Decisione UE In vigore

Decisione UE 0106/2026

Decisione (UE) 2026/106 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo

Pubblicato: 18/09/2025 In vigore dal: 18/09/2025 Documento ufficiale

Fino a quando è prorogato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada?

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La Decisione (UE) 2026/106 del Consiglio, adottata il 18 settembre 2025, autorizza l'Unione europea a prorogare l'accordo bilaterale con la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada fino al 31 marzo 2027. L'accordo, originariamente firmato nel 2022 e entrato in vigore nel 2023, era stato precedentemente prorogato fino al 31 dicembre 2025 e necessitava di una nuova estensione. La decisione si applica ai rapporti commerciali e ai servizi di trasporto su strada tra l'UE e la Moldova, riguardando sia le autorità pubbliche che gli operatori del settore logistico e dei trasporti. In pratica, questa proroga consente ai trasportatori europei e moldavi di continuare a operare secondo le condizioni stabilite dall'accordo, mantenendo i benefici commerciali e facilitando gli scambi di merci. La decisione è stata motivata anche dal ruolo strategico dell'accordo nel supportare la Moldova durante il conflitto in Ucraina e nel facilitare l'esportazione di merci ucraine verso l'UE attraverso i corridoi di solidarietà.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/106 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo EN: Council Decision (EU) 2026/106 of 18 September 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the Carriage of Freight by Road, as regards the continuation of the Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/106 14.1.2026 DECISIONE (UE) 2026/106 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ( 1 ) («accordo») è stato firmato dall’Unione ed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022, conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio ( 2 ) . È entrato in vigore il 21 agosto 2023. (2) L’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi. (3) La decisione n. 2/2022 del comitato misto ( 3 ) ha prorogato la durata dell’accordo fino al 30 giugno 2024. La decisione n. 1/2024 del comitato misto ( 4 ) ha ulteriormente prorogato la durata dell’accordo fino al 31 dicembre 2025. (4) Il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo ulteriormente. (5) Affinché l’Unione e la Repubblica di Moldova continuino a beneficiare dell’accordo, è opportuno che quest’ultimo sia prorogato fino al 31 marzo 2027. (6) Nella sua prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione in merito alla necessità di prorogare ulteriormente l’accordo. (7) L’atto previsto del comitato misto avrà effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla proroga dell’accordo. (8) È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto accluso alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. AAGAARD ( 1 ) GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1165/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ( GU L 181 del 7.7.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1165/oj ). ( 3 ) GU L 79 del 17.3.2023, pag. 185 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/604/oj . ( 4 ) GU L, 2024/1266, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1266/oj . PROGETTO DECISIONE N. 1/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA, RELATIVA ALLA PROROGA DELL'ACCORDO del … relativa alla proroga dell'accordo IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») ha prorogato l'accordo fino al 30 giugno 2024. La decisione n. 1/2024 del comitato misto ha ulteriormente prorogato l'accordo fino al 31 dicembre 2025. (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo. (3) Dal controllo è risultato che l'accordo ha fornito sostegno alla Repubblica di Moldova nelle drammatiche circostanze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È inoltre risultato che l'accordo ha apportato benefici agli scambi commerciali sia per l'Unione europea che per la Repubblica di Moldova e che l'aumento dei servizi di trasporto su strada si è rivelato vantaggioso anche per i trasportatori su strada delle due parti. (4) Congiuntamente a un accordo analogo sul trasporto su strada firmato con l'Ucraina, l'accordo ha inoltre contribuito in modo significativo all'esportazione di merci ucraine verso l'Unione europea attraverso i corridoi di solidarietà. (5) La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. (6) È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 31 marzo 2027, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Proroga dell'accordo L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 31 marzo 2027. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, … Per il comitato misto I copresidenti ( 1 ) GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1165/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/106/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2026/106 riguarda la proroga di accordi internazionali sul trasporto su strada, disciplinando le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e paesi terzi. Professionisti del settore logistico, trasportatori internazionali e consulenti commerciali devono considerare questa normativa per pianificare le operazioni di trasporto merci, le autorizzazioni transfrontaliere e la continuità dei servizi di cabotaggio. Il comitato misto istituito dall'accordo esercita funzioni di vigilanza, controllo e adozione di decisioni sulla gestione e l'estensione dell'accordo stesso.

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