Decisione UE In vigore

Decisione UE 0335/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/335 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che istituisce l'elenco dei paesi terzi esentati dall'autorizzazione preventiva per le importazioni di gas nell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 09/02/2026 In vigore dal: 09/02/2026 Documento ufficiale

Quali paesi terzi sono esentati dall'autorizzazione preventiva per l'importazione di gas naturale nell'Unione europea secondo la Decisione di esecuzione (UE) 2026/335?

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La Decisione di esecuzione (UE) 2026/335 della Commissione europea, adottata il 9 febbraio 2026, stabilisce un elenco di sei paesi terzi che possono importare gas naturale nell'Unione europea senza dover ottenere un'autorizzazione preventiva. Questi paesi sono: Algeria, Nigeria, Norvegia, Qatar, Regno Unito e Stati Uniti. L'esenzione si applica alle importazioni di gas naturale originario di questi paesi e riguarda direttamente gli importatori, i fornitori di gas e le autorità competenti degli Stati membri che devono verificare la conformità alle norme. La decisione è stata adottata in attuazione del regolamento (UE) 2026/261, che ha introdotto il divieto di importare gas russo e un sistema di autorizzazione preventiva per verificare il paese di produzione prima dell'ingresso del gas nel territorio doganale dell'Unione. I paesi esentati sono quelli che soddisfano specifiche condizioni: producono gas naturale, hanno esportato più di 5 miliardi di metri cubi di gas nell'Unione nel 2024, e hanno vietato l'importazione di gas russo oppure non dispongono di infrastrutture per importare GNL o gas da gasdotto. La decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per garantire un'attuazione effettiva e tempestiva del regolamento, evitando incertezze per le autorità e i partecipanti al mercato.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/335 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che istituisce l'elenco dei paesi terzi esentati dall'autorizzazione preventiva per le importazioni di gas nell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/335 of 9 February 2026 establishing the list of third countries exempted from prior authorisation for gas imports into the Union pursuant to Article 5(4) of Regulation (EU) 2026/261 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/335 10.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/335 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2026 che istituisce l'elenco dei paesi terzi esentati dall'autorizzazione preventiva per le importazioni di gas nell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gennaio 2026, relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell'abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 ( 1 ) , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2026/261 ha introdotto il divieto giuridico di importare gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. (2) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento ha introdotto un processo di autorizzazione preventiva al fine di consentire un agevole processo di verifica del paese di produzione prima che il gas entri nel territorio doganale dell'Unione. (3) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261, le importazioni di gas naturale da un paese terzo diverso dalla Federazione russa possono essere esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva a condizioni chiaramente definite. Le condizioni si ritengono soddisfatte se il paese terzo produce gas naturale, ha esportato nell'Unione più di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2024 e: ha vietato l'importazione di gas russo o applica altre misure restrittive nei confronti del gas russo; oppure non dispone di infrastrutture del gas che consentano di importare GNL o gas da gasdotto. (4) La presente decisione istituisce l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261 al momento della sua adozione. (5) Data l'esigenza di garantire l'attuazione effettiva del regolamento (UE) 2026/261 e di presentare tempestivamente gli elementi che servono a espletare la procedura di autorizzazione preventiva senza intoppi, facendo chiarezza sulle importazioni di gas naturale che sono esentate dall'autorizzazione preventiva, è necessario che la presente decisione prenda effetto subito dopo la sua adozione, al fine di evitare incertezze per le autorità e i partecipanti al mercato interessati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/261, i seguenti paesi sono esentati dall'autorizzazione preventiva: (a) Algeria; (b) Nigeria; (c) Norvegia; (d) Qatar; (e) Regno Unito; (f) Stati Uniti. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2026/261, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/335/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2026/335 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'importazione di gas naturale e deve comprendere le procedure di autorizzazione preventiva, le esenzioni per paesi terzi e il divieto di importazioni di gas russo. Operatori del settore energetico, importatori di gas, fornitori e consulenti legali specializzati in diritto dell'energia consultano questa decisione per verificare quali paesi beneficiano dell'esenzione dall'autorizzazione preventiva, in relazione al regolamento (UE) 2026/261 e alle misure restrittive contro la Federazione russa.

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