Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 6 luglio 2026, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019
Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 6 luglio 2026, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019
EN: Decision of the Bureau of the European Parliament of 6 July 2026 laying down the procedures for Implementing Regulation (EU, Euratom) 2025/2445 of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations and repealing the Bureau Decision of 1 July 2019
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2026/3956
23.7.2026
DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 6 luglio 2026
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 1
o
luglio 2019
(C/2026/3956)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(
1
)
, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
(
2
)
(«regolamento finanziario»),
visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(
3
)
,
visto il regolamento del Parlamento europeo («regolamento»), in particolare l’articolo 25, paragrafo 11, e l’articolo 241,
considerando quanto segue:
(1)
Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
(2)
Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ogni domanda di finanziamento dovrebbe essere oggetto di una decisione dell’Ufficio di presidenza, che dovrebbe essere notificata al destinatario e dovrebbe contenere una motivazione, qualora la misura arrechi pregiudizio al destinatario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Salvo altrimenti specificato, la presente decisione si applica sia ai partiti politici europei che alle fondazioni politiche europee.
Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«richiedente»: il partito o la fondazione che presenta una domanda di finanziamento a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, a seguito di un invito a presentare domande di contributi o di un invito a presentare proposte;
2)
«ordinatore delegato»: il membro del personale cui sono stati delegati i poteri di ordinatore in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 20 gennaio 2025
(
4
)
e della decisione del Segretario generale sulla delega delle funzioni di ordinatore;
3)
«Autorità»: l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
4)
«beneficiario»: il partito cui è stato concesso un contributo o la fondazione cui è stata concessa una sovvenzione a norma del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
5)
«importo finale del finanziamento»: l’importo finale del contributo (per i partiti) o l’importo finale della sovvenzione (per le fondazioni) stabilito dall’Ufficio di presidenza sulla base della sua decisione sulla relazione annuale;
6)
«fondazione»: una fondazione politica europea ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
7)
«finanziamento»: un contributo ai sensi del titolo XI del regolamento finanziario (per i partiti) o una sovvenzione di funzionamento ai sensi del titolo VIII del regolamento finanziario (per le fondazioni);
8)
«decisione di finanziamento»: la decisione relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente alle modalità e alle condizioni stabiliti nell’invito;
9)
«convenzione di finanziamento»: la convenzione tra il Parlamento e il beneficiario relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente alle modalità e alle condizioni stabiliti nell’invito e ai termini della decisione di finanziamento;
10)
«procedura di finanziamento»: la procedura che va dalla presentazione delle domande fino all’approvazione della relazione annuale e all’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento;
11)
«partito»: un partito politico europeo ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
Articolo 3
Inviti
1. Previa approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, l’ordinatore delegato provvede ogni anno, rispettivamente, alla pubblicazione di un invito a presentare domande di contributi, nel caso dei partiti, e di un invito a presentare proposte, nel caso delle fondazioni («inviti»).
2. Gli inviti specificano il termine entro il quale partiti e fondazioni devono presentare per iscritto le proprie domande di finanziamento al Parlamento europeo.
3. Gli inviti includono gli elementi seguenti:
a)
gli obiettivi perseguiti,
b)
il quadro giuridico,
c)
il calendario della procedura di finanziamento,
d)
le modalità del finanziamento dell’Unione,
e)
i criteri di ammissibilità e di esclusione,
f)
(unicamente nel caso delle fondazioni) i criteri di selezione,
g)
i criteri di concessione, quali precisati all’articolo 24 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445,
h)
un modulo di domanda e un modello per il bilancio di previsione che il richiedente deve presentare con la sua domanda,
i)
se del caso, un elenco degli eventuali documenti giustificativi richiesti,
j)
i termini e le condizioni generali e particolari per la concessione di contributi e sovvenzioni, approvati dall’Ufficio di presidenza,
k)
per quanto riguarda i partiti, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo, e, per quanto riguarda le fondazioni, le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento sulla base della sovvenzione.
4. L’invito a presentare domande di contributi e l’invito a presentare proposte devono specificare che ciascun richiedente si impegna espressamente per iscritto a rispettare i termini e le condizioni applicabili affinché la sua domanda sia ammissibile.
5. Gli inviti a presentare domande di contributi e gli inviti a presentare proposte specificano che il bilancio di previsione non deve comportare una perdita netta di esercizio, a meno che tale perdita non sia coperta da riserve di importo equivalente iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio precedente.
Articolo 4
Domanda di finanziamento
1. In conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il richiedente che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento e desidera beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione presenta per iscritto una domanda di finanziamento al Presidente del Parlamento europeo.
2. Il richiedente può essere invitato dall’ordinatore delegato a presentare, entro un termine ragionevole, ulteriori documenti giustificativi o a fornire chiarimenti in relazione alla domanda. La mancata presentazione dei documenti o dei chiarimenti richiesti entro tale termine può comportare la reiezione della domanda.
Articolo 5
Decisione sulla domanda di finanziamento
1. Sulla base di una proposta del Segretario generale, entro tre mesi dalla chiusura dell’invito in questione l’Ufficio di presidenza decide in merito alle domande di finanziamento, dopo aver verificato il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione e stabilisce l’importo del finanziamento massimo provvisorio concesso al richiedente. L’Ufficio di presidenza tiene conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di un richiedente successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. I richiedenti sono informati dal Presidente per iscritto in merito alla decisione dell’Ufficio di presidenza e all’importo del finanziamento massimo provvisorio concesso al richiedente.
2. Se la domanda è approvata dall’Ufficio di presidenza, il beneficiario e il Parlamento europeo, rappresentato dall’ordinatore delegato, firmano una convenzione di finanziamento conformemente al modello di cui all’allegato 1a (per i partiti) o all’allegato 1b (per le fondazioni).
3. Qualora una domanda sia respinta o gli importi richiesti non siano concessi in misura parziale o totale, la decisione adottata dall’Ufficio di presidenza in conformità del paragrafo 1 esplicita i motivi della reiezione. L’informazione fornita al richiedente in merito alla reiezione include l’indicazione dei mezzi di ricorso disponibili in sede amministrativa o giudiziaria.
4. L’importo del finanziamento massimo provvisorio è quello più basso tra i seguenti: a) l’importo richiesto dal partito o dalla fondazione nella domanda, che non supera il 95 % del totale delle spese rimborsabili o dei costi ammissibili indicati nel bilancio di previsione, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445; e b) l’importo determinato in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. L’importo finale del finanziamento è determinato in conformità della procedura stabilita all’articolo 8 della presente decisione.
5. Qualora gli importi per richiedente siano sensibilmente diversi da quelli che ci si aspettava al momento della pubblicazione degli inviti di cui all’articolo 3 della presente decisione, l’Ufficio di presidenza può invitare il Presidente del Parlamento europeo a presentare una proposta alla commissione competente affinché questa adegui gli stanziamenti disponibili.
Articolo 6
Pagamenti
1. Il finanziamento è versato ai beneficiari a titolo di prefinanziamento, come ulteriormente precisato nelle modalità e nelle condizioni particolari di cui all’allegato 1a (per i partiti) e all’allegato 1b (per le fondazioni). A meno che l’Ufficio di presidenza non decida altrimenti in casi debitamente giustificati, il prefinanziamento è versato in un’unica rata, pari al 100 % dell’ importo del finanziamento massimo provvisorio.
2. Caso per caso e previa analisi del rischio, l’Ufficio di presidenza può esigere dal beneficiario una garanzia di prefinanziamento in conformità del regolamento finanziario.
3. Le disposizioni riguardanti i pagamenti e i relativi termini figurano nella convenzione di finanziamento. Nessun finanziamento è versato ai beneficiari prima della firma della convenzione di finanziamento.
Articolo 7
Revisione contabile esterna
1. L’ordinatore delegato riceve dal beneficiario la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, elaborata dagli organismi o esperti esterni indipendenti incaricati a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
2. L’ambito della revisione contabile esterna è precisato all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. La finalità della revisione contabile esterna è ulteriormente precisata nelle disposizioni applicabili della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
Articolo 8
Decisione sulla relazione annuale e l’importo finale del finanziamento
1. Sulla base di una proposta del Segretario generale, l’Ufficio di presidenza approva o respinge la relazione annuale entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello cui è fatto riferimento nella relazione annuale.
2. L’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato possono chiedere al beneficiario di presentare informazioni supplementari che consentano di verificare il rispetto delle norme pertinenti. Il controllo dell’osservanza è esercitato in conformità degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
3. Qualora l’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato richiedano tali informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni supplementari non siano state ricevute e valutate. Il termine può essere prorogato anche quando l’Autorità abbia richiesto informazioni supplementari, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
4. Per quanto riguarda i partiti, l’Ufficio di presidenza determina annualmente, sulla base della relazione annuale, l’importo delle spese rimborsabili e l’importo finale del finanziamento. In caso di trasferimento di fondi non spesi all’esercizio finanziario successivo, l’importo finale del finanziamento è stabilito conformemente alla parte B dei termini e condizioni generali di cui all’allegato 1a.
5. Per quanto riguarda le fondazioni, l’Ufficio di presidenza determina annualmente, sulla base della relazione annuale, i costi ammissibili e l’importo finale del finanziamento.
6. L’importo finale del finanziamento non supera il 95 % delle spese annue rimborsabili di un partito e il 95 % dei costi annui ammissibili di una fondazione. In ogni caso, l’importo finale del finanziamento non supera l’importo del finanziamento massimo provvisorio stabilito nella convenzione di finanziamento.
7. Sulla base dell’importo finale del finanziamento determinato in conformità dei paragrafi da 4 a 6 e dei prefinanziamenti precedentemente effettuati nel quadro della decisione di finanziamento e della convenzione di finanziamento, l’ordinatore delegato stabilisce gli importi dovuti al beneficiario o al Parlamento europeo.
8. L’importo finale del finanziamento è determinato lasciando impregiudicati il diritto del Parlamento europeo di effettuare controlli ex post, in conformità della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), e la possibilità di adeguare con effetto retroattivo l’importo finale del finanziamento alla luce dell’esito di tali controlli o di altre revisioni contabili o indagini condotte dagli organi competenti.
9. Le decisioni adottate a norma del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell’articolo 241, paragrafo 1, del regolamento.
10. La procedura applicabile per l’approvazione della relazione annuale e per l’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento è ulteriormente precisata nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
Articolo 9
Procedura di sospensione
1. In conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, può decidere di sospendere il pagamento del finanziamento a un partito politico o a una fondazione e decidere di riprendere il pagamento, qualora i motivi della sospensione non sussistano più. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
2. Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l’articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento.
Articolo 10
Procedura per la risoluzione o la revoca di una decisione di finanziamento
1. Prima di una decisione dell’Ufficio di presidenza relativa alla risoluzione di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 o alla sua revoca a norma dell’articolo 37 di tale regolamento, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a della presente decisione (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b della presente decisione (per le fondazioni).
2. L’Ufficio di presidenza decide su proposta del Segretario generale in merito alla risoluzione o alla revoca di una decisione di finanziamento. A tali decisioni si applica l’articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.
3. A seguito dell’adozione da parte dell’Ufficio di presidenza della decisione di procedere alla risoluzione o alla revoca della decisione di finanziamento, l’ordinatore delegato notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di finanziamento.
4. L’ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.
Articolo 11
Controllo
La convenzione di finanziamento prevede espressamente il diritto del Parlamento europeo e delle altre autorità competenti di esercitare i loro poteri di controllo nei confronti del beneficiario, conformemente agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Articolo 12
Assistenza tecnica
In conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, i beneficiari possono chiedere l’assistenza tecnica del Parlamento europeo. La procedura, le condizioni e i costi sono specificati nella decisione dell’Ufficio di presidenza del 22 aprile 2024 sulla regolamentazione applicabile agli eventi nei locali del Parlamento europeo
Articolo 13
Diritto a essere ascoltati
Nei casi in cui, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e a norma della pertinente convenzione di finanziamento, compresi i suoi termini e le sue condizioni particolari e generali, il beneficiario o una persona fisica di cui all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 ha diritto a presentare osservazioni prima che il Parlamento adotti qualsiasi decisione, il beneficiario o la persona fisica interessata dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, se non altrimenti disposto dalle norme applicabili, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario o della persona fisica interessata, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.
Articolo 14
Abrogazione ed entrata in vigore
1. La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1
o
luglio 2019
(
5
)
è abrogata a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione. Tale decisione continua tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per gli esercizi 2025 e 2026.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Articolo 15
Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e sul sito Internet del Parlamento europeo.
(
1
)
GU L 2025/2445, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj
.
(
2
)
GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
.
(
3
)
GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2401/oj
.
(
4
)
Decisione dell’Ufficio di presidenza del 20 gennaio 2025 sulle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento.
(
5
)
GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2
.
ALLEGATO Ia
[MODELLO DI] CONVENZIONE DI CONTRIBUTO. – PARTITI
NUMERO: ... [INSERIRE]
Il Parlamento europeo, il cui Segretariato generale ha sede al
Plateau du Kirchberg, L-2929 Lussemburgo
in appresso denominato «Parlamento europeo»
rappresentato, per la firma della presente convenzione,
da … [
cognome/nome/funzione
],
da una parte,
e
[denominazione ufficiale completa del beneficiario]
[
forma giuridica ufficiale
]
[
numero di registrazione
]
[indirizzo ufficiale completo]
[partita IVA],
in appresso denominato «beneficiario»,
rappresentato, per la firma della presente convenzione,
da: … [
rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici
] …,
dall’altra,
CONVENGONO
i termini e le condizioni particolari, i termini e le condizioni generali e il bilancio di previsione di cui all’allegato seguenti, i quali costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente convenzione. Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni generali prevalgono su quelle dell’allegato.
INDICE
I.
TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI
11
Articolo I.1. –
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
11
Articolo I.2. –
PERIODO DI AMMISSIBILITÀ
11
Articolo I.3. –
FORMA DI FINANZIAMENTO
11
Articolo I.4. –
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MASSIMO PROVVISORIO
11
Articolo I.5. –
PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
11
I.5.1.
Prefinanziamento
11
I.5.2.
Pagamento del saldo al beneficiario
11
I.5.3.
Valuta
11
Articolo I.6. –
CONTO BANCARIO
12
Articolo I.7. –
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
12
Articolo I.8. –
ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE
12
II.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
12
PARTE A:
DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE
12
Articolo II.1. –
DEFINIZIONI
12
Articolo II.2. –
OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO
13
Articolo II.3. –
OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO
14
Articolo II.4. –
RESPONSABILITÀ PER DANNI
14
Articolo II.5. –
RISERVATEZZA
14
Articolo II.6. –
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14
Articolo II.7. –
CONSERVAZIONE DEI DATI
14
Articolo II.8. –
VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
15
II.8.1.
Informazioni sul finanziamento dell’Unione
15
II.8.2.
Clausola di esclusione della responsabilità
15
II.8.3.
Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo
15
Articolo II.9. –
AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO
15
II.9.1.
Principi
15
II.9.2.
Procedure di appalto
16
II.9.3.
Responsabilità
16
Articolo II.10. –
SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI ENTITÀ ASSOCIATE
16
Articolo II.11. –
FORZA MAGGIORE
17
Articolo II.12. –
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO
17
II.12.1.
Motivi di sospensione
17
II.12.2.
Procedura di sospensione
17
II.12.3.
Effetti della sospensione
17
II.12.4.
Ripristino del pagamento
17
Articolo II.13. –
REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
18
II.13.1.
Motivi di revoca
18
II.13.2.
Procedura di revoca
18
Articolo II.14. –
RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO
18
II.14.1.
Risoluzione su richiesta del beneficiario
18
II.14.2.
Risoluzione da parte del Parlamento europeo
18
Articolo II.15. –
CESSIONE
19
Articolo II.16. –
INTERESSI DI MORA
19
Articolo II.17.. –
LEGGE APPLICABILE
19
Articolo II.18. –
DIRITTO A ESSERE SENTITI
19
PARTE B:
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
20
Articolo II.19. –
SPESE RIMBORSABILI
20
II.19.1.
Condizioni
20
II.19.2.
Esempi di spese rimborsabili
20
Articolo II.20. –
SPESE NON RIMBORSABILI
21
Articolo II.21. –
PRESTAZIONI NON MONETARIE
21
Articolo II.22. –
STORNI DI BILANCIO
21
Articolo II.23. –
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
22
II.23.1.
Relazione annuale
22
II.23.2.
Relazione di revisione contabile esterna
22
Articolo II.24. –
DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE
23
Articolo II.25. –
DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO
23
II.25.1.
Conseguenze della relazione annuale
23
II.25.2.
Soglia
23
II.25.3.
Riporto di fondi non spesi
23
II.25.4.
Decisione sull’importo finale di finanziamento
24
II.25.5.
Recupero di fondi non spesi
24
II.25.6.
Saldo del finanziamento
24
II.25.7.
Eccedenza di risorse proprie
24
Articolo II.26. –
INTERESSE RELATIVO AI PREFINANZIAMENTI
25
Articolo II.27. –
RECUPERO
25
II.27.1.
Interessi di mora
25
II.27.2.
Compensazione
25
II.27.3.
Spese bancarie
25
Articolo II.28. –
GARANZIA FINANZIARIA
26
Articolo II.29. –
CONTROLLO
26
II.29.1.
Disposizioni generali
26
II.29.2.
Obbligo di fornire documenti e/o informazioni
26
II.29.3.
Controlli sul posto da parte dell’autorità competente
26
II.29.4.
Procedura di controllo in contraddittorio da parte del Parlamento europeo
27
II.29.5.
Conseguenze delle conclusioni e delle risultanze dei controlli
27
II.29.6.
Diritto di controllo dell’OLAF
27
II.29.7.
Diritto di controllo della Corte dei conti europea
27
II.29.8.
Diritto di controllo dell’EPPO
28
II.29.9.
Considerazione dei risultati dei controlli nella determinazione dell’importo finale del finanziamento
28
II.29.10.
Inosservanza degli obblighi ai sensi degli articoli da II.29.1 a II.29.3
28
ALLEGATO. –
BILANCIO DI PREVISIONE
29
I.
TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I.1. – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l’attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell’esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali («termini e condizioni»), nonché conformemente all’allegato della presente convenzione. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento adottata dal Parlamento europeo il [inserire la data].
Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell’attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari sotto la propria responsabilità.
ARTICOLO I.2. – PERIODO DI AMMISSIBILITÀ
Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell’Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].
ARTICOLO I.3. – FORMA DI FINANZIAMENTO
I contributi di cui al titolo XI del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
(«regolamento finanziario») sono concessi al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.
ARTICOLO I.4. – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MASSIMO PROVVISORIO
Il Parlamento europeo prende a suo carico l’importo del finanziamento massimo provvisorio di [inserire l’importo] EUR conformemente alla decisione di finanziamento adottata dall’Ufficio di presidenza il [inserire la data].
Il bilancio di previsione figura nell’allegato presentato dal beneficiario nella sua domanda di finanziamento.
ARTICOLO I.5. – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.
I.5.1
Prefinanziamento
Un prefinanziamento dell’importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo nella decisione di finanziamento] dell’importo massimo di cui all’articolo I.4 della presente convenzione, è versato al beneficiario entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo.. EUR, ove opportuno], se successiva.
I.5.2
Pagamento del saldo al beneficiario
Nel caso in cui vi sia un saldo del finanziamento da versare al beneficiario, tale saldo gli è versato entro 30 giorni dalla data di adozione della decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell’importo finale del finanziamento di cui all’articolo II.25.
I.5.3
Valuta
I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L’eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso di cambio contabile mensile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato sul suo sito web, valido per il giorno dell’emissione dell’ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.
I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.
ARTICOLO I.6. – CONTO BANCARIO
I pagamenti sono effettuati sul conto bancario o sul sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:
Nome della banca: […]
Indirizzo dell’agenzia bancaria: […]
Denominazione esatta del titolare del conto: […]
Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […]
IBAN: […]
BIC / SWIFT: […]
ARTICOLO I.7. – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente convenzione sono trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, per via elettronica all’indirizzo
fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
o per posta ordinaria all’indirizzo seguente:
Parlamento europeo
Direttore generale delle Finanze
[inserire l’indirizzo dell’edificio / ufficio]
L-2929 Lussemburgo
LUXEBOURG
La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.
Tutte le comunicazioni al beneficiario relative alla presente convenzione sono trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, all’indirizzo postale o all’indirizzo di posta elettronica seguente:
Sig./Sig.ra [..]
[Qualifica]
[Denominazione ufficiale dell’organismo beneficiario]
[Indirizzo ufficiale completo]
E-mail: […]
Il beneficiario informa per iscritto e senza indebito ritardo l’ordinatore delegato di qualsiasi cambiamento del suo indirizzo postale o elettronico. Tale obbligo continua ad applicarsi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento nel quadro della presente convenzione.
ARTICOLO I.8. – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE
La convenzione entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.
II.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
PARTE A:
DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE
ARTICOLO II.1. – DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«
relazione di attività
»: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi, ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale;
2)
«relazione annuale»
: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento eurpoeo e del Consiglio
(
2
)
e all’articolo 233 del regolamento finanziario;
3)
«saldo del finanziamento»
: la differenza tra l’importo del prefinanziamento ai sensi dell’articolo I.5.1 e l’importo finale del finanziamento stabilito ai sensi dell’articolo II.25.4;
4)
«liquidazione del prefinanziamento»
: una situazione in cui l’importo finale del finanziamento è stabilito dall’ordinatore e l’importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell’Unione;
5)
«conflitto di interessi»
: una situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della convenzione da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza d’interessi con terzi in relazione all’oggetto della convenzione. L’affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, va garantita la conformità all’articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
6)
«esercizio N»
: l’esercizio per il quale è stato concesso il contributo conformemente alla decisione di finanziamento di cui all’articolo I.1;
7)
«
forza maggiore
»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di adempiere uno degli obblighi previsti dalla convenzione, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante la dovuta diligenza. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore;
8)
«notificare formalmente»
: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto tramite posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato;
9)
«frode»
: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico;
10)
«finanziamento»
: contributo concesso in conformità del titolo XI del regolamento finanziario e del capo IV del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
11)
«irregolarità»
: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione;
12)
«prestazioni non monetarie»
: qualsiasi offerta o contributo in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punti 9) e 10), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
13)
«risorse proprie»
: le fonti di finanziamento diverse dai finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione, che consistono in donazioni, contributi, risorse autogenerate (quali definiti all’articolo 2, punti 9), 10) e 11), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445) e altre entrate (ad esempio, interessi maturati sulle riserve, risarcimento danni);
ARTICOLO II.2. – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario:
a)
è l’unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi giuridici che gli incombono e spetta a lui l’onere della prova;
b)
è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione, anche incorretta, della convenzione, salvo in casi di forza maggiore;
c)
è l’unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l’attuazione della convenzione;
d)
informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o rappresentante legale;
e)
si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi.
ARTICOLO II.3. – OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO
Il conto o sottoconto di cui all’articolo I.6 deve consentire l’identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo ed essere riservato esclusivamente al ricevimento degli importi di cui all’articolo I.5 pagati dal Parlamento europeo.
Allorché gli importi versati su tale conto a titolo di prefinanziamento facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio tale conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi sono recuperati dal Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo II.26, in conformità dell’articolo 232, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.
Il prefinanziamento resta di proprietà dell’Unione fino al momento in cui è liquidato mediante deduzione dell’importo finale del finanziamento.
ARTICOLO II.4. – RESPONSABILITÀ PER DANNI
Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell’attuazione della convenzione.
Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario risarcisce qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione della convenzione o perché tale convenzione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.
ARTICOLO II.5. – RISERVATEZZA
Se non diversamente stabilito nella presente convenzione, all’articolo 39 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e in altri atti giuridici dell’Unione applicabili, in particolare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all’oggetto della convenzione.
ARTICOLO II.6. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito della convenzione è trattato conformemente all’articolo 40 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato dal Parlamento europeo è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
I dati sono trattati unicamente ai fini dell’attuazione e del controllo della convenzione, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organismi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione.
Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte del beneficiario in relazione alla presente convenzione è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. Fatti salvi gli altri casi previsti in tale regolamento, il trattamento dei dati personali in relazione alla presente convenzione è autorizzato soltanto se è necessario ai fini della sua attuazione.
ARTICOLO II.7. – TENUTA DEI REGISTRI
Conformemente all’articolo 236 del regolamento finanziario, i beneficiari tengono tutti i registri, compresi i registri contabili, statistici e fiscali, e i documenti giustificativi relativi all’attuazione della convenzione per cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento nel quadro della convenzione.
La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi, alla definizione delle richieste derivanti dall’utilizzo dei finanziamenti o alle indagini della Procura europea (EPPO) o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), se comunicate al beneficiario, è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenzioni, definizioni delle richieste o indagini siano stati conclusi.
Per qualsiasi contratto di appalto concluso dal beneficiario per l’attuazione della convenzione, il beneficiario tiene un registro della procedura di gara, compresa la corrispondenza originale (elettronica/cartacea) (come i bandi di gara scritti e il capitolato d’oneri), un registro della valutazione delle offerte ricevute, la giustificazione scritta della scelta del fornitore finale e il contratto originale firmato da entrambe le parti.
ARTICOLO II.8. – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
II.8.1
Informazioni sul finanziamento dell’Unione
Salvo richiesta contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione (anche online) del beneficiario riguardante un’azione finanziata dal contributo, tra l’altro in occasione di conferenze o seminari, e qualsiasi materiale informativo come opuscoli, volantini, poster, presentazioni, riconosce il sostegno dell’Unione al beneficiario mediante la dichiarazione di finanziamento seguente (tradotta nelle lingue locali, se del caso):
«
Il partito politico europeo [nome o acronimo] è finanziato fino a un massimo del 95 % da fondi dell’Unione
»
II.8.2
Clausola di esclusione della responsabilità
Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, menziona che essa impegna solo il beneficiario e che l’Unione europea non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.
II.8.3
Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo
Conformemente all’articolo 39 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il Parlamento europeo pubblica sul suo sito web le informazioni di cui è responsabile, come specificato all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
ARTICOLO II.9. – AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO
II.9.1
Principi
I finanziamenti possono essere utilizzati per rimborsare le spese relative ai contratti conclusi dal beneficiario, a condizione che:
a)
in conformità dell’articolo 226, paragrafo 2, del regolamento finanziario, all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse;
b)
in conformità dell’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento finanziario, all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti siano stati rispettati i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;
c)
la durata dei contratti di appalto interessati, compresi i rinnovi, non sia superiore a cinque anni;
d)
per i contratti di appalto di valore superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa) per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario organizzi procedure di gara conformemente all’articolo II.9.2.
Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine. Al fine di determinare se la soglia di 60 000 EUR (IVA esclusa) è raggiunta, si tiene conto del valore complessivo del contratto per l’intera durata prevista dello stesso, compresi gli eventuali importi relativi al subappalto.
II.9.2
Procedure di appalto
Per i contratti di appalto di valore superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa), il beneficiario organizza procedure di appalto in conformità dei requisiti seguenti:
a)
il bando di gara (invito scritto a presentare offerte) include i criteri di esclusione, i criteri di selezione (compresa la capacità finanziaria e tecnica minima), i criteri di aggiudicazione e il metodo di punteggio basato sul prezzo e sulla qualità o esclusivamente sul prezzo, nonché le specifiche tecniche (prestazioni attese, qualità e volume previsti di servizi/beni) in base alle quali il beneficiario deve valutare le offerte; gli offerenti presentano offerte datate e firmate contenenti i prezzi (compresi, se del caso, i prezzi unitari) e i documenti giustificativi, in modo da consentire il confronto tra le offerte;
b)
il bando di gara è pubblicato o inviato attraverso canali appropriati, al fine di garantire un’ampia concorrenza con termini ragionevoli (almeno 10 giorni) per la presentazione delle domande/offerte;
c)
il beneficiario raccoglie almeno tre offerte indipendenti; qualora vi siano meno di tre offerte indipendenti in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario dimostra l’impossibilità di ottenere offerte addizionali per l’appalto in questione;
d)
le offerte sono valutate in base ai criteri stabiliti nella gara d’appalto; la relazione di valutazione riporta i punteggi, evidenzia i vantaggi comparativi dell’offerente selezionato ed è datata e firmata dal rappresentante o dai rappresentanti del beneficiario che non si trovi o non si trovino in una situazione di conflitto di interessi;
e)
i contratti sono datati e firmati da entrambe le parti e riflettono le stesse condizioni dell’offerta, o prevedono condizioni non meno favorevoli per il beneficiario;
f)
il subappalto è consentito se è incluso nelle offerte e autorizzato nelle specifiche tecniche;
Le procedure di appalto possono essere soggette a requisiti supplementari, come indicato nel bando per la presentazione delle domande di contributi.
II.9.3
Responsabilità
Il beneficiario è l’unico responsabile dell’attuazione della presente convenzione e del rispetto delle disposizioni della presente convenzione. Il beneficiario dichiara nei suoi contratti con terzi che in nessun caso il Parlamento europeo può essere considerato parte di tali contratti o essere ritenuto in alcun modo responsabile nei confronti dei contraenti.
ARTICOLO II.10. – SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI ENTITÀ ASSOCIATE
Il sostegno finanziario fornito dal beneficiario ad entità associate ai sensi dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento finanziario può costituire spese rimborsabili alle condizioni seguenti:
a)
il sostegno finanziario è concesso dal beneficiario alle entità associate seguenti: [indicare il nome dei potenziali beneficiari come indicato nel modulo di domanda];
b)
tali entità fanno parte dell’organizzazione amministrativa del beneficiario, come previsto nello statuto di questi ultimo;
c)
il sostegno finanziario per ciascuna entità non è superiore a 100 000 EUR;
d)
è utilizzato dall’entità associata per spese rimborsabili;
e)
qualsiasi importo forfettario versato all’entità associata non supera un quarto del totale del sostegno finanziario a tale entità;
Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (Autorità), la Corte dei conti europea, l’EPPO, se del caso, o l’OLAF possano esercitare i loro poteri di controllo a norma del capo V del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
ARTICOLO II.11. – FORZA MAGGIORE
Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.
Né il Parlamento europeo né il beneficiario sono considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi previsti dalla convenzione se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.
ARTICOLO II.12. – SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO
II.12.1
Motivi di sospensione
Il Parlamento europeo può sospendere il pagamento del finanziamento, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario (in particolare l’articolo 116, paragrafo 4, l’articolo 132 e l’articolo 234, paragrafi 3 e 5), anche nelle circostanze seguenti:
i)
se sospetta che il beneficiario abbia commesso irregolarità o frodi o non abbia rispettato i propri obblighi nel corso della procedura di concessione del finanziamento o nell’attuazione della convenzione fino al completamento della verifica di tali sospetti;
ii)
se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il cui termine è scaduto, fino a quando non è versato l’importo della sanzione; o
iii)
se il beneficiario viene meno agli obblighi di cui dall’articolo II.29.1 all’articolo II.29.3 della presente convenzione.
II.12.2
Procedura di sospensione
Fase 1
—
Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo notifica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica.
Fase 2
—
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non perseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di perseguire la procedura di sospensione, lo notifica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:
i)
della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all’articolo II.12.1, punto i), e degli importi sospesi; e
ii)
degli eventuali mezzi di ricorso.
II.12.3
Effetti della sospensione
Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all’articolo II.12.2, punto i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla revoca o alla risoluzione della decisione di finanziamento a norma degli articoli II.13 e II.14.
II.12.4
Ripristino del pagamento
Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.
ARTICOLO II.13. – REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1
Motivi di revoca
Se l’Autorità decide di cancellare il beneficiario dal registro sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il Parlamento europeo revoca la decisione di finanziamento relativa al beneficiario a norma dell’articolo 37 di tale regolamento e con le conseguenze ivi specificate.
II.13.2
Procedura di revoca
Fase 1
—
Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica.
Fase 2
—
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo notifica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.
Fase 3
—
A seguito dell’adozione della decisione di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di contributo.
ARTICOLO II.14. – RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO
II.14.1
Risoluzione su richiesta del beneficiario
Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.
Il beneficiario notifica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:
a)
i motivi della risoluzione; e
b)
la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale.
La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione o, ove non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al beneficiario. A seguito della risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo risolve senza indugio la convenzione di contributo a decorrere da tale data.
II.14.2
Risoluzione da parte del Parlamento europeo
II.14.2.A
Motivi di risoluzione
Il Parlamento europeo risolve la decisione di finanziamento con effetto futuro e, di conseguenza, risolve la presente convenzione, in conformità dell’articolo 36 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, in una delle circostanze seguenti:
a)
se sussiste un motivo di risoluzione a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
b)
se il beneficiario non ottempera più all’articolo 23, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
c)
conformemente alle norme applicabili ai sensi del regolamento finanziario, in particolare l’articolo 132;
d)
se il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di messa in liquidazione o qualsiasi altra procedura analoga.
II.14.2.B
Procedura di risoluzione
Fase 1
—
Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2
—
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo notifica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.
Fase 3
—
A seguito dell’adozione della decisione di risolvere la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di contributo.
ARTICOLO II.15. – CESSIONE
Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una domanda scritta motivata presentata dal beneficiario.
Se il Parlamento europeo non accetta per iscritto la cessione o se le relative condizioni non sono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.
In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dai suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.
ARTICOLO II.16. – INTERESSI DI MORA
Qualora il Parlamento non effettui il pagamento entro i relativi termini, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro («tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
serie C.
La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo conformemente all’articolo II.12 non è considerata un ritardo di pagamento.
Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.
In deroga al primo comma, quando l’interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest’ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.
ARTICOLO II.17. – DIRITTO APPLICABILE
La presente convenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile, in particolare dal regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario. Questi sono integrati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario.
ARTICOLO II.18. – DIRITTO A ESSERE ASCOLTATI
Nei casi in cui, a norma della presente convenzione, abbia diritto a presentare le sue osservazioni, il beneficiario dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo espresse disposizioni contrarie, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.
PARTE B:
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO II.19 – SPESE RIMBORSABILI
II.19.1
Condizioni
Per poter essere considerate ammissibili al rimborso a titolo del finanziamento dell’Unione, le spese soddisfano i criteri cumulativi seguenti:
a)
hanno un nesso diretto con l’oggetto della convenzione ed essere previste nel bilancio di previsione allegato alla convenzione;
b)
sono necessarie per l’attuazione della convenzione;
c)
sono ragionevoli, giustificate e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza;
d)
sono generate durante il periodo di ammissibilità quale definito all’articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con i bilanci di esercizio annuali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base;
e)
sono effettivamente sostenute dal beneficiario;
f)
sono identificabili, controllabili e registrate nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili;
g)
rispettano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
h)
sono conformi all’articolo II.9.1;
i)
sono conformi, se i pertinenti costi derivano da contratti di appalto di valore superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa), ai requisiti procedurali di cui all’articolo II.9.2;
j)
sono conformi ai requisiti di cui al titolo XI del regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 o all’invito a presentare domande di contributi.
Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario permettono una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci di esercizio e i documenti giustificativi corrispondenti. La mancanza di un’adeguata riconciliazione può comportare la classificazione delle spese come non rimborsabili.
II.19.2
Esempi di spese rimborsabili
Sono in particolare rimborsabili i costi di funzionamento seguenti, a condizione che soddisfino i criteri definiti all’articolo II.19.1:
a)
le spese connesse all’assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all’informazione e alle pubblicazioni;
b)
i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva;
c)
le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta;
d)
i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:
i)
sia ammortizzato in conformità delle norme contabili locali e delle prassi contabili applicate in modo coerente nel tempo; e
ii)
sia stato acquistato conformemente all’articolo II.9.1 e all’articolo II.9.2;
e)
i costi delle garanzie finanziarie, relativi al prefinanziamento versato dal Parlamento europeo.
ARTICOLO II.20. – SPESE NON RIMBORSABILI
Fatto salvo l’articolo II.19.1 della presente convenzione, sono considerate non ammissibili le spese seguenti:
a)
la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;
b)
i debiti e gli oneri derivanti dal debito;
c)
gli accantonamenti per perdite o debiti;
d)
gli interessi debitori, ad eccezione degli interessi negativi per il conto sul quale è versato il prefinanziamento dal Parlamento europeo, purché tali interessi negativi siano stati inevitabili;
e)
i crediti dubbi;
f)
le perdite di cambio;
g)
i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario;
h)
le spese dichiarate del beneficiario nel quadro di un’altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione;
i)
le prestazioni non monetarie;
j)
le spese smisurate o sconsiderate;
k)
l’IVA detraibile;
l)
i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 o dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
m)
le spese relative a controversie legali con il Parlamento europeo o l’Autorità;
n)
l’importo delle sanzioni finanziarie imposte dall’Autorità o da qualsiasi autorità nazionale e gli interessi di mora dovuti di conseguenza;
o)
le spese prive di documenti giustificativi, quali documenti di gara, contratti, fatture, beni o servizi da fornire.
ARTICOLO II.21. – PRESTAZIONI NON MONETARIE
Il valore delle prestazioni non monetarie non eccede:
a)
i costi corrispondenti alle prestazioni non monetarie realmente sostenuti dai terzi o dai membri che concedono tali prestazioni, debitamente giustificati da documenti contabili;
b)
in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione;
c)
il loro valore accettato nel bilancio di previsione di cui all’allegato;
d)
il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione.
Le prestazioni non monetarie:
a)
sono contabilizzate separatamente, sia nelle entrate che nelle spese;
b)
sono conformi all’articolo 25 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale;
c)
sono ammesse esclusivamente su base provvisoria e sono subordinate a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all’accettazione nella decisione concernente l’importo finale del finanziamento;
d)
non possono essere di tipo immobiliare.
ARTICOLO II.22. – STORNI DI BILANCIO
Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all’allegato mediante storni tra le diverse categorie di bilancio fatto salvo l’articolo II.21. Tale adeguamento non richiede una modifica della convenzione. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.
ARTICOLO II.23. – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
II.23.1
Relazione annuale
Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell’esercizio N, il beneficiario presenta all’ordinatore delegato una relazione annuale, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, composta dagli elementi seguenti:
a)
i bilanci di esercizio annuali e le note d’accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario;
b)
una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci di esercizio annuali, concernente sia l’affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente;
c)
l’elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi e le rispettive risorse autogenerate comunicati in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
d)
la relazione di attività;
e)
un bilancio delle entrate e delle spese effettuate basato sulla struttura del bilancio di previsione;
f)
il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività;
g)
la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera f);
h)
l’elenco dei fornitori che hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR nell’esercizio N o per i quali il valore cumulativo negli ultimi cinque anni è pari o superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa), specificando nome e indirizzo del fornitore nonché la descrizione dei beni o dei servizi forniti;
Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere sufficienti per consentire di stabilire l’importo finale del finanziamento.
II.23.2
Relazione di revisione contabile esterna
Il beneficiario coopera con gli organismi o esperti indipendenti esterni ai quali, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, è stato conferito il mandato di preparare e presentare la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
A tal fine, il beneficiario fornisce tutte le informazioni o tutti i documenti richiesti dal revisore contabile esterno conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, anche nel corso di controlli in loco, effettuati alle stesse condizioni di cui all’articolo II.29.3 della presente convenzione.
La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l’affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative entrate e spese, e in particolare che:
a)
i bilanci di esercizio sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi;
b)
le spese dichiarate sono reali;
c)
le entrate dichiarate sono esaustive;
d)
i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione;
e)
gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, in particolare dall’articolo 25, sono stati rispettati;
f)
gli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare dall’articolo II.9 e dall’articolo II.19, sono stati rispettati;
g)
le prestazioni non monetarie sono state effettivamente fornite al beneficiario e sono state valorizzate in conformità delle norme applicabili;
h)
la parte inutilizzata del finanziamento dell’Unione per l’esercizio N è stata riportata all’esercizio successivo in conformità dell’articolo 232, paragrafo 2, del regolamento finanziario o rimborsata al Parlamento europeo;
i)
la parte inutilizzata del finanziamento dell’Unione per l’esercizio N-1 è stata utilizzata nell’esercizio N in conformità dell’articolo 232, paragrafo 4, del regolamento finanziario;
j)
l’eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva.
ARTICOLO II.24. – DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE
Entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo all’esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all’articolo II.23.1.
In mancanza di risposta scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, quest’ultima è considerata accettata.
L’approvazione della relazione annuale non pregiudica la determinazione dell’importo finale del finanziamento ai sensi dell’articolo II.25, in base al quale il Parlamento europeo adotta una decisione finale sul rimborso delle spese.
Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di poter adottare una decisione sulla relazione annuale. Nel caso in cui sia presentata tale richiesta, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non siano state ricevute e valutate dal Parlamento europeo. Il termine può essere prorogato anche quando l’Autorità abbia chiesto informazioni supplementari a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Qualora la relazione annuale presenti carenze sostanziali o il revisore contabile esterno concluda di non poter formulare un giudizio di revisione per mancanza di elementi probatori, il Parlamento europeo può respingerla senza chiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest’ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.
Le richieste di informazioni supplementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.
In caso di rigetto della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest’ultima è soggetta alla procedura di approvazione stabilita al presente articolo.
ARTICOLO II.25. – DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO
II.25.1
Conseguenze della relazione annuale
La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l’importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell’articolo II.24. In caso di rigetto definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull’importo finale del finanziamento non può determinare alcuna spesa rimborsabile.
II.25.2
Soglia
L’importo finale del finanziamento è limitato all’importo stabilito all’articolo I.4. Esso non supera il 95 % delle spese rimborsabili che sono state effettivamente sostenute.
II.25.3
Riporto di fondi non spesi
Qualsiasi parte del contributo non spesa entro l’esercizio N cui si riferisce tale contributo è riportata all’esercizio N+1 e utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno N+1. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte di spesa che i partiti politici europei sono tenuti a coprire mediante le loro risorse proprie.
Entro 20 giorni dalla fine dell’esercizio N, il beneficiario comunica all’ordinatore delegato del Parlamento europeo l’importo stimato del finanziamento riportato all’esercizio N+1.
Il beneficiario utilizza in primo luogo la parte di contributo che non è stata utilizzata entro l’esercizio per il quale era stato concesso il contributo e solo successivamente i contributi concessi dopo tale esercizio.
II.25.4
Decisione sull’importo finale di finanziamento
Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, al regolamento finanziario e alla convenzione. Ogni anno, esso adotta una decisione sull’importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.
Se l’importo del finanziamento stabilito all’articolo I.4 è stato integralmente speso nel corso dell’esercizio N, l’importo finale di finanziamento è stabilito dopo la chiusura di tale esercizio.
In caso di riporto di fondi non spesi all’esercizio N+1 in conformità dell’articolo II.25.3, l’importo finale del finanziamento dell’esercizio N è stabilito come segue:
Fase 1
—
Nell’esercizio N+1, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell’esercizio N e sulla prima parte dell’importo finale di finanziamento dell’esercizio N corrispondente a tali spese. Inoltre, il Parlamento europeo determina l’importo di finanziamento concesso a titolo dell’esercizio N e non speso che può essere riportato all’esercizio N+1;
Fase 2
—
Nell’esercizio N+2, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell’esercizio N+1 e determina quali di esse saranno coperte dall’importo di finanziamento non speso riportato all’esercizio N+1 (seconda parte dell’importo finale di finanziamento).
L’importo finale di finanziamento dell’esercizio N corrisponde alla somma degli importi di cui alla fase 1 e alla fase 2.
Il calendario indicato nelle fasi 1 e 2 di cui sopra è valido nella misura in cui non sia stata adottata alcuna decisione a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione dell’Ufficio di presidenza.
La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l’importo finale del finanziamento. In caso di riporto, in ciascuna delle fasi sopra illustrate si effettua una liquidazione parziale dei prefinanziamenti.
II.25.5
Recupero di fondi non spesi
Qualsiasi parte rimanente del contributo concesso per l’esercizio N non spesa entro la fine dell’esercizio N+1 è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6, del regolamento finanziario.
II.25.6
Saldo del finanziamento
Qualora il prefinanziamento erogato superi l’importo finale del finanziamento, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.
Qualora l’importo finale del finanziamento superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.
II.25.7
Eccedenza di risorse proprie
a)
Costituzione di una riserva speciale
Il beneficiario può costituire una riserva speciale a partire dall’eccedenza di risorse proprie.
L’eccedenza di risorse proprie da trasferire al conto della riserva speciale corrisponde all’importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 5 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute nel corso dell’esercizio N. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto le spese non rimborsabili dell’esercizio N utilizzando esclusivamente risorse proprie.
Nel caso di risorse autogenerate, se il beneficiario supera la soglia di cui all’articolo 25, paragrafo 13, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, l’importo delle entrate che supera tale soglia non è dichiarato come entrata, ma è detratto dal totale delle spese rimborsabili.
La riserva è utilizzata esclusivamente per coprire le spese operative del beneficiario.
b)
Profitto
Per profitto si intende un’eccedenza di entrate rispetto alle spese.
Le entrate comprendono i finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione e le risorse proprie del beneficiario.
I contributi di terzi ad attività congiunte non sono considerati parte delle risorse proprie del beneficiario. Inoltre, il beneficiario non riceve, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione. In particolare, sono vietate le donazioni a titolo dei bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo.
L’eccedenza assegnata alla riserva speciale non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.
c)
Recupero
Il finanziamento non può dar luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell’Unione alle spese rimborsabili.
ARTICOLO II.26. – INTERESSE RELATIVO AI PREFINANZIAMENTI
Il beneficiario notifica all’ordinatore delegato l’importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati nel corso dell’esercizio N dai fondi ricevuti dal Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo recupera gli interessi generati dai rispettivi fondi al momento di determinare l’importo finale del finanziamento. Tale interesse non è incluso nelle risorse proprie.
ARTICOLO II.27. – RECUPERO
Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni della convenzione, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 o del regolamento finanziario, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest’ultimo, gli importi in questione.
II.27.1
Interessi di mora
In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all’articolo II.16. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest’ultima inclusa.
Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e gli interessi di mora e solo successivamente sul capitale.
II.27.2
Compensazione
Fatti salvi gli altri mezzi di recupero previsti dal regolamento finanziario, in mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, in conformità del regolamento finanziario. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L’accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.
II.27.3
Spese bancarie
Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.
ARTICOLO II.28. – GARANZIA FINANZIARIA
Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria in conformità dell’articolo 231 del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo;
b)
il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (ossia il beneficiario interessato); e
c)
la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.
ARTICOLO II.29. – CONTROLLO
II.29.1
Disposizioni generali
Nell’ambito delle loro rispettive competenze e in conformità del capo V del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e dell’articolo 129, dell’articolo 234, paragrafo 1, e dell’articolo 235, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo, l’Autorità, l’OLAF, l’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio
(
6
)
e la Corte dei conti europea possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella convenzione, nel regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e nel regolamento finanziario.
Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.
Il beneficiario provvede affinché i terzi, compresi i contraenti e i subappaltatori, coinvolti nell’attuazione delle attività finanziate nell’ambito della presente convenzione concedano diritti equivalenti a quelli previsti dall’articolo II.29.1, primo comma, a norma dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Il Parlamento europeo e l’Autorità possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto («organismi autorizzati»). Il dovere di cooperazione si applica anche nei confronti di tali organismi autorizzati nell’esercizio dei compiti di controllo loro delegati.
II.29.2
Obbligo di fornire documenti e/o informazioni
Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall’Autorità o dall’organismo autorizzato («autorità competente»).
Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati in conformità dell’articolo II.6.
II.29.3
Controlli in loco da parte dell’autorità competente
L’autorità competente può effettuare controlli sul posto nei locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di prendere le misure necessarie per un tale controllo, entro una scadenza adeguata fissata dall’autorità competente.
Durante un controllo sul posto, il beneficiario consente all’autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l’operazione, nonché a tutte le necessarie informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico.
Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento del controllo sul posto e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.
II.29.4
Procedura di controllo in contraddittorio da parte del Parlamento europeo
Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione contenente le conclusioni preliminari che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.
Sulla base delle risultanze della relazione contenente le conclusioni preliminari e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue conclusioni finali. Se entro tale termine non vengono presentate osservazioni o se il beneficiario accetta le risultanze preliminari, tali risultanze sono considerate definitive.
II.29.5
Conseguenze delle conclusioni e delle risultanze dei controlli
Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui agli articoli da II.12 a II.14, le conclusioni finali devono essere debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all’atto della determinazione dell’importo finale del finanziamento.
Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle conclusioni finali sono notificati alla competente autorità nazionale o dell’Unione affinché vi diano seguito.
Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base dei controlli ex post effettuati a norma dell’articolo 74, paragrafo 6, del regolamento finanziario.
II.29.6
Diritto di controllo dell’OLAF
L’OLAF esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario a norma delle disposizioni applicabili, in particolare del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio
(
7
)
, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
, dell’articolo 129 e dell’articolo 235, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Il beneficiario coopera debitamente con l’OLAF e fornisce all’OLAF tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.29.7
Diritto di controllo della Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme applicabili, in particolare dell’articolo 129 e dell’articolo 235, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. Si applicano l’articolo II.29.2 e l’articolo II.29.3.
Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.29.8
Diritto di controllo dell’EPPO
L’EPPO esercita i propri diritti di controllo in conformità del regolamento (UE) 2017/1939 e delle norme applicabili del regolamento finanziario.
Il beneficiario coopera debitamente con l’EPPO e gli fornisce tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.29.9
Considerazione dei risultati dei controlli nella determinazione dell’importo finale del finanziamento
Il Parlamento europeo può tenere conto, in qualsiasi momento, dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità di cui all’articolo II.29.1 per stabilire o modificare l’importo finale del finanziamento, nel rispetto del diritto del beneficiario di essere ascoltato a norma dell’articolo II.18 della presente convenzione.
II.29.10
Inosservanza degli obblighi ai sensi degli articoli da II.29.1 a II.29.3
Qualora il beneficiario non adempia agli obblighi di cui agli articoli da II.29.1 a II.29.3, il Parlamento europeo può considerare come non rimborsabili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.
FIRME
Per il beneficiario
[cognome/nome/funzione]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
Per il Parlamento europeo
[cognome/nome]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
In duplice copia in lingua italiana.
ALLEGATO
BILANCIO DI PREVISIONE
(
1
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
2
)
Regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (
GU L 2025/2445, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (
GU L 283 del 31.10.2017, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
).
(
7
)
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (
GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj
).
ALLEGATO Ib
[MODELLO DI] CONVENZIONE DI SOVVENZIONE. – FONDAZIONI
NUMERO: … [INSERIRE]
Il Parlamento europeo, il cui Segretariato generale ha sede al
Plateau du Kirchberg, L-2929 Lussemburgo
in appresso denominato «Parlamento europeo»
rappresentato, per la firma della presente convenzione,
da … [
cognome/nome/funzione
],
da una parte,
e
[denominazione ufficiale completa del beneficiario]
[
forma giuridica ufficiale
]
[
numero di registrazione
]
[indirizzo ufficiale completo]
[partita IVA],
in appresso denominato «beneficiario»,
rappresentato, per la firma della presente convenzione,
da: … [
rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici
] …,
dall’altra,
CONVENGONO
i termini e le condizioni particolari, i termini e le condizioni generali e gli allegati seguenti:
Allegato 1
Bilancio di previsione
Allegato 2
Programma di lavoro
i quali costituiscono parte integrante della convenzione.
Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente convenzione. Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni generali prevalgono su quelle degli altri allegati.
INDICE
I.
TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI
34
Articolo I.1. –
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
34
Articolo I.2. –
PERIODO DI AMMISSIBILITÀ
34
Articolo I.3. –
FORMA DI FINANZIAMENTO
34
Articolo I.4. –
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MASSIMO PROVVISORIO
34
Articolo I.5. –
PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
34
I.5.1.
Prefinanziamento
34
I.5.2.
Pagamento del saldo al beneficiario
34
I.5.3.
Valuta
34
Articolo I.6. –
CONTO BANCARIO
35
Articolo I.7. –
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
35
Articolo I.8. –
ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE
35
II.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
35
PARTE A:
DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE
35
Articolo II.1. –
DEFINIZIONI
35
Articolo II.2. –
OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO
36
Articolo II.3. –
OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO
37
Articolo II.4. –
RESPONSABILITÀ PER DANNI
37
Articolo II.5. –
RISERVATEZZA
37
Articolo II.6. –
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
37
Articolo II.7. –
CONSERVAZIONE DEI DATI
37
Articolo II.8. –
VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
38
II.8.1.
Informazioni sul finanziamento dell’Unione
38
II.8.2.
Clausola di esclusione della responsabilità
38
II.8.3.
Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo
38
Articolo II.9. –
AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO
38
II.9.1.
Principi
38
II.9.2.
Procedure di appalto
39
II.9.3.
Responsabilità
39
Articolo II.10. –
SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI TERZI
39
Articolo II.11. –
FORZA MAGGIORE
40
Articolo II.12. –
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO
40
II.12.1.
Motivi di sospensione
40
II.12.2.
Procedura di sospensione
40
II.12.3.
Effetti della sospensione
40
II.12.4.
Ripristino del pagamento
40
Articolo II.13. –
REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
41
II.13.1.
Motivi di revoca
41
II.13.2.
Procedura di revoca
41
Articolo II.14. –
RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO
41
II.14.1.
Risoluzione su richiesta del beneficiario
41
II.14.2.
Risoluzione da parte del Parlamento europeo
41
Articolo II.15. –
CESSIONE
42
Articolo II.16. –
INTERESSI DI MORA
42
Articolo II.17. –
LEGGE APPLICABILE
42
Articolo II.18. –
DIRITTO A ESSERE SENTITI
42
PARTE B:
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
43
Articolo II.19. –
COSTI AMMISSIBILI
43
II.19.1.
Condizioni
43
II.19.2.
Esempi di costi ammissibili
43
Articolo II.20. –
Costi non ammissibili
44
Articolo II.21. –
PRESTAZIONI NON MONETARIE
44
Articolo II.22. –
STORNI DI BILANCIO
44
Articolo II.23. –
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
45
II.23.1.
Relazione annuale
45
II.23.2.
Relazione di revisione contabile esterna
45
Articolo II.24. –
DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE
46
Articolo II.25. –
DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO
46
II.25.1.
Conseguenze della relazione annuale
46
II.25.2.
Soglia
46
II.25.3.
Riporto delle eccedenze
46
a)
Definizione di eccedenza
47
b)
Accantonamenti per coprire i costi ammissibili
47
II.25.4.
Decisione sull’importo finale di finanziamento
47
II.25.5.
Saldo del finanziamento
47
II.25.6.
Profitto
47
a)
Definizione
47
b)
Costituzione di riserve
47
c)
Recupero
48
Articolo II.26. –
RECUPERO
48
II.26.1.
Interessi di mora
48
II.26.2..
Compensazione
48
II.26.3
Spese bancarie
48
Articolo II.27. –
GARANZIA FINANZIARIA
48
Articolo II.28. –
CONTROLLO
49
II.28.1.
Disposizioni generali
49
II.28.2.
Obbligo di fornire documenti e/o informazioni
49
II.28.3.
Controlli in loco da parte dell’autorità competente
49
II.28.4.
Procedura di controllo in contraddittorio da parte del Parlamento europeo
49
II.28.5.
Conseguenze delle conclusioni e delle risultanze dei controlli
50
II.28.6.
Diritto di controllo dell’OLAF
50
II.28.7.
Diritto di controllo della Corte dei conti europea
50
II.28.8.
Diritto di controllo dell’EPPO
50
II.28.9.
Considerazione dei risultati dei controlli nella determinazione dell’importo finale del finanziamento
50
II.28.10
Inosservanza degli obblighi ai sensi degli articoli da II.28.1 a II.28.3
51
ALLEGATO 1. –
BILANCIO DI PREVISIONE
52
ALLEGATO 2. –
PROGRAMMA DI LAVORO
53
I.
TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I.1. – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l’attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell’esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali («termini e condizioni»), nonché conformemente agli allegati della presente convenzione. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento adottata dal Parlamento europeo il [inserire data].
Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell’attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari sotto la propria responsabilità.
ARTICOLO I.2. – PERIODO DI AMMISSIBILITÀ
Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell’Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].
ARTICOLO I.3. – FORMA DI FINANZIAMENTO
La sovvenzione di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
(«regolamento finanziario») è concessa al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
ARTICOLO I.4. – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MASSIMO PROVVISORIO
Il Parlamento europeo prende a suo carico l’importo del finanziamento massimo provvisorio di [inserire l’importo] EUR conformemente alla decisione di finanziamento adottata dall’Ufficio di presidenza il [inserire data].
Il bilancio di previsione figura nell’allegato presentato dal beneficiario nella sua domanda di finanziamento.
ARTICOLO I.5. – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.
I.5.1
Prefinanziamento
Un prefinanziamento dell’importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo nella decisione di finanziamento] dell’importo massimo di cui all’articolo I.4 della presente convenzione, è versato al beneficiario entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo.. EUR, ove opportuno], se successiva.
I.5.2
Pagamento del saldo al beneficiario
Nel caso in cui vi sia un saldo del finanziamento da versare al beneficiario, tale saldo gli è versato entro 30 giorni dalla data di adozione della decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell’importo finale del finanziamento di cui all’articolo II.25.
I.5.3
Valuta
I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L’eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso di cambio contabile mensile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato sul suo sito web, valido per il giorno dell’emissione dell’ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.
I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.
ARTICOLO I.6. – CONTO BANCARIO
I pagamenti sono effettuati sul conto bancario o sul sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:
Nome della banca: […]
Indirizzo dell’agenzia bancaria: […]
Denominazione esatta del titolare del conto: […]
Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […]
IBAN: […]
BIC / SWIFT: […]
ARTICOLO I.7. – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente convenzione sono trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, per via elettronica all’indirizzo
fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
o per posta ordinaria all’indirizzo seguente:
Parlamento europeo
Direttore generale delle Finanze
[inserire l’indirizzo dell’edificio / ufficio]
L-2929 Lussemburgo
LUXEBOURG
La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.
Tutte le comunicazioni al beneficiario relative alla presente convenzione sono trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, all’indirizzo postale o all’indirizzo di posta elettronica seguente:
Sig./Sig.ra [..]
[Qualifica]
[Denominazione ufficiale dell’organismo beneficiario]
[Indirizzo ufficiale completo]
E-mail: […]
Il beneficiario informa per iscritto e senza indebito ritardo l’ordinatore delegato di qualsiasi cambiamento del suo indirizzo postale o elettronico. Tale obbligo continua ad applicarsi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento nel quadro della presente convenzione.
ARTICOLO I.8. – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE
La convenzione entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.
II.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
PARTE A:
DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE
ARTICOLO II.1. – DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«relazione di attività»
: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi, ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale;
2)
«relazione annuale»
: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento eurpoeo e del Consiglio
(
2
)
;
3)
«saldo del finanziamento»
: la differenza tra l’importo del prefinanziamento ai sensi dell’articolo I.5.1 e l’importo finale del finanziamento stabilito ai sensi dell’articolo II.25.4;
4)
«liquidazione del prefinanziamento»
: una situazione in cui l’importo finale del finanziamento è stabilito dall’ordinatore e l’importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell’Unione;
5)
«conflitto di interessi»
: una situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della convenzione da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza di interessi con terzi in relazione all’oggetto della convenzione. L’affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra la fondazione politica e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, va garantita la conformità all’articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
6)
«esercizio N»
: l’esercizio per il quale è stata concessa la sovvenzione conformemente alla decisione di finanziamento di cui all’articolo I.1;
7)
«forza maggiore»
: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di adempiere uno degli obblighi previsti dalla convenzione, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante la dovuta diligenza. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore;
8)
«notificare formalmentee»
: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto tramite posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato;
9)
«frode»
: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico;
10)
«finanziamento»
: una sovvenzione concessa conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e al capo IV del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
11)
«irregolarità»
: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione;
12)
«prestazioni non monetarie»
: qualsiasi offerta o contributo in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punti 9) e 10), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
13)
«risorse proprie»
: le fonti di finanziamento diverse dai finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione, che consistono in donazioni, contributi, risorse autogenerate (quali definiti all’articolo 2, punti 9), 10) e 11), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445) e altre entrate (ad esempio, interessi maturati sulle riserve, risarcimento danni);
ARTICOLO II.2. – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario:
a)
è l’unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi giuridici che gli incombono e spetta a lui l’onere della prova;
b)
è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione, anche incorretta, della convenzione, salvo in casi di forza maggiore;
c)
è l’unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l’attuazione della convenzione;
d)
informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o rappresentante legale;
e)
si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi;
ARTICOLO II.3. – OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO
Il conto o sottoconto di cui all’articolo I.6 deve consentire l’identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo e degli interessi maturati o vantaggi equivalenti.
Allorché gli importi versati su tale conto facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio tale conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi possono essere mantenuti dal beneficiario in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.
Il prefinanziamento resta di proprietà dell’Unione fino al momento in cui è liquidato mediante deduzione dell’importo finale del finanziamento.
ARTICOLO II.4. – RESPONSABILITÀ PER DANNI
Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell’attuazione della convenzione.
Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario risarcisce qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione della convenzione o perché tale convenzione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.
ARTICOLO II.5. – RISERVATEZZA
Se non diversamente stabilito nel presente accordo, all’articolo 39 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e in altri atti giuridici dell’Unione applicabili, in particolare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all’oggetto della convenzione.
ARTICOLO II.6. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito della convenzione è trattato conformemente all’articolo 40 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato dal Parlamento europeo è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
I dati sono trattati unicamente ai fini dell’attuazione e del controllo della convenzione, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organismi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione.
Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte del beneficiario in relazione alla presente convenzione è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. Fatti salvi gli altri casi previsti in tale regolamento, il trattamento dei dati personali in relazione alla presente convenzione è autorizzato soltanto se è necessario ai fini della sua attuazione.
ARTICOLO II.7. – CONSERVAZIONE DEI DATI
Conformemente all’articolo 133 del regolamento finanziario, i beneficiari conservano la documentazione, compresa la documentazione contabile, statistica e fiscale, e i documenti giustificativi relativi all’attuazione della convenzione per i cinque anni successivi all’ultimo pagamento relativo alla convenzione.
La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi, alla definizione delle richieste derivanti dall’utilizzo dei finanziamenti o alle indagini della Procura europea (EPPO) o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), se comunicate al beneficiario, è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenzioni, definizioni delle richiesteo indagini siano stati conclusi.
Per qualsiasi contratto di appalto concluso dal beneficiario per l’attuazione della convenzione, il beneficiario tiene, un registro della procedura di gara, compresa la corrispondenza originale (elettronica/cartacea) (come i bandi di gara scritti e il capitolato d’oneri), un registro della valutazione delle offerte ricevute, la giustificazione scritta della scelta del fornitore finale e il contratto originale firmato da entrambe le parti.
ARTICOLO II.8. – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
II.8.1
Informazioni sul finanziamento dell’Unione
Salvo richiesta contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione (anche online) del beneficiario riguardante un’azione finanziata dalla sovvenzione, tra l’altro in occasione di conferenze o seminari, e qualsiasi materiale informativo come opuscoli, volantini, poster, presentazioni, deve riconosce il sostegno dell’Unione al beneficiario mediante la dichiarazione di finanziamento seguente (tradotta nelle lingue locali, se del caso):
«La fondazione politica europea [nome o acronimo] è finanziata fino a un massimo del 95 % da fondi dell’Unione»
II.8.2
Clausola di esclusione della responsabilità
Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, menziona che essa impegna solo il beneficiario e che l’Unione europea non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.
II.8.3
Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo
Conformemente all’articolo 39 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il Parlamento europeo pubblica sul suo sito web le informazioni di cui è responsabile, come specificato all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
ARTICOLO II.9. – AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO
II.9.1
Principi
I finanziamenti possono essere utilizzati per rimborsare le spese relative ai contratti conclusi dal beneficiario, a condizione che:
a)
all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse;
b)
in conformità dell’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento finanziario, all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti siano stati rispettati i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;
c)
la durata dei contratti di appalto interessati, compresi i rinnovi, non sia superiore a cinque anni;
d)
per i contratti di appalto di valore superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa) per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario organizzi procedure di gara conformemente all’articolo II.9.2.
Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine. Al fine di determinare se la soglia di 60 000 EUR (IVA esclusa) è raggiunta, si tiene conto del valore complessivo del contratto per l’intera durata prevista dello stesso, compresi gli eventuali importi relativi al subappalto.
II.9.2
Procedure di appalto
Per i contratti di appalto di valore superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa), il beneficiario organizza procedure di appalto in conformità dei requisiti seguenti:
a)
il bando di gara (invito scritto a presentare offerte) comprende i criteri di esclusione, i criteri di selezione (compresa la capacità finanziaria e tecnica minima), i criteri di aggiudicazione e il metodo di attribuzione del punteggio basato sul prezzo e sulla qualità o solo sul prezzo, nonché le specifiche tecniche (prestazioni attese, qualità prevista e volume di servizi/beni) in base alle quali il beneficiario deve valutare le offerte; gli offerenti presentano offerte datate e firmate con i prezzi (compresi, se del caso, i prezzi unitari) e i documenti giustificativi, in modo da consentire il confronto tra le offerte;
b)
il bando di gara è pubblicato o inviato attraverso canali appropriati, al fine di garantire un’ampia concorrenza con termini ragionevoli (almeno 10 giorni) per la presentazione delle domande/offerte;
c)
il beneficiario raccoglie almeno tre offerte indipendenti; qualora vi siano meno di tre offerte indipendenti in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario dimostra l’impossibilità di ottenere altre offerte per l’appalto in questione;
d)
le offerte sono valutate in base ai criteri stabiliti nella gara d’appalto; la relazione di valutazione riporta i punteggi, evidenzia i vantaggi comparativi dell’offerente selezionato ed è datata e firmata dal rappresentante o dai rappresentanti del beneficiario che non si trovi o non si trovino in una situazione di conflitto di interessi;
e)
i contratti sono datati e firmati da entrambe le parti e riflettono le stesse condizioni dell’offerta, o prevedono condizioni non meno favorevoli per il beneficiario;
f)
il subappalto è consentito se è incluso nelle offerte e autorizzato nelle specifiche tecniche.
Le procedure di appalto possono essere soggette a requisiti supplementari, come indicato nell’invito a presentare proposte.
II.9.3
Responsabilità
Il beneficiario è l’unico responsabile dell’attuazione della convenzione e del rispetto delle disposizioni della convenzione. Il beneficiario dichiara nei suoi contratti con terzi che in nessun caso il Parlamento europeo può essere considerato parte di tali contratti o essere ritenuto in alcun modo responsabile nei confronti dei contraenti.
ARTICOLO II.10. – SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI TERZI
Il sostegno finanziario fornito dal beneficiario a terzi ai sensi dell’articolo 207 del regolamento finanziario può configurarsi quale costo ammissibile alle condizioni seguenti:
a)
il sostegno finanziario è concesso dal beneficiario ai terzi seguenti, dotati di personalità giuridica al momento della presentazione della domanda e della liquidazione del pagamento:.. [indicare il nome dei potenziali beneficiari come indicato nel modulo di domanda];
b)
il sostegno finanziario per ciascun terzo non è superiore a 60 000 EUR;
c)
è utilizzato da terzi per costi ammissibili;
Un partito politico europeo o nazionale e una fondazione politica europea o nazionale non sono considerati terzi ai fini del presente articolo.
Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (Autorità), la Corte dei conti europea, l’EPPO, se del caso, o l’OLAF possano esercitare i loro poteri di controllo a norma del capo V del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e dell’articolo 129 del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.11. – FORZA MAGGIORE
Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.
Né il Parlamento europeo né il beneficiario sono considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi previsti dalla convenzione se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.
ARTICOLO II.12. – SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO
II.12.1
Motivi di sospensione
Il Parlamento europeo può sospendere il pagamento del finanziamento, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario (in particolare l’articolo 116, paragrafo 4, l’articolo 132 e l’articolo 205, paragrafo 2), anche nelle circostanze seguenti:
i)
se sospetta che il beneficiario abbia commesso irregolarità o frodi o non abbia rispettato i propri obblighi nel corso della procedura di concessione del finanziamento o nell’attuazione della convenzione fino al completamento della verifica di tali sospetti;
ii)
ii) se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il cui termine è scaduto, fino a quando non è versato l’importo della sanzione; o
iii)
se il beneficiario viene meno agli obblighi di cui dall’articolo II.28.1 all’articolo II.28.3 della presente convenzione.
II.12.2
Procedura di sospensione
Fase 1
—
Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo notifica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica.
Fase 2
. –
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non perseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di perseguire la procedura di sospensione, lo notifica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:
i)
della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all’articolo II.12.1, punto i), e degli importi sospesi; e
ii)
degli eventuali mezzi di ricorso.
II.12.3
Effetti della sospensione
Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all’articolo II.12.2, punto i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla revoca o alla risoluzione della decisione di finanziamento a norma degli articoli II.13 e II.14.
II.12.4
Ripristino del pagamento
Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.
ARTICOLO II.13. – REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1
Motivi di revoca
Se l’Autorità decide di cancellare il beneficiario dal registro sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il Parlamento europeo revoca la decisione di finanziamento relativa al beneficiario a norma dell’articolo 37 di tale regolamento e con le conseguenze ivi specificate.
II.13.2
Procedura di revoca
Fase 1
—
Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica.
Fase 2
. –
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo notifica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.
Fase 3
. –
A seguito dell’adozione della decisione di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di sovvenzione.
ARTICOLO II.14. – RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO
II.14.1
Risoluzione su richiesta del beneficiario
Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.
Il beneficiario notifica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:
a)
i motivi della risoluzione; e
b)
la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale.
La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione o, ove non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al beneficiario. A seguito della risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo risolve senza indugio la convenzione di sovvenzione a decorrere da tale giorno.
II.14.2
Risoluzione da parte del Parlamento europeo
II.14.2.A
Motivi di risoluzione
Il Parlamento europeo risolve la decisione di finanziamento con effetto futuro e, di conseguenza, risolve la presente convenzione, in conformità dell’articolo 36 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, in una delle circostanze seguenti:
a)
se sussiste un motivo di risoluzione a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
b)
se il beneficiario non ottempera più all’articolo 23, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
c)
nei casi di cui agli articoli 132 e 205 del regolamento finanziario;
d)
se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata o che assume la responsabilità illimitata dei debiti del beneficiario si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento finanziario;
e)
se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
II.14.2.B
Procedura di risoluzione
Fase 1
—
Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2
. –
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo notifica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.
Fase 3
. –
A seguito dell’adozione della decisione di risolvere la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di sovvenzione.
ARTICOLO II.15. – CESSIONE
Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una domanda scritta motivata presentata dal beneficiario.
Se il Parlamento europeo non accetta per iscritto la cessione o se le relative condizioni non sono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.
In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dai suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.
ARTICOLO II.16. – INTERESSI DI MORA
Qualora il Parlamento non effettui il pagamento entro i relativi termini, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro («tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C.
La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo conformemente all’articolo II.12 non è considerata un ritardo di pagamento.
Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.
In deroga al primo comma, quando l’interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest’ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.
ARTICOLO II.17. – DIRITTO APPLICABILE
La presente convenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile e in particolare dal regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario. Questi sono integrati, ove necessario, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario.
ARTICOLO II.18. – DIRITTO A ESSERE ASCOLTATI
Nei casi in cui, a norma della presente convenzione, abbia diritto a presentare le sue osservazioni, il beneficiario dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo espresse disposizioni contrarie, per presentare le proprie osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.
PARTE B:
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO II.19. – COSTI AMMISSIBILI
II.19.1.
Condizioni
Per poter essere considerati costi ammissibili al finanziamento dell’Unione, in conformità dell’articolo 189 del regolamento finanziario, i costi soddisfano i criteri cumulativi seguenti:
a)
hanno un nesso diretto con l’oggetto della convenzione ed essere previsti nel bilancio di previsione allegato alla convenzione;
b)
sono necessari per l’attuazione della convenzione;
c)
sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza;
d)
sono generati durante il periodo di ammissibilità quale definito all’articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni annuali e i certificati relativi ai bilanci di esercizio e ai conti che ne sono alla base;
e)
sono effettivamente sostenuti dal beneficiario;
f)
sono identificabili, controllabili e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili;
g)
rispettano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
h)
sono conformi all’articolo II.9.1;
i)
sono conformi, se i pertinenti costi derivano da contratti di appalto di valore superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa), ai requisiti procedurali di cui all’articolo II.9.2;
j)
sono conformi ai requisiti di cui al titolo XI del regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 o all’invito a presentare proposte.
Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario permettono una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci di esercizio e i documenti giustificativi corrispondenti. La mancanza di un’adeguata riconciliazione può comportare la classificazione dei costi come non ammissibili.
II.19.2.
Esempi di costi ammissibili
Per poter essere considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione, e in conformità dell’articolo 189 del regolamento finanziario, i costi devono soddisfare i criteri seguenti:
a)
i costi connessi all’assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all’informazione e alle pubblicazioni e alle attività di sviluppo delle capacità, quali corsi di formazione o tutoraggio;
b)
i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva;
c)
le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta;
d)
i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:
i)
sia ammortizzato in conformità delle norme contabili locali e delle prassi contabili applicate in modo coerente nel tempo; e
ii)
sia stato acquistato conformemente all’articolo II.9.1 e all’articolo II.9.2;
e)
i costi delle garanzie finanziarie, relativi al prefinanziamento versato dal Parlamento europeo.
ARTICOLO II.20. – COSTI NON AMMISSIBILI
Fatto salvo l’articolo II.19.1 della presente convenzione, sono considerati non ammissibili i costi seguenti:
a)
la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;
b)
i debiti e gli oneri derivanti dal debito;
c)
gli accantonamenti per perdite e debiti;
d)
gli interessi debitori, ad eccezione degli interessi negativi per il conto sul quale è versato il prefinanziamento dal Parlamento europeo, purché tali interessi negativi siano stati inevitabili;
e)
i crediti dubbi;
f)
le perdite di cambio;
g)
i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario;
h)
i costi dichiarati del beneficiario nel quadro di un’altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione;
i)
le prestazioni non monetarie;
j)
le spese smisurate o sconsiderate;
k)
l’IVA detraibile;
l)
i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
m)
i costi relativi a controversie legali con il Parlamento europeo o l’Autorità;
n)
l’importo delle sanzioni finanziarie imposte dall’Autorità o da qualsiasi autorità nazionale e gli interessi di mora dovuti di conseguenza;
o)
le spese prive di documenti giustificativi, quali documenti di gara, contratti, fatture, beni o servizi da fornire.
ARTICOLO II.21. – PRESTAZIONI NON MONETARIE
Il valore delle prestazioni non monetarie non eccede:
a)
i costi corrispondenti alle prestazioni non monetarie realmente sostenuti dai terzi o dai membri che concedono tali prestazioni, debitamente giustificati da documenti contabili;
b)
in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione;
c)
il loro valore accettato nel bilancio di previsione di cui all’allegato;
d)
il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione.
Le prestazioni non monetarie:
a)
sono contabilizzate separatamente, sia nelle entrate che nelle spese;
b)
sono conformi all’articolo 25 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale;
c)
sono ammessi esclusivamente su base provvisoria e sono subordinati a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all’accettazione nella decisione concernente l’importo finale del finanziamento;
d)
non possono essere di tipo immobiliare.
ARTICOLO II.22. – STORNI DI BILANCIO
Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all’allegato mediante storni tra le diverse categorie di bilancio fatto salvo l’articolo II.21. Tale adeguamento non richiede una modifica della convenzione. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.
ARTICOLO II.23. – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
II.23.1.
Relazione annuale
Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell’esercizio N, il beneficiario presenta all’ordinatore delegato una relazione annuale in un formato aperto e leggibile da un dispositivo automatico, composta dagli elementi seguenti:
a)
i bilanci di esercizio annuali e le note d’accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario;
b)
una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci di esercizio annuali, concernente sia l’affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente;
c)
l’elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi nonché le risorse autogenerate comunicati in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
d)
la relazione di attività;
e)
un bilancio delle entrate e delle spese effettuate basato sulla struttura del bilancio di previsione;
f)
il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività;
g)
la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera f);
h)
l’elenco dei fornitori che hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR nell’esercizio finanziario N o per i quali il valore cumulativo negli ultimi cinque anni è pari o superiore a 60 000 EUR (IVA esclusa), specificando nome e indirizzo del fornitore nonché la descrizione dei beni o dei servizi forniti;
In caso di riporto ai sensi dell’articolo II.25.3, la relazione annuale deve includere i documenti di cui alle lettere da d) a g), concernenti il primo trimestre dell’esercizio successivo all’esercizio in questione.
Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere sufficienti per consentire di stabilire l’importo finale del finanziamento.
II.23.2.
Relazione di revisione contabile esterna
Il beneficiario coopera con gli organismi o esperti indipendenti esterni ai quali, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, è stato conferito il mandato di preparare e presentare la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
A tal fine, il beneficiario fornisce tutte le informazioni o i documenti richiesti dal revisore esterno a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, anche nel corso di controlli in loco, effettuati alle stesse condizioni di cui all’articolo II.28.3 della presente convenzione.
La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l’affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative entrate e spese, e in particolare che:
a)
i bilanci di esercizio sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi;
b)
le spese dichiarate sono reali;
c)
le entrate dichiarate sono esaustive;
d)
i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie dell’accordo;
e)
gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, in particolare dall’articolo 25, sono stati rispettati;
f)
gli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare dall’articolo II.9 e dall’articolo II.19, sono stati rispettati;
g)
le prestazioni non monetarie sono state effettivamente fornite al beneficiario e sono state valorizzate in conformità delle norme applicabili;
h)
l’eventuale eccedenza di finanziamenti dell’Unione è stata riportata all’esercizio successivo ed è stata usata nel primo trimestre di tale esercizio, a norma dell’articolo 226, paragrafo 7, del regolamento finanziario o rimborsata al Parlamento europeo;
i)
l’eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva.
ARTICOLO II.24. – DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE
Entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo all’esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all’articolo II.23.1.
In mancanza di risposta scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, quest’ultima è considerata accettata.
L’approvazione della relazione annuale non pregiudica la determinazione dell’importo finale del finanziamento ai sensi dell’articolo II.25, in base al quale il Parlamento europeo adotta una decisione finale sull’ammissibilità dei costi.
Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di poter adottare una decisione sulla relazione annuale. Nel caso in cui sia presentata tale richiesta, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non siano state ricevute e valutate dal Parlamento europeo. Il termine può essere prorogato anche quando l’Autorità abbia chiesto informazioni supplementari a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Qualora la relazione annuale presenti carenze sostanziali o il revisore esterno concluda di poter di formulare un giudizio di revisione per mancanza di elementi probatori, il Parlamento europeo può respingerla senza chiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest’ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.
Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.
In caso di rigetto della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest’ultima è soggetta alla procedura di approvazione stabilita al presente articolo.
ARTICOLO II.25. – DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO
II.25.1.
Conseguenze della relazione annuale
La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l’importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell’articolo II.24. In caso di rigetto definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull’importo finale del finanziamento può determinare i costi non ammissibili.
II.25.2.
Soglia
L’importo finale del finanziamento è limitato all’importo stabilito all’articolo I.4 e non supera il 95 % dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
II.25.3.
Riporto delle eccedenze
Se, alla fine dell’esercizio N, il beneficiario registra un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, parte di tale eccedenza può essere riportata all’esercizio N+1, in conformità dell’articolo 226, paragrafo 7, del regolamento finanziario.
a)
Definizione di eccedenza
L’eccedenza dell’esercizio N corrisponde alla differenza tra i costi ammissibili totali e la somma:
i)
dell’importo del finanziamento massimo provvisorio, a norma dell’articolo I.4;
ii)
delle risorse proprie del beneficiario destinate a coprire i costi ammissibili, previa copertura dei costi non ammissibili da parte del beneficiario esclusivamente tramite risorse proprie; e
iii)
dell’eventuale eccedenza riportata dall’esercizio N-1.
L’eccedenza che può essere riportata all’esercizio N+1 non può superare il 25 % delle entrate totali di cui ai punti i) e ii).
b)
Accantonamenti per coprire i costi ammissibili
L’importo effettivamente riportato è iscritto in bilancio per l’esercizio N come «accantonamento per coprire i costi ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1». Tale accantonamento costituisce un costo ammissibile a titolo dell’esercizio N.
Inoltre, mediante una liquidazione dei conti provvisoria di cui al più tardi al 31 marzo dell’esercizio N+1 si determinano i costi ammissibili realmente sostenuti a tale data. L’accantonamento non supera tali costi.
Nel corso dell’esercizio N+1 l’accantonamento giunge a termine e produce entrate che sono utilizzate per coprire i costi ammissibili nel primo trimestre dell’esercizio N+1.
II.25.4.
Decisione sull’importo finale di finanziamento
Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, al regolamento finanziario e alla convenzione. Ogni anno, esso adotta una decisione sull’importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.
La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l’importo finale del finanziamento.
II.25.5.
Saldo del finanziamento
Qualora il prefinanziamento erogato superi l’importo finale del finanziamento, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.
Qualora l’importo finale del finanziamento superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.
II.25.6. Profitto
a)
Definizione
Per profitto si intende quanto definito all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
b)
Costituzione di riserve
In conformità dell’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il beneficiario può costituire riserve a partire dall’eccedenza di risorse proprie, definite all’articolo II.1.
L’eccedenza di risorse proprie da trasferire al conto della riserva corrisponde, se applicabile, all’importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 5 % dei costi ammissibili effettivamente sostenuti nel corso dell’esercizio N e il 5 % delle spese incluse nell’accantonamento da riportare all’esercizio N+1. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto i costi non ammissibili utilizzando esclusivamente le sue risorse proprie.
Nel caso di risorse autogenerate, se il beneficiario supera la soglia di cui all’articolo 25, paragrafo 13, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, l’importo delle entrate che supera la soglia non è dichiarato come entrata, ma è detratto dal totale dei costi ammissibili.
L’eccedenza assegnata alla riserva non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.
La riserva è utilizzata esclusivamente per coprire le spese operative del beneficiario.
c)
Recupero
Il finanziamento non dà luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili, in conformità dell’articolo 195, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.26. – RECUPERO
Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni dell’accordo, del regolamento (UE, Euratom) n. 2025/2445 o del regolamento finanziario, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest’ultimo, gli importi in questione.
II.26.1.
Interessi di mora
In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all’articolo II.16. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest’ultima inclusa.
Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e gli interessi di mora e solo successivamente sul capitale.
II.26.2.
Compensazione
Fatti salvi gli altri mezzi di recupero previsti dal regolamento finanziario, in mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, in conformità del regolamento finanziario. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L’accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.
II.26.3.
Spese bancarie
Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.
ARTICOLO II.27. – GARANZIA FINANZIARIA
Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria in conformità dell’articolo 156 del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo;
b)
il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (ossia il beneficiario interessato); e
c)
la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.
ARTICOLO II.28. – CONTROLLO
II.28.1.
Disposizioni generali
Nell’ambito delle loro rispettive competenze e in conformità del capo V del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, dell’articolo 205, paragrafo 1, e dell’articolo 204, paragrafo 2, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 129 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo, l’Autorità, l’OLAF, l’EPPO per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio
(
6
)
e la Corte dei conti europea possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella convenzione, nel regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e nel regolamento finanziario.
Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.
Il beneficiario provvede affinché i terzi, compresi i contraenti e i subappaltatori, coinvolti nell’attuazione delle attività finanziate nell’ambito della presente convenzione concedano diritti equivalenti a quelli previsti dall’articolo II.28.1, primo comma, a norma dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Il Parlamento europeo e l’Autorità possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto («organismi autorizzati»). Il dovere di cooperazione si applica anche nei confronti di tali organismi autorizzati nell’esercizio dei compiti di controllo loro delegati.
II.28.2.
Obbligo di fornire documenti e/o informazioni
Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall’Autorità o dall’organismo autorizzato («autorità competente»).
Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati in conformità dell’articolo II.6.
II.28.3.
Controlli in loco da parte dell’autorità competente
L’autorità competente può effettuare controlli in loco nei locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di adottare le misure necessarie per tale controllo entro una scadenza adeguata fissata dall’autorità competente.
Durante un controllo in loco, il beneficiario consente all’autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l’operazione, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni in formato elettronico.
Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento del controllo in loco e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.
II.28.4.
Procedura di controllo in contraddittorio da parte del Parlamento europeo
Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione contenente le conclusioni preliminari che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.
Sulla base delle risultanze della relazione contenente le conclusioni preliminari e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue conclusioni finali. Se entro tale termine non sono presentate osservazioni o se il beneficiario accetta le risultanze preliminari, tali risultanze sono considerate definitive.
II.28.5.
Conseguenze delle conclusioni e delle risultanze dei controlli
Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui agli articoli da II.12 a II.14, le conclusioni finali sono debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all’atto della determinazione dell’importo finale del finanziamento.
Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle conclusioni finali sono notificati alla competente autorità nazionale o dell’Unione affinché vi diano seguito.
Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base dei controlli ex post effettuati in conformità dell’articolo 74, paragrafo 6, del regolamento finanziario.
II.28.6.
Diritti di controllo dell’OLAF
L’OLAF esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario in conformità delle disposizioni applicabili, in particolare del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio
(
7
)
, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
, dell’articolo 129 del regolamento finanziario e dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Il beneficiario coopera debitamente con l’OLAF e fornisce all’OLAF tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.28.7.
Diritti di controllo della Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme applicabili, in particolare dell’articolo 129 del regolamento finanziario e dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. Si applicano l’articolo II.28.2 e l’articolo II.28.3.
Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.28.8.
Diritti di controllo dell’EPPO
L’EPPO esercita i propri diritti di controllo in conformità del regolamento (UE) 2017/1939 e delle norme applicabili del regolamento finanziario.
Il beneficiario coopera debitamente con l’EPPO e gli fornisce tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.28.9.
Considerazione dei risultati dei controlli nella determinazione dell’importo finale del finanziamento
Il Parlamento europeo può tenere conto, in qualsiasi momento, dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità di cui all’articolo II.28.1 per stabilire o modificare l’importo finale del finanziamento, nel rispetto del diritto del beneficiario di essere ascoltato a norma dell’articolo II.18 della presente convenzione.
II.28.10
Inosservanza degli obblighi ai sensi degli articoli da II.28.1 a II.28.3
Qualora il beneficiario venga meno agli obblighi di cui agli articoli da II.28.1 a II.28.3, il Parlamento europeo può considerare come non ammissibili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.
FIRME
Per il beneficiario
[cognome/nome/funzione]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
Per il Parlamento europeo
[cognome/nome]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
In duplice copia in lingua italiana.
ALLEGATO 1
BILANCIO DI PREVISIONE
ALLEGATO 2
PROGRAMMA DI LAVORO
[da inserire per domanda di finanziamento]
(
1
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
2
)
Regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (
GU L 2025/2445, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (
GU L 283 del 31.10.2017, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
).
(
7
)
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (
GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3956/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 03956/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.