Decisione UE In vigore

Decisione UE 0350/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/350 della Commissione, dell'11 febbraio 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia notificata con il numero C(2026) 922

Pubblicato: 11/02/2026 In vigore dal: 11/02/2026 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza adotta l'UE contro la peste suina africana in Polonia e quali restrizioni impone ai movimenti di suini e prodotti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/350 della Commissione europea istituisce misure di emergenza provvisorie per contenere la peste suina africana in Polonia, in seguito alla conferma di un focolaio in un suino selvatico nella regione della Pomerania occidentale nel febbraio 2026. La decisione riguarda direttamente la Polonia e gli operatori del settore suinicolo (allevatori, commercianti, esportatori), nonché gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi che importano prodotti suini dalla Polonia. In pratica, la decisione istituisce una zona infetta in specifiche aree della provincia di Koszalin, dove si applicano misure speciali di controllo della malattia fino al 4 maggio 2026. Queste misure includono il divieto di movimenti di partite di suini detenuti e relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi, salvo per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamenti di riduzione dei rischi conformi alla normativa UE. Per le aziende interessate, ciò comporta blocchi commerciali temporanei, obbligo di tracciabilità rafforzata e conformità ai protocolli sanitari europei per evitare la diffusione della malattia.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/350 della Commissione, dell'11 febbraio 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2026) 922] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/350 of 11 February 2026 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Poland (notified under document C(2026) 922)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/350 13.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/350 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2026 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2026) 922] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e in altri stabilimenti di suini detenuti. (2) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera b), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici, l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede altresì che, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, tale area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione come zona infetta, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione. (4) Oltre a ciò, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, gli Stati membri interessati devono applicare le misure speciali di controllo delle malattie stabilite in tale regolamento di esecuzione applicabili alle zone soggette a restrizioni II nelle aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dispone inoltre che gli Stati membri vietino i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta dello Stato membro interessato elencata nell'allegato II, parte A. (5) Infine l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede che l'autorità competente dello Stato membro interessato possa decidere che il divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. (6) Il 5 febbraio 2026 la Polonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana sul suo territorio, in seguito alla notifica di un focolaio confermato di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Pomerania occidentale, che era precedentemente considerata indenne da peste suina africana. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 l'autorità competente della Polonia ha pertanto istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario istituire a livello dell'Unione la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro. (8) Inoltre al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area della Polonia interessata dal recente focolaio di peste suina africana in un suino selvatico sia inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona infetta, tale area della Polonia dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere sottoposta alle misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per l'area elencata come zona infetta nell'allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione. (9) A causa della natura grave e persistente della nuova situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di un'ulteriore diffusione della malattia, le misure di controllo delle malattie, come le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dall'area elencata nell'allegato della presente decisione verso altri Stati membri e paesi terzi, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. (10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di emergenza per il controllo delle malattie di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (11) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Polonia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tale zona e che siano stabilite misure di emergenza provvisorie per il controllo delle malattie. (12) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Polonia istituisce una zona infetta in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale zona comprende le aree elencate nell'allegato della presente decisione ed è mantenuta per il periodo di tempo stabilito nell'allegato. Articolo 2 Nelle aree elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione, la Polonia applica fino alle date specificate nell'allegato: a) le misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; b) le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, e c) le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 4 maggio 2026. Articolo 4 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ( GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj ). ALLEGATO Aree istituite come zona infetta in Polonia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione W powiecie koszalińskim: a) powiat miejski Koszalin, b) w gminie Będzino miejscowości: Dobiesławiec, Mścice, c) w gminie Biesiekierz miejscowości: Gniazdowo, Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Stare Bielice, Tatów, d) w gminie Manowo miejscowości: Bonin, Cewlino, Dęborogi, Manowo, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszebórz, Wyszewo, e) w gminie Sianów miejscowości: Gorzebądź, Kędzierzyn, Kleszcze, Kłos, Maszkowo, Mokre, Sianów, Sieciemin, Skibno, Skwierzynka, Sucha Koszalińska, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Węgorzewo, część miejscowości Karnieszewice położona na południowy-zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kołzin–Karnieszewice-Siecieminek, f) w gminie Świeszyno miejscowości: Dunowo, Giezkowo, Konikowo, Mierzym, Niedalino, Niekłonice, Strzekęcino, Świeszyno. 4.5.2026 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/350/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/350 è il riferimento normativo per le restrizioni commerciali su suini e prodotti suini dalla Polonia in caso di peste suina africana, applicando il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Operatori del settore zootecnico, esportatori e importatori devono conoscere le zone infette, i divieti di movimenti di animali e merci, i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti carnei, e le scadenze temporali delle misure di emergenza per pianificare la continuità commerciale.

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