Decisione UE In vigore

Decisione UE 0371/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/371 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che riconosce che la relazione presentata dalla Spagna a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento in tale Stato membro

Pubblicato: 19/02/2026 In vigore dal: 19/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per riconoscere l'accuratezza dei dati sulle emissioni di gas serra nella coltivazione di materie prime agricole destinate ai biocarburanti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/371 disciplina il riconoscimento dell'accuratezza dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra (GHG) derivanti dalla coltivazione di frumento in Spagna, secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili. La normativa si applica agli Stati membri che intendono utilizzare valori tipici (medie regionali) anziché valori standard per calcolare le riduzioni di emissioni dei biocarburanti e bioliquidi. La Commissione europea valuta i dati presentati dagli Stati membri e, se ritenuti accurati, li riconosce ufficialmente, consentendo il loro utilizzo nei calcoli di sostenibilità ambientale. Nel caso della Spagna, sono stati riconosciuti i dati per il frumento non irriguo e irriguo suddivisi per 17 regioni NUTS 2, con specifiche emissioni calcolate in kg CO₂eq per tonnellata di frumento. La decisione rimane valida fino al 12 marzo 2031, salvo variazioni significative dei dati che potrebbero comprometterne l'accuratezza.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/371 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che riconosce che la relazione presentata dalla Spagna a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento in tale Stato membro EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/371 of 19 February 2026 recognising that the report submitted by Spain under Article 31(2) of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council contains accurate data for the purposes of measuring the greenhouse gas emissions associated with the cultivation of wheat in that Member State

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/371 20.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/371 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2026 che riconosce che la relazione presentata dalla Spagna a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento in tale Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. (2) Il 31 luglio 2025 la Spagna ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento tipicamente prodotto in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. I dati distinguono tra frumento non irriguo e frumento irriguo. La Spagna ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento non irriguo e irriguo tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Spagna. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La relazione che la Spagna ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 31 luglio 2025 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento tipicamente prodotto nelle regioni NUTS 2 del suo territorio, in condizioni non irrigue e irrigue. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 La Spagna notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 31 luglio 2025, che potrebbero incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa cessa di applicarsi il 12 marzo 2031. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj . ALLEGATO Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di frumento nelle regioni NUTS 2 della Spagna (kg CO 2 eq/t di frumento raccolto, materia secca) Condizioni non irrigue Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Semi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida ES11 Galicia 210,29 63,64 106,72 11,64 0,99 86,32 8,92 488,53 ES12 Principado de Asturias 393,85 179,27 159,98 26,18 1,73 175,71 13,76 950,48 ES13 Cantabria 299,75 162,99 101,42 16,71 1,11 114,16 9,67 705,79 ES21 País Vasco 214,09 69,10 106,39 21,37 0,41 45,97 5,15 462,49 ES22 Comunidad Foral de Navarra 15,77 7,45 99,11 19,90 0,54 59,27 5,97 208,01 ES23 La Rioja 16,75 7,84 106,12 21,26 0,56 59,63 6,14 218,31 ES24 Aragón 18,55 10,12 93,31 18,78 1,05 108,05 9,31 259,17 ES30 Madrid 24,15 17,61 138,78 27,93 0,08 110,07 9,90 328,52 ES41 Castilla y León 19,60 10,61 122,80 24,72 0,80 79,94 7,65 266,12 ES42 Castilla-La Mancha 22,05 11,89 145,03 29,03 0,08 107,47 9,45 325,00 ES43 Extremadura 14,43 7,02 70,40 13,98 0,06 90,16 8,31 204,37 ES51 Cataluña 16,87 11,48 26,66 5,35 0,05 69,97 6,89 137,26 ES52 Comunidad Valenciana 21,81 10,89 155,55 30,64 0,09 125,40 10,68 355,08 ES53 Illes Balears 17,94 11,76 88,76 17,48 0,11 146,71 12,53 295,29 ES61 Andalucía 20,26 11,16 138,03 27,78 0,06 89,44 8,09 294,82 ES62 Región de Murcia 20,89 11,84 118,66 23,76 0,12 171,06 13,70 360,02 ES70 Canarias 33,67 29,92 70,54 13,90 0,17 224,74 18,25 391,19 Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di frumento nelle regioni NUTS 2 della Spagna (kg CO 2 eq/t di frumento raccolto, materia secca) Condizioni irrigue Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Semi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida ES11 Galicia ES12 Principado de Asturias ES13 Cantabria 242,74 129,15 84,10 5,51 0,67 94,90 8,90 565,96 ES21 País Vasco ES22 Comunidad Foral de Navarra 84,38 11,02 148,17 29,75 0,44 64,33 6,86 344,94 ES23 La Rioja 84,48 10,82 144,53 28,94 0,49 67,21 7,31 343,78 ES24 Aragón 76,89 10,51 100,51 20,18 0,53 78,93 7,69 295,23 ES30 Madrid 12,78 9,31 127,92 25,63 0,04 72,13 8,33 256,14 ES41 Castilla y León 67,63 8,69 100,49 20,17 0,51 75,88 7,47 280,83 ES42 Castilla-La Mancha 65,24 7,82 98,12 19,66 0,03 75,94 6,75 273,56 ES43 Extremadura 80,24 11,27 110,86 21,96 0,05 86,87 9,55 320,80 ES51 Cataluña 75,89 13,55 30,11 6,04 0,03 60,32 7,12 193,07 ES52 Comunidad Valenciana 71,43 8,39 120,00 24,04 0,04 68,82 7,95 300,68 ES53 Illes Balears ES61 Andalucía 95,60 13,60 171,05 34,36 0,04 82,00 8,48 405,13 ES62 Región de Murcia 61,74 7,91 75,83 15,22 0,04 77,83 8,51 247,08 ES70 Canarias 20,24 17,99 134,73 27,04 0,10 206,14 16,04 422,29 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/371/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/371 è il riferimento per chi opera nel settore dei biocarburanti e della sostenibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle emissioni di gas serra, i valori tipici regionali (NUTS 2), la riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili fossili e la conformità alla Direttiva 2018/2001. Aziende agricole, produttori di biocarburanti e consulenti ambientali la consultano per comprendere i criteri di riconoscimento dell'accuratezza dei dati e le modalità di notifica delle variazioni che potrebbero incidere sulla sostenibilità dei combustibili rinnovabili.

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