Decisione UE In vigore

Decisione UE 0315/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/315 della Commissione, dell’11 febbraio 2026, che revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 o di prodotti che ne sono costituiti o che la contengono e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 notificata con il numero C(2026) 739

Pubblicato: 11/02/2026 In vigore dal: 11/02/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/315 riguardo alla colza geneticamente modificata e quali sono le implicazioni per le aziende che commercializzano questi prodotti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/315 della Commissione europea, del 11 febbraio 2026, revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati da tre varietà di colza geneticamente modificata: Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73. Questa decisione abroga completamente la precedente autorizzazione concessa con la Decisione (UE) 2021/1391, eliminando la possibilità di commercializzare prodotti contenenti, costituiti o derivati da queste varietà di colza OGM nell'Unione europea.

La revoca è stata richiesta direttamente dai titolari dell'autorizzazione, BASF Agricultural Solutions US LLC e Bayer CropScience LLC, che hanno dichiarato che la colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73 non è mai stata coltivata in paesi terzi e che non intendono commercializzare o introdurre prodotti contenenti queste varietà in futuro. Questa comunicazione volontaria dei titolari ha portato la Commissione a procedere con la revoca dell'autorizzazione.

Per le aziende che operano nel settore agroalimentare e dei mangimi, questa decisione comporta l'obbligo di cessare immediatamente qualsiasi commercializzazione di prodotti contenenti queste varietà di colza OGM. Le aziende devono adeguare le loro catene di approvvigionamento e verificare che i loro fornitori non utilizzino materie prime derivate da queste varietà geneticamente modificate, pena il rischio di violazione della normativa europea sugli OGM.

La decisione si applica a livello dell'intera Unione europea e rappresenta un esempio di come la Commissione possa revocare autorizzazioni per OGM quando i titolari non intendono più commercializzare i prodotti o quando emergono questioni di sicurezza alimentare. Le aziende interessate devono aggiornare i loro sistemi di tracciabilità e etichettatura, conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 sui prodotti geneticamente modificati.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/315 della Commissione, dell’11 febbraio 2026, che revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 o di prodotti che ne sono costituiti o che la contengono e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 [notificata con il numero C(2026) 739] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/315 of 11 February 2026 revoking the authorisation for the placing on the market of food and feed products produced from, products consisting of or containing genetically modified oilseed rapes Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 and Rf3 × GT73 and repealing Implementing Decision (EU) 2021/1391 (notified under document C(2026) 739)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/315 13.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/315 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2026 che revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 o di prodotti che ne sono costituiti o che la contengono e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 [notificata con il numero C(2026) 739] (I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 della Commissione ( 2 ) ha autorizzato l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73. L’autorizzazione riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione. (2) Con lettera del 24 aprile 2025 BASF Belgian Coordination Center Comm V, con sede in Belgio, una succursale di BASF SE, con sede in Germania, ha informato la Commissione che il titolare dell’autorizzazione, BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, aveva cambiato il proprio nome in BASF Agricultural Solutions US LLC a decorrere dal 30 settembre 2024. (3) Con lettera del 3 luglio 2025 BASF SE, con sede in Germania, in rappresentanza di BASF Agricultural Solutions US LLC, con sede negli Stati Uniti, e Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, hanno chiesto la revoca dell’autorizzazione della colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73. I titolari dell’autorizzazione hanno dichiarato che la colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73 non è mai stata coltivata in paesi terzi e che in futuro non intendono commercializzare o introdurre prodotti che la contengono. (4) Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha informato la Commissione che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1 o gennaio 2026. (5) È opportuno revocare pertanto l’autorizzazione della colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 e abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1391. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 o di alimenti e mangimi da essa derivati è revocata. Articolo 2 Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 La decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 è abrogata. Articolo 3 Destinatari Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, e BASF Agricultural Solutions US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 della Commissione, del 17 agosto 2021, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 300 del 24.8.2021, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1391/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/315/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2026/315 riguarda la revoca di autorizzazioni per organismi geneticamente modificati (OGM) nel settore alimentare e dei mangimi, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1829/2003. Aziende che operano nel commercio di alimenti, mangimi e materie prime agricole devono verificare la conformità alle norme europee su tracciabilità, etichettatura e immissione in commercio di prodotti OGM, con particolare attenzione alle varietà di colza geneticamente modificata e alle responsabilità dei titolari dell'autorizzazione.

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