Decisione UE In vigore

Decisione UE 0412/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/412 del Consiglio, del 17 febbraio 2026, relativa alla messa a disposizione della Polonia dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

Pubblicato: 17/02/2026 In vigore dal: 17/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono gli importi e le condizioni dell'assistenza finanziaria che l'Unione europea mette a disposizione della Polonia attraverso lo strumento SAFE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/412 autorizza l'Unione europea a erogare alla Polonia un prestito massimo di 43.734.100.805 EUR a titolo dello strumento SAFE (Strumento di Azione per la Sicurezza dell'Europa), destinato al rafforzamento dell'industria europea della difesa. Di questi fondi, 6.560.115.120,75 EUR sono messi a disposizione come prefinanziamento. La decisione si applica alla Repubblica di Polonia e rappresenta l'esecuzione del regolamento (UE) 2025/1106, che istituisce questo strumento di finanziamento per progetti di difesa. La Commissione europea ha valutato la richiesta polacca presentata il 29 novembre 2025, verificando che il piano di investimenti soddisfa tutte le condizioni previste, inclusa la realizzazione mediante appalti comuni e il perseguimento di obiettivi strategici come l'adeguamento strutturale dell'industria della difesa e l'interoperabilità nell'Unione. L'accordo di prestito dovrà contenere misure specifiche per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e rispettare le norme sulla governance economica e sulla condizionalità di bilancio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/412 del Consiglio, del 17 febbraio 2026, relativa alla messa a disposizione della Polonia dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/412 of 17 February 2026 on making the financial assistance under Regulation (EU) 2025/1106 available to Poland

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/412 5.3.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/412 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2026 relativa alla messa a disposizione della Polonia dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa («strumento SAFE»), chiedendo loro di fornire un importo indicativo massimo e minimo dei prestiti. Al 29 agosto 2025 19 Stati membri avevano manifestato interesse a ottenere assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106. (2) Il 9 settembre 2025 la Commissione ha notificato agli Stati membri richiedenti la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti per Stato membro. (3) Il 29 novembre 2025 la Polonia ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria («richiesta») a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell’industria europea della difesa («piano»). (4) La Commissione ha valutato la richiesta alla luce delle condizioni applicabili stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106. (5) Conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa e, se del caso, una descrizione del coinvolgimento previsto dell’Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell’Ucraina. (6) La Commissione ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l’utilizzo dello strumento SAFE. In particolare essa garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano attuate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure devono inoltre avere uno o più dei seguenti obiettivi: accelerare l’adeguamento dell’industria della difesa alle trasformazioni strutturali, migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o garantire l’interoperabilità e l’intercambiabilità in tutta l’Unione. (7) La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 e delle norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento compresa l’indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto. (8) Di conseguenza, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha rilevato che la richiesta soddisfa le condizioni di tale regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16. (9) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha preso in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste della Polonia, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma di tale regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. (10) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l’esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e a norma del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ( 3 ) . (11) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 ( 4 ) e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (12) In linea con l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, l’accordo di prestito che deve essere stipulato con la Polonia dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa presentata dalla Polonia il 29 novembre 2025 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16, e che l’assistenza finanziaria è messa a disposizione della Polonia di conseguenza. Articolo 2 1.   L’Unione mette a disposizione della Polonia un prestito dell’importo massimo di 43 734 100 805 EUR. 2.   La Commissione mette a disposizione della Polonia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 6 560 115 120,75 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 4 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. KERAVNOS ( 1 ) GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ( GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ( GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione ( GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/412/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0412/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Lo strumento SAFE è il principale meccanismo di finanziamento per progetti di difesa europea, disciplinato dal regolamento (UE) 2025/1106, e prevede prestiti agli Stati membri per rafforzare l'industria della difesa. La decisione di esecuzione rappresenta l'applicazione concreta del regolamento e deve rispettare i principi di parità di trattamento, solidarietà e trasparenza tra gli Stati membri. Consulenti finanziari e esperti di diritto dell'UE devono considerare anche i vincoli derivanti dal regolamento (UE) 2024/1263 sulla sorveglianza di bilancio e dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sulla condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… Legge 152

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →