Decisione UE In vigore

Decisione UE 0317/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/317 della Commissione, del 5 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia notificata con il numero C(2026) 815

Pubblicato: 05/02/2026 In vigore dal: 05/02/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/317 riguardo alle misure di emergenza contro la peste dei piccoli ruminanti in Croazia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/317 del 5 febbraio 2026 modifica le precedenti misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti (PPR) in Croazia, in risposta a un nuovo focolaio segnalato il 16 gennaio 2026 nella contea di Spalato e della Dalmazia. La normativa si applica alle zone di protezione e sorveglianza che la Croazia deve istituire secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia tra gli allevamenti di ovini e caprini. La decisione stabilisce aree specifiche suddivise in zone di protezione (con restrizioni più severe) e zone di sorveglianza (con controlli meno stringenti), indicando i comuni e i villaggi interessati nelle province di Spalato-Dalmazia e Sibenik-Knin. Le misure devono rimanere in vigore fino a date precise: il 7 febbraio 2026 per la zona di protezione, il 19 febbraio 2026 per la zona di sorveglianza principale, con una zona di sorveglianza temporanea dal 8 al 19 febbraio 2026. Questa normativa è rilevante per allevatori, veterinari e autorità locali che operano nelle aree interessate, poiché comporta restrizioni ai movimenti di animali e prodotti, controlli sanitari obbligatori e limitazioni agli scambi commerciali.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/317 della Commissione, del 5 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia [notificata con il numero C(2026) 815] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/317 of 5 February 2026 amending Implementing Decision (EU) 2025/2663 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Croatia (notified under document C(2026) 815)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/317 10.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/317 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia [notificata con il numero C(2026) 815] (Il testo in lingua croata è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di peste dei piccoli ruminanti in caprini od ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini od ovini. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione e una zona di sorveglianza. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 della Commissione ( 4 ) , adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia in risposta a un focolaio confermato il 13 dicembre 2025 nel comune di Prgomet, nella contea di Spalato e della Dalmazia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nel suo allegato. La decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone devono essere mantenute almeno fino ai termini indicati in tale allegato. (4) Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/2663, introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2026/128 della Commissione ( 5 ) , la Croazia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini e caprini. Il focolaio è stato segnalato il 16 gennaio e riguarda la contea di Spalato e della Dalmazia. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Croazia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687. (6) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Croazia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto del nuovo focolaio e dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Croazia a seguito del nuovo focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in tali zone. (7) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite negli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, tra cui la situazione epidemiologica per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello del rischio di ulteriore diffusione di detta malattia in tale Stato membro e nell'Unione. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ( 6 ) . (8) Date l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Croazia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 della Commissione, del 23 dicembre 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia ( GU L, 2025/2663, 30.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2663/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2026/128 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia ( GU L, 2026/128, 20.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/128/oj ). ( 6 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/ . ALLEGATO «ALLEGATO AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA IN CROAZIA Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione HR-PPR-2025-00001 HR-PPR-2025-00002 HR-PPR-2026-00001 HR-PPR-2026-00002 Aree comprese nella zona di protezione: Splitsko dalmatinska županija — općina Prgomet, naselja Bogdanovići, Trolokve i Prgomet — općina Lećevica, naselja Divojevići, Kladnjice, Lećevica i Radošić — općina Primorski Dolac, naselje Primorski Dolac 7.2.2026 HR-PPR-2025-00001 HR-PPR-2025-00002 HR-PPR-2026-00001 HR-PPR-2026-00002 Aree comprese nella zona di sorveglianza: a) Splitsko dalmatinska županija — Grad Kaštela, naselja Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac i Kaštel Štafilić — općina Klis, naselja Brštanovo, Dugobabe, Konjsko, Korušce, Nisko, Prugovo, Veliki Bročanac i Vučevica — općina Marina, naselja Blizna Donja, Blizna Gornja, Dograde, Gustirna, Mitlo, Najevi, Poljica, Pozorac, Rastovac, Vinovac i Vrsine — općina Muć, naselja Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje, Gornji Muć, Mala Milešina, Pribude, Radunić, Ramljane i Velika Milešina — općina Okrug, naselja Okrug Gornji i Okrug Donji — općina Prgomet, naselja Labin i Sitno — općina Seget, naselja Bristivica, Ljubitovica, Prapatnica, Seget Donji, Seget Gornji i Seget Vranjica — Grad Solin, naselja Blaca i Solin — Grad Split, naselje Slatine — Grad Trogir, naselja Arbanija, Divulje, Mastrinka, Plano, Trogir i Žedno b) Šibensko kninska županija — Grad Drniš, naselja Kričke i Sedramić — općina Primošten, naselja Kruševo i Široke — općina Ružić, naselja Baljci, Čavoglave, Gradac, Kljake, Mirlović Polje, Moseć, Ružić i Umljanović — Grad Šibenik, naselja Boraja, Danilo, Danilo Kraljice, Lepenica, Mravnica, Perković, Podine, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje i Vrsno — općina Unešić, naselja Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Vinovo, Gornje Utore, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić i Visoka 19.2.2026 HR-PPR-2025-00001 HR-PPR-2025-00002 HR-PPR-2026-00001 HR-PPR-2026-00002 Aree comprese nella zona di sorveglianza: Splitsko dalmatinska županija — općina Prgomet, naselja Bogdanovići, Trolokve i Prgomet — općina Lećevica, naselja Divojevići, Kladnjice, Lećevica i Radošić — općina Primorski Dolac, naselje Primorski Dolac 8.2.2026 - 19.2.2026 » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/317/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2026/317 riguarda misure di sanità animale, controllo delle malattie infettive e restrizioni commerciali secondo il regolamento (UE) 2016/429. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le zone di protezione e sorveglianza, i termini di applicazione delle misure, e le norme WOAH sulla prevenzione della peste dei piccoli ruminanti per garantire conformità alle disposizioni dell'Unione europea e evitare perturbazioni negli scambi intra-UE e verso paesi terzi.

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