Decisione UE In vigore

Decisione UE 0390/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/390 della Commissione, del 23 febbraio 2026, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Vectobac WG in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 980

Pubblicato: 23/02/2026 In vigore dal: 23/02/2026 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione di esecuzione UE 2026/390 riguardo all'uso del biocida Vectobac WG nei Paesi Bassi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2026/390 della Commissione europea, del 23 febbraio 2026, autorizza il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi a prorogare fino al 2 maggio 2027 l'uso del biocida Vectobac WG in ambienti interni per il controllo delle zanzare esotiche invasive (come Aedes albopictus e Aedes aegypti). La misura si applica esclusivamente agli utilizzatori professionali e solo negli ambienti dove è stata effettivamente rilevata la presenza di tali zanzare. Il provvedimento risponde a un'esigenza di tutela della salute pubblica, poiché queste zanzare possono trasmettere malattie tropicali come la dengue e la febbre gialla, particolarmente in infrastrutture critiche come porti e aeroporti. La proroga è stata concessa in via temporanea, in attesa che venga completato l'iter per l'autorizzazione formale del prodotto anche per l'uso in ambienti interni, processo che richiede tempi lunghi di preparazione e valutazione. La decisione si applica retroattivamente dal 29 ottobre 2025, data in cui la misura precedente era scaduta.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/390 della Commissione, del 23 febbraio 2026, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Vectobac WG in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 980] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/390 of 23 February 2026 concerning the extension of the action taken by the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management permitting the making available on the market and use of the biocidal product Vectobac WG in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 980)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/390 25.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/390 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2026 relativa alla proroga della misura adottata dal ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Vectobac WG in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 980] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 1 o maggio 2025 il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi («autorità competente dei Paesi Bassi») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, volta a permettere, fino al 28 ottobre 2025, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Vectobac WG per il controllo delle larve e degli adulti di zanzare esotiche invasive in ambienti interni («misura»). L’autorità competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Vectobac WG è un biocida del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Contiene Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM 65-52 come principio attivo ed è autorizzato nei Paesi Bassi solo per l’uso in ambienti esterni. La misura ha consentito l’uso di Vectobac WG da parte di utilizzatori professionali in ambienti interni dove è rilevata la presenza di zanzare esotiche invasive. (3) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente dei Paesi Bassi, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. Le zanzare esotiche invasive, come l’ Aedes albopictus e l’ Aedes aegypti , possono fungere da vettore di trasmissione di malattie tropicali quali la dengue e la febbre gialla e possono mettere in pericolo la salute pubblica. La presenza di zanzare esotiche invasive nei Paesi Bassi è stata rilevata non solo in ambienti esterni, ma anche in ambienti interni, come porti e aeroporti. Secondo l’autorità competente dei Paesi Bassi non sono disponibili alternative per il controllo delle zanzare esotiche invasive e delle loro larve in ambienti interni. (4) Il 2 settembre 2025 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente dei Paesi Bassi una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la presenza di zanzare esotiche possa continuare a essere rilevata in ambienti interni dopo il 28 ottobre 2025, costituendo in tal modo una minaccia per la salute pubblica, e sulla necessità di essere in grado di controllare tali zanzare e di ridurre al minimo il rischio di potenziali malattie che possono trasmettere. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente dei Paesi Bassi, è stata portata alla sua attenzione l’intenzione di presentare una domanda di autorizzazione dell’uso di Vectobac WG anche in ambienti interni. L’autorizzazione del prodotto ai fini del suo uso in ambienti interni rappresenterebbe una soluzione a lungo termine per l’uso di Vectobac WG. È tuttavia necessario molto tempo per la preparazione della domanda e per la sua successiva valutazione. (6) La mancanza di un adeguato controllo delle zanzare esotiche invasive e delle loro larve può mettere in pericolo la salute pubblica e tale pericolo non può essere adeguatamente contenuto utilizzando altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente dei Paesi Bassi di prorogare la misura per un periodo di 550 giorni. (7) Dato che detta misura è scaduta il 28 ottobre 2025, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi può prorogare fino al 2 maggio 2027 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Vectobac WG per il controllo delle larve e degli adulti di zanzare esotiche invasive in ambienti interni, purché garantisca che il prodotto sia usato solo negli ambienti in cui è stata rilevata la presenza di zanzare esotiche invasive. Articolo 2 Il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 29 ottobre 2025. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/390/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/390 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012, disciplinando la messa a disposizione sul mercato e l'uso di prodotti fitosanitari e biocidi in deroga alle procedure ordinarie. Professionisti del settore ambientale, sanitario e della gestione del territorio consultano questa normativa per comprendere le deroghe temporanee, le misure di emergenza per la salute pubblica e i vincoli di utilizzo professionale di sostanze attive come Bacillus thuringiensis israelensis.

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