Decisione UE In vigore

Decisione UE 0379/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/379 della Commissione, del 20 febbraio 2026, recante abrogazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/1487 e (UE) 2025/434 che posticipano le date di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso rispettivamente nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 20/02/2026 In vigore dal: 20/02/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/379 riguardo all'etofenprox e quali sono le conseguenze per i biocidi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/379 della Commissione europea, del 20 febbraio 2026, abroga due precedenti decisioni che avevano posticipato la scadenza dell'approvazione dell'etofenprox come principio attivo nei biocidi. L'etofenprox era stato approvato per l'uso nei biocidi di tipo 8 (insetticidi per uso generale) e tipo 18 (insetticidi per uso industriale), ma le approvazioni erano in scadenza rispettivamente nel 2020 e nel 2025. La Commissione aveva già concesso due proroghe per permettere l'esame delle domande di rinnovo presentate dai richiedenti, posticipando le scadenze al 31 ottobre 2026 (tipo 8) e al 31 dicembre 2027 (tipo 18). Tuttavia, il 12 giugno 2025, il richiedente ha ritirato entrambe le domande di rinnovo, comunicando formalmente alla Commissione l'intenzione di non proseguire con la procedura di approvazione. Di conseguenza, non è stato possibile dimostrare che l'etofenprox continui a soddisfare i criteri di sicurezza e efficacia previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012, e la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione tramite la Decisione (UE) 2026/378. L'abrogazione delle due decisioni di proroga comporta l'immediata cessazione dell'approvazione dell'etofenprox per entrambi i tipi di prodotto, con conseguente divieto di commercializzazione e utilizzo dei biocidi contenenti questo principio attivo nel territorio dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/379 della Commissione, del 20 febbraio 2026, recante abrogazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/1487 e (UE) 2025/434 che posticipano le date di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso rispettivamente nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/379 of 20 February 2026 repealing Implementing Decisions (EU) 2022/1487 and (EU) 2025/434 postponing the expiry dates of the approval of etofenprox for use in biocidal products of product-types 8 and 18, respectively, in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/379 23.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/379 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2026 recante abrogazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/1487 e (UE) 2025/434 che posticipano le date di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso rispettivamente nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, previa consultazione del comitato permanente sui biocidi, considerando quanto segue: (1) L’etofenprox è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. (2) L’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 doveva scadere il 31 gennaio 2020. Il 27 luglio 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) Con decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione ( 3 ) quest’ultima ha posticipato al 31 ottobre 2022 la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo di tale approvazione. Con decisione di esecuzione (UE) 2022/1487 della Commissione ( 4 ) quest’ultima ha ulteriormente posticipato al 31 ottobre 2026 la data di scadenza di tale approvazione a motivo di ritardi connessi agli studi necessari per valutare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino dell’etofenprox. (4) L’etofenprox è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione ( 5 ) , fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento. (5) L’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 doveva scadere il 30 giugno 2025. Il 25 ottobre 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. (6) Con decisione di esecuzione (UE) 2025/434 della Commissione ( 6 ) quest’ultima ha posticipato al 31 dicembre 2027 la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. (7) Tuttavia il 12 giugno 2025 il richiedente che ha presentato le domande di rinnovo dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 ha informato la Commissione di aver ritirato entrambe le domande. (8) Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l’etofenprox soddisfa ancora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2026/378 della Commissione ( 7 ) l’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non è stata rinnovata. È pertanto opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2022/1487 e (UE) 2025/434 che posticipano le date di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le decisioni di esecuzione (UE) 2022/1487 e (UE) 2025/434 sono abrogate. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi ( GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione, del 17 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( GU L 160 del 18.6.2019, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/994/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1487 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 85 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1487/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( GU L 283 del 25.10.2013, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1036/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/434 della Commissione, del 5 marzo 2025, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2025/434, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/434/oj ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2026/378 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che non rinnova l’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2026/378, 23.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/378/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/379/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda l'approvazione e il rinnovo dei principi attivi nei biocidi secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012, disciplinando i criteri di valutazione della sicurezza, dell'efficacia e delle proprietà di interferente endocrino. Produttori di biocidi, distributori e utilizzatori professionali devono conformarsi al divieto di commercializzazione dell'etofenprox, mentre le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili del controllo del ritiro dal mercato e della gestione delle scorte esistenti secondo le disposizioni transitorie previste dalla normativa europea sui biocidi.

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