Decisione UE In vigore

Decisione UE 0121/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/121 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

Pubblicato: 19/01/2026 In vigore dal: 19/01/2026 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione di esecuzione (UE) 2026/121 e come modifica il certificato di inventario dei materiali pericolosi per le navi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/121 della Commissione europea, entrata in vigore il 19 gennaio 2026, modifica il formato del certificato internazionale relativo all'inventario dei materiali pericolosi per le navi. Questa modifica è stata necessaria per allineare la normativa UE con la Convenzione internazionale di Hong Kong per il riciclaggio delle navi, entrata in vigore il 26 giugno 2025. Il certificato è obbligatorio per tutte le navi soggette al Regolamento (UE) n. 1257/2013 e deve attestare che la nave è stata sottoposta a controllo e che l'inventario dei materiali pericolosi è conforme ai requisiti applicabili. La modifica garantisce coerenza normativa tra lo standard internazionale e quello europeo, semplificando gli adempimenti amministrativi per armatori, società di classificazione e autorità portuali. Il certificato rimane valido per un periodo massimo di cinque anni e deve essere sempre accompagnato dalla Parte I dell'inventario dei materiali pericolosi, compilata secondo le linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/121 della Commissione, del 19 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/121 of 19 January 2026 amending Implementing Decision (EU) 2016/2325 on the format of the certificate on the inventory of hazardous materials issued in accordance with Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/121 20.1.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/121 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il formato del certificato di inventario è stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione ( 2 ) . Esso è pensato per essere coerente con l’appendice 3 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»). (2) A seguito dell’entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di inventario rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (UE) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa. (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi ( GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2325/oj ). ALLEGATO «ALLEGATO CERTIFICATO INTERNAZIONALE RELATIVO ALL’INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI (Nota: il presente certificato è completato dalla parte I dell’inventario dei materiali pericolosi) (timbro ufficiale) (Stato) Rilasciato ai sensi della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong») per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi sotto l’autorità del governo di … ( nome dello Stato ) da: … ( denominazione completa della persona o dell’organismo autorizzato in forza della convenzione di Hong Kong e del regolamento (UE) n. 1257/2013 ) Caratteristiche della nave Nome della nave Lettere o numero di identificazione Porto di immatricolazione Stazza lorda Numero IMO Nome e indirizzo dell’armatore Numero IMO di identificazione del proprietario registrato Numero IMO di identificazione dell’impresa Data di costruzione Informazioni concernenti la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi Numero di identificazione/di verifica della parte I dell’inventario dei materiali pericolosi: … Nota: secondo quanto disposto dalla regola 5 dell’allegato della convenzione di Hong Kong e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi è una parte essenziale del certificato internazionale relativo all’inventario dei materiali pericolosi e deve sempre accompagnarlo. La parte I dell’inventario dei materiali pericolosi va compilata conformemente al formato standard che figura nelle linee guida elaborate dall’Organizzazione marittima internazionale, se del caso integrate da orientamenti su aspetti specifici del regolamento (UE) n. 1257/2013, ad esempio sulle sostanze elencate in detto regolamento ma non nella convenzione di Hong Kong. SI CERTIFICA CHE: 1. la nave è stata sottoposta a controllo conformemente alla regola 10 dell’allegato della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013; e 2. dal controllo emerge che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi è pienamente conforme ai requisiti applicabili della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e al regolamento (UE) n. 1257/2013. Data di completamento del controllo sulla cui base è stato rilasciato il presente certificato: … (gg/mm/aaaa) Il presente certificato è valido fino al … (gg/mm/aaaa) Rilasciato a … ( luogo di rilascio del certificato ) (gg/mm/aaaa) … … ( data di rilascio ) ( firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento ) ( timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi ) CONVALIDA DELLA PROROGA DEL CERTIFICATO VALIDO PER UN PERIODO INFERIORE A CINQUE ANNI IN APPLICAZIONE DELLA REGOLA 11.6 DELL’ALLEGATO DELLA CONVENZIONE DI HONG KONG E DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 ( *1 ) La nave è conforme alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e del regolamento (UE) n. 1257/2013 e il certificato, conformemente alla regola 11.6 dell’allegato della convenzione di Hong Kong e all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1257/2013, è considerato valido fino al (gg/mm/aaaa): … Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: (gg/mm/aaaa) … (timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi) CONVALIDA IN SEGUITO ALL’ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI RINNOVO E IN APPLICAZIONE DELLA REGOLA 11.7 DELL’ALLEGATO DELLA CONVENZIONE DI HONG KONG E DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 (*) La nave è conforme alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e del regolamento (UE) n. 1257/2013 e il certificato, conformemente alla regola 11.7 dell’allegato della convenzione di Hong Kong e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1257/2013, è considerato valido fino al (gg/mm/aaaa): … Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: (gg/mm/aaaa) … (timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi) CONVALIDA DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PORTO DI CONTROLLO O PER UN PERIODO DI TOLLERANZA IN APPLICAZIONE DELLE REGOLE 11.8 O 11.9 DELL’ALLEGATO DELLA CONVENZIONE DI HONG KONG E DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 7 O 8, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 (*) Conformemente alla regola 11.8 o 11.9 ( *2 ) dell’allegato della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e all’articolo 9, paragrafo 7 o 8 (**), del regolamento (UE) n. 1257/2013, il presente certificato è considerato valido fino al (gg/mm/aaaa): … Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: (gg/mm/aaaa) … (timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi) CONVALIDA DEL CONTROLLO ADDIZIONALE IN APPLICAZIONE DELLA REGOLA 10 DELL’ALLEGATO DELLA CONVENZIONE DI HONG KONG E DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 (*) In occasione di un controllo addizionale effettuato conformemente alla regola 10 dell’allegato della convenzione di Hong Kong, per gli Stati membri che sono parti della convenzione, e all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la nave è risultata conforme alle pertinenti disposizioni della convenzione e del regolamento. Firma: … (firma del funzionario autorizzato) Luogo: … Data: (gg/mm/aaaa) … (timbro o sigillo dell’autorità, a seconda dei casi) » ( *1 ) Se l’amministrazione lo ritiene necessario, in occasione del controllo è aggiunta al certificato una copia della presente pagina della convalida. ( *2 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/121/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/121 riguarda il riciclaggio delle navi, la Convenzione di Hong Kong e il certificato di inventario dei materiali pericolosi secondo il Regolamento (UE) n. 1257/2013. Armatori, società di classificazione e autorità marittime devono conoscere i requisiti di controllo, validità del certificato, convalida della proroga e conformità alle disposizioni internazionali per garantire la sicurezza ambientale nel settore navale.

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