Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla nomina di rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
Quali sono i criteri e la procedura per la nomina dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 02583/2026 disciplina la nomina dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) per il mandato 2026-2030. Ogni Stato membro designa un membro titolare e un supplente, che devono essere nominati dal Consiglio dell'Unione europea per un periodo di quattro anni rinnovabile. I candidati devono essere selezionati sulla base di esperienza e competenze approfondite nel settore del diritto e della politica alimentare, con particolare riguardo alla valutazione del rischio, oltre a competenze in materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche. La decisione si applica a tutti i 27 Stati membri dell'UE, che hanno presentato le loro candidature al Consiglio secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 178/2002. Il nuovo mandato decorre dal 1° luglio 2026 e scade il 30 giugno 2030, sostituendo i rappresentanti nominati nel 2022 il cui mandato scade il 30 giugno 2026. La nomina garantisce i più alti livelli di competenza e trasparenza nell'ambito della sicurezza alimentare europea.
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Riferimento normativo
Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2026, relativa alla nomina di rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
EN: Council Decision of 27 April 2026 appointing representatives of Member States as members and alternate members of the Management Board of the European Food Safety Authority
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2026/2583
30.4.2026
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2026
relativa alla nomina di rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(C/2026/2583)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
(
1
)
, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,
viste le candidature presentate al Consiglio dagli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che comprende tra i suoi organi un consiglio di amministrazione.
(2)
Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che ogni Stato membro designi un membro e un supplente quali suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA. I membri e i supplenti così designati devono essere nominati dal Consiglio per un mandato di quattro anni, che può essere rinnovato, e hanno diritto di voto.
(3)
Conformemente alla decisione del Consiglio del 7 aprile 2022
(
2
)
, il mandato dei membri e dei supplenti nominati per rappresentare gli Stati membri a norma di tale decisione scade il 30 giugno 2026.
(4)
È pertanto opportuno nominare rappresentanti degli Stati membri per un nuovo mandato di quattro anni a decorrere dal 1
o
luglio 2026 e fino al 30 giugno 2030.
(5)
A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione sono designati e nominati sulla base della loro esperienza e delle loro competenze approfondite nel settore del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio, pur assicurando che vi sia una competenza pertinente nelle materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
(6)
I rappresentanti designati dagli Stati membri soddisfano i criteri pertinenti. La loro nomina garantisce pertanto, nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA, i più alti livelli di competenza e il più ampio spettro disponibile di esperienza attinente all'attività, il che è fondamentale per garantire l'indipendenza, gli elevati standard scientifici, la trasparenza e l'efficienza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quali rappresentanti degli Stati membri per il periodo dal 1
o
luglio 2026 al 30 giugno 2030:
Stato membro
Membri
Supplenti
Belgio
Sig.ra Christine Romeyns
Sig. Carl BERTHOT
Bulgaria
Sig. Koycho KOEV
Sig.ra Gergana Nikolova BALIEVA
Cechia
Sig. Jindřich FIALKA
Sig. Martin Štěpánek
Danimarca
Sig.ra Cecilie SOLSTAD
Sig. Henrik Dammand NIELSEN
Germania
Sig.ra Marie-Luise TREBES
Sig. Sebastian GRAF VON KEYSERLINGK
Estonia
Sig.ra Triin KÕRGMAA
Sig.ra Anneli TUVIKE
Irlanda
Sig. Greg DEMPSEY
Sig.ra Geraldine DUFFY
Grecia
Sig. Antonis ZAMPELAS
Sig. Stamatios KAMPOLIS
Spagna
Sig. Andrés BARRAGÁN URBIOLA
Sig. Pedro GULLÓN
Francia
Sig. Gilles SALVAT
Sig. Loïc EVAIN
Croazia
Sig. Nevijo ZDOLEC
Sig. Dražen KNEŽEVIĆ
Italia
Sig. Ugo DELLA MARTA
Sig. Alessio NARDINI
Cipro
Sig. Stelios YIANNOPOULOS
Sig. Herodotos HERODOTOU
Lettonia
Sig. Aivars BĒRZIŅŠ
Sig. Jānis RUŠKO
Lituania
Sig. Egidijus PUMPUTIS
Sig.ra Audronė MIKALAUSKIENĖ
Lussemburgo
Sig. Patrick HAU
Sig.ra Françoise MORI
Ungheria
Sig. Szabolcs PÁSZTOR
Sig.ra Barbara BÓNÉ
Malta
Sig. Clive TONNA
Sig. Sharlo CAMILLERI
Paesi Bassi
Sig.ra Ana Isabel VILORIA ALEBESQUE
Sig.ra Pascalle DE RUYTER
Austria
Sig. Ulrich HERZOG
Sig.ra Josefine SINKOVITS
Polonia
Sig. Janusz CIOK
Sig. Piotr JEDZINIAK
Portogallo
Sig.ra Susana POMBO
Sig.ra Ana Cristina CALDEIRA
Romania
Sig. Alexandru Nicolae BOCIU
Sig. Laszlo CSUTAK-NAGY
Slovenia
Sig. Andrej KIRBIŠ
Sig. Evgen BENEDIK
Slovacchia
Sig. Martin CHUDÝ
Sig. Martin POLOVKA
Finlandia
Sig. Sebastian HIELM
Sig.ra Marjatta RAHKIO
Svezia
Sig.ra Christina NORDIN
Sig.ra Kristina GRANELLI
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 aprile 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYIOTOU
(
1
)
GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj
.
(
2
)
Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla nomina dei rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (
GU C 159 del 12.4.2022, pag. 6
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2583/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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La Decisione UE 02583/2026 riguarda la nomina dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA secondo il regolamento (CE) n. 178/2002, disciplinando i criteri di selezione basati su competenze in diritto alimentare, valutazione del rischio e governance. Gli Stati membri, le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare e i professionisti del settore consultano questa normativa per comprendere la composizione e i requisiti di indipendenza, trasparenza e standard scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
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