Decisione UE In vigore

Decisione UE 0143/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/143 della Commissione, del 5 gennaio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 11

Pubblicato: 05/01/2026 In vigore dal: 05/01/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/143 della Commissione europea e quali sono i requisiti per la registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/143 del 5 gennaio 2026 registra l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei" secondo il regolamento (UE) 2019/788. L'iniziativa, presentata da un gruppo di organizzatori rappresentati da Gian Elio De Marco e Jean Pierre Saulnier, invita la Commissione a proporre una modifica del regolamento sui partiti politici europei per introdurre requisiti più stringenti in materia di governance, integrità, trasparenza e responsabilità etica. La Commissione ha valutato che l'iniziativa soddisfa tutti i requisiti di registrazione previsti dalla normativa: il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti formali, ha designato correttamente le persone di contatto, e l'iniziativa non è manifestamente ingiuriosa, futile, vessatoria né contraria ai valori dell'Unione europea. La decisione specifica che la Commissione ritiene di avere competenza per adottare una proposta di modifica normativa su questo tema, superando così le obiezioni sollevate su una precedente versione dell'iniziativa. È importante sottolineare che la registrazione non implica alcun giudizio della Commissione sulla correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che rimane di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/143 della Commissione, del 5 gennaio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 11] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/143 of 5 January 2026 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Ethics, Transparency and Integrity for European Political Parties (notified under document C(2026) 11)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/143 22.1.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/143 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2026 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 11] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il 5 dicembre 2025 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei». (2) Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Etica e Trasparenza per una Governance Europea Responsabile», presentata alla Commissione il 7 novembre 2025. (3) Con lettera del 3 dicembre 2025 (C(2025) 8400 final), a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 7 novembre 2025 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha anche spiegato che l'iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. Nello specifico la Commissione non ha la competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione che introduca norme per la selezione dei candidati al Parlamento europeo. (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l'iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l'iniziativa originaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento. (5) Il 5 dicembre 2025 il gruppo di organizzatori ha presentato un'iniziativa modificata. (6) Lo scopo dell'iniziativa modificata così come formulato dagli organizzatori è «creare un modello europeo di governance etica basato su trasparenza, integrità e responsabilità condivisa». A tal fine gli organizzatori invitano la Commissione a «proporre un atto legislativo che modifichi e rafforzi il Regolamento (UE) n. 1141/2014 sui partiti politici europei e sulle fondazioni politiche europee, introducendo requisiti più stringenti in materia di: integrità e prevenzione dei conflitti di interesse, trasparenza interna e dei processi decisionali, responsabilità etica degli organi direttivi, pubblicità dei criteri e delle procedure interne per la selezione dei propri rappresentanti, meccanismi di irregolarità etici periodici, condizionamento del finanziamento pubblico europeo al rispetto verificabile di tali standard». Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l'oggetto e gli obiettivi dell'iniziativa modificata. (7) La Commissione ritiene di poter adottare una proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ( 2 ) per introdurvi requisiti più stringenti in materia di governance dei partiti politici europei. (8) Per detto motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. (9) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. (10) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (11) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (12) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei». (13) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei» è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei», rappresentato da Gian Elio DE MARCO e Jean Pierre SAULNIER in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2026 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj . ( 2 ) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è abrogato dal regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, i cui effetti decorrono dal 28 dicembre 2025. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/143/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0143/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa disciplinato dal regolamento (UE) 2019/788, che consente ai cittadini di invitare la Commissione europea a presentare proposte legislative. La registrazione richiede il rispetto di requisiti formali, la competenza della Commissione sulla materia, e la conformità ai valori e ai diritti fondamentali dell'Unione. Questa decisione riguarda specificamente la governance dei partiti politici europei, il finanziamento pubblico europeo, la trasparenza amministrativa e i meccanismi di accountability delle organizzazioni politiche europee.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… Legge 152

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →