Decisione (UE) 2026/226 del Consiglio, del 15 luglio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
Qual è lo scopo della Decisione UE 2026/226 e come modifica l'accordo sul trasporto di merci su strada tra UE e Ucraina?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/226 del Consiglio, adottata il 15 luglio 2025, approva e conclude a nome dell'Unione europea l'accordo modificativo che aggiorna l'accordo originario sul trasporto di merci su strada tra UE e Ucraina del 29 giugno 2022. L'accordo si applica agli operatori del trasporto merci su strada di entrambe le parti e riguarda le operazioni di trasporto verso, attraverso e dall'Ucraina, supportando anche i corridoi di solidarietà per il paese. La decisione è motivata dalle gravi perturbazioni nel settore dei trasporti ucraino causate dalla guerra di aggressione russa, rendendo l'accordo essenziale per sostenere l'economia e la società ucraina, oltre che per le esportazioni dell'UE verso l'Ucraina.
La decisione introduce modifiche limitate all'accordo originario per agevolarne l'applicazione e rafforzarne l'attuazione, affrontando questioni emerse durante l'applicazione pratica e gli impatti locali sul settore del trasporto su strada nell'UE. L'accordo modificativo è stato firmato il 20 giugno 2024 ed è applicato in via provvisoria dal giorno della firma. Con questa decisione, l'accordo viene prorogato fino al 30 giugno 2025, con possibilità di tacito rinnovo per ulteriori sei mesi.
Un aspetto rilevante è la gestione della competenza concorrente: l'UE esercita temporaneamente la competenza conferitale dai trattati solo durante il periodo di applicazione dell'accordo. Una volta cessato l'accordo, l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri la riprendono secondo l'articolo 2, paragrafo 2, del TFUE. Questo meccanismo garantisce che l'esercizio della competenza sia strettamente limitato nel tempo e non pregiudichi i negoziati futuri degli Stati membri con paesi terzi nel settore del trasporto su strada.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/226 del Consiglio, del 15 luglio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
EN: Council Decision (EU) 2026/226 of 15 July 2025 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Ukraine amending the Agreement between the European Union and Ukraine on the carriage of freight by road of 29 June 2022
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/226
27.1.2026
DECISIONE (UE) 2026/226 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2025
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione (UE) 2022/1158
(
1
)
il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada
(
2
)
(«accordo»). L’accordo è applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022, il Consiglio ha approvato la conclusione con decisione (UE) 2022/2435
(
3
)
, e con decisione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall’accordo tra Unione europea e Ucraina sul trasporto di merci su strada
(
4
)
, è stata decisa una proroga fino al 30 giugno 2024.
(2)
Conformemente alla decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio
(
5
)
, l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
(
6
)
(«accordo modificativo») è stato firmato il 20 giugno 2024 con riserva della sua conclusione in data successiva. L’accordo modificativo è applicato in via provvisoria dal giorno della firma.
(3)
L’accordo si è rivelato essenziale per l’Ucraina, dato che sostiene la società e l’economia ucraine consentendo agli operatori del trasporto di merci su strada dell’Unione e dell’Ucraina di effettuare operazioni di trasporto merci verso l’Ucraina e attraverso il territorio ucraino verso l’Unione e viceversa, sostenendo in tal modo anche i corridoi di solidarietà per l’Ucraina. I suoi effetti rimangono positivi anche per l’Unione europea, in particolare per le esportazioni dell’Unione verso l’Ucraina.
(4)
Continuano a prevalere le condizioni che giustificano la conclusione dell’accordo, in particolare le gravi perturbazioni cui deve far fronte il settore dei trasporti in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
(5)
Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la conclusione dell’accordo modificativo e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.
(6)
Nella riunione del comitato misto tenutasi il 18 dicembre 2023 è stato concluso che l’accordo risponde allo scopo previsto e che le condizioni che lo giustificano restano valide. Le parti tuttavia hanno anche rilevato diverse questioni derivanti dall’applicazione e dall’attuazione dell’accordo e dal suo possibile impatto a livello locale sul settore del trasporto su strada nell’Unione europea. Sono pertanto necessarie modifiche limitate dell’accordo per agevolarne l’applicazione e rafforzarne l’attuazione.
(7)
Affinché l’Unione e l’Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell’accordo sull’agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l’Ucraina e l’Unione, e fatte salve le necessarie modifiche, l’accordo dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di un tacito rinnovo per un periodo di sei mesi.
(8)
È opportuno approvare l’accordo modificativo.
(9)
Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe effettuare la notifica a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo modificativo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 («accordo modificativo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
1. L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di detto periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2. L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l’Ucraina in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.
3. L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
4. La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
Articolo 3
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo modificativo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo modificativo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1158/oj
).
(
2
)
GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj
.
(
3
)
Decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU L 319 del 13.12.2022, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2435/oj
).
(
4
)
Decisione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 16 marzo 2023 sulla proroga dell’accordo (
GU L 123 dell’8.5.2023, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/929/oj
).
(
5
)
Decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio, del 20 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 (
GU L, 2024/1876, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1876/oj
).
(
6
)
GU L, 2024/1878 del 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/226/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2026/226 riguarda accordi internazionali sul trasporto di merci su strada, competenza concorrente tra UE e Stati membri, e corridoi di solidarietà per l'Ucraina. Operatori logistici e imprese di trasporto consultano questa normativa per comprendere i diritti di circolazione transfrontaliera, le autorizzazioni di trasporto e le modalità di applicazione provvisoria degli accordi. Consulenti legali e uffici commerciali delle aziende di trasporto la utilizzano per questioni relative a negoziati internazionali, proroga degli accordi e ripartizione delle competenze tra istituzioni europee e nazionali.
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