2026) 10 final), a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 28 novembre 2025 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha anche spiegato che l’iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. In particolare l’Unione non ha il potere di formulare e attuare politiche volte a proteggere gli animali randagi per ragioni di benessere animale. (4) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento. (5) Il 13 gennaio 2026 il gruppo di organizzatori ha presentato un’iniziativa modificata. (6) L’obiettivo dell’iniziativa modificata così come formulato dagli organizzatori è invitare la Commissione «a presentare, nei limiti delle sue competenze, proposte di atti giuridici dell’Unione volti a rafforzare la protezione dei cani e gatti randagi e degli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e a garantire che gli interventi dell’UE nei paesi terzi non contribuiscano alla sofferenza degli animali». In particolare l’iniziativa mira a «limitare ulteriormente l’impiego di cani e gatti a fini scientifici, eventualmente con una modifica della direttiva 2010/63/UE» e chiede che «gli strumenti commerciali, di associazione e finanziamento dell’UE» siano «concepiti in modo tale che i fondi dell’UE, i vantaggi commerciali o le forme di cooperazione vengano concessi soltanto in caso di rispetto delle norme minime per la protezione di cani e gatti». Secondo gli organizzatori dell’iniziativa si dovrebbero anche promuovere «misure sostenibili e umane quali la gestione delle popolazioni, i programmi di castrazione e vaccinazione, le cure veterinarie, la registrazione e l’educazione al benessere degli animali». Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa modificata. (7) La Commissione osserva che, per quanto riguarda i gatti e i cani randagi, il potere legislativo ed esecutivo di cui dispone l’Unione per migliorare il benessere degli animali è ristretto ai settori di intervento elencati in modo esaustivo all’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ossia le politiche nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, e dello spazio. Pertanto la Commissione non ha potuto presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati per quanto riguarda la protezione di cani e gatti randagi per ragioni di benessere animale. Questi settori di intervento restano di esclusiva competenza degli Stati membri. (8) Per quanto concerne i rifugi per animali che ospitano cani e gatti, la Commissione ritiene di poter presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 114 TFUE, nella misura in cui tali rifugi svolgono un’attività economica sul mercato dell’Unione di cani e gatti, in quanto forniscono un numero significativo di esemplari e competono con gli allevatori. Inoltre, affinché le norme di immissione sul mercato di cani e gatti assicurino un livello elevato di protezione del benessere degli animali, è necessario applicare prescrizioni di tracciabilità alla totalità o alla maggior parte degli esemplari immessi sul mercato dell’Unione, compresi pertanto quelli provenienti da rifugi. (9) Per quanto attiene alla sperimentazione animale, la Commissione potrebbe proporre, sulla base dell’articolo 114 TFUE, un atto giuridico relativo all’impiego di animali a fini scientifici, anche per gli animali randagi e quelli detenuti nei rifugi. (10) Quanto al commercio e alla cooperazione con i paesi terzi, la Commissione potrebbe adottare proposte di atti giuridici sulla base, a seconda dei casi, degli articoli 207, 209, 212 e 217 TFUE, che subordinino i vantaggi di tali disposizioni alla condizione del rispetto di norme minime per la protezione dei cani e dei gatti randagi, purché tale condizionalità sia collegata all’esercizio delle competenze dell’Unione nei settori di intervento di cui all’articolo 13 TFUE e contribuisca al conseguimento degli obiettivi di tali politiche. (11) Infine, relativamente ai finanziamenti dell’Unione agli Stati membri o ai paesi terzi, la Commissione potrebbe adottare proposte di atti giuridici sulla base, rispettivamente, dell’articolo 177, primo comma, TFUE e degli articoli 209, 212 e 217 TFUE, che subordinino il vantaggio di ricevere fondi dell’UE alla condizione del rispetto di norme minime per la protezione dei cani e dei gatti randagi, purché tale condizionalità sia collegata all’esercizio delle competenze dell’Unione nei settori di intervento di cui all’articolo 13 TFUE e contribuisca al conseguimento degli obiettivi di tali politiche, e purché vi sia un legame sufficientemente stretto tra la finalità dei fondi dell’UE e detta protezione. (12) Per contro la Commissione non ha potuto presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati per quanto riguarda la protezione di cani e gatti randagi per ragioni di benessere animale. Riguardo a tale parte dell’iniziativa, la Commissione conclude pertanto che essa non soddisfa il requisito giuridico di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. (13) Per questi motivi, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2019/788, è opportuno registrare parzialmente la proposta di iniziativa dei cittadini per le parti che non esulano manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. (14) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. (15) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (16) L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (17) È pertanto opportuno registrare parzialmente l’iniziativa dal titolo «Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi» sulla base delle osservazioni di cui ai considerando da 7 a 12. (18) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione parziale di cui all’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa così come registrata, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa così come registrata esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi» è parzialmente registrata. 2.   Le dichiarazioni di sostegno per tale iniziativa possono essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati: a) per quanto riguarda i rifugi per animali che ospitano cani o gatti, nella misura in cui tali rifugi partecipano al mercato dell’Unione di cani e gatti; b) per quanto riguarda l’impiego di animali a fini scientifici, compresi gli animali randagi e quelli detenuti nei rifugi; c) aggiungendo agli accordi commerciali o di associazione internazionali clausole in base alle quali i vantaggi di tali disposizioni sarebbero subordinati al rispetto di norme minime per la protezione di cani e gatti randagi; d) subordinando il ricevimento dei fondi dell’UE al rispetto delle norme minime per la protezione dei cani e gatti randagi. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Iniziativa dell’UE per proteggere cani e gatti randagi e gli animali detenuti nei rifugi all’interno dell’UE e nei paesi terzi», rappresentato da Gisela URBAN e Hans-Erich Rainer GAERTNER in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Strasburgo, il 10 febbraio 2026 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/419/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda l'iniziativa dei cittadini europei secondo il Regolamento (UE) 2019/788, applicando i principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli articoli 13, 43, 114, 177, 207, 209, 212 e 217 TFUE definiscono i settori di competenza dell'Unione (agricoltura, pesca, mercato interno, ricerca, commercio internazionale e cooperazione) entro cui la Commissione può presentare proposte normative, mentre la protezione degli animali randagi per benessere animale rimane materia di competenza esclusiva degli Stati membri.

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