Decisione UE In vigore

Decisione UE 01047/2026

Decisione del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, relativa alla nomina di due procuratori europei della Procura europea

Pubblicato: 11/02/2026 In vigore dal: 11/02/2026 Documento ufficiale

Chi sono i nuovi procuratori europei nominati dal Consiglio dell'UE nel 2026 e per quanto tempo rimarranno in carica?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 01047/2026 del Consiglio dell'11 febbraio 2026 nomina due nuovi procuratori europei della Procura europea (EPPO) per sostituire i colleghi in scadenza. I candidati nominati sono Jennifer Vanderputten (designata dal Belgio) e Pavel Zeman (designato dalla Cechia), entrambi assumeranno l'incarico dal 29 luglio 2026. Ciascuno di loro rimarrà in carica per un mandato non rinnovabile di sei anni, garantendo così continuità operativa dell'istituzione. La nomina segue un processo rigoroso stabilito dal regolamento EPPO 2017/1939, dove ogni Stato membro partecipante designa tre candidati che devono essere magistrati o procuratori attivi, con provata indipendenza e esperienza in indagini finanziarie e cooperazione giudiziaria internazionale. Il Consiglio ha valutato i candidati sulla base dei pareri motivati del comitato di selezione, seguendo l'ordine di preferenza non vincolante indicato da quest'ultimo. La decisione è stata adottata a maggioranza semplice, come previsto dalla normativa.

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Riferimento normativo

Decisione del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, relativa alla nomina di due procuratori europei della Procura europea EN: Council Decision of 11 February 2026 appointing two European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie C C/2026/1047 18.2.2026 DECISIONE DEL CONSIGLIO dell’11 febbraio 2026 relativa alla nomina di due procuratori europei della Procura europea (C/2026/1047) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ( 1 ) , in particolare l'articolo 16, vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ( 2 ) , vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ( 3 ) , visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione, considerando quanto segue: (1) L'EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939. (2) I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939. (3) Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio ( 4 ) , il sig. Yves VAN DEN BERGE e il Sig. Petr KLEMENT sono stati nominati procuratori europei dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni fino al 28 luglio 2026, su designazione del Belgio e della Cechia rispettivamente. (4) Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell'EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini un procuratore europeo per i due posti che diventeranno vacanti. (5) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»). (6) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. (7) Il Belgio e la Cechia hanno designato tre candidati ciascuno per il posto di procuratore europeo. (8) Per ciascuno dei due posti il comitato di selezione ha redatto un parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati che soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti in data 28 novembre 2025. (9) A norma della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, per ciascuno dei due posti il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio. (10) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione. (11) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. (12) Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione per ciascuno dei due posti. (13) In base a una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l'ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione in ciascuno dei pareri motivati per i candidati designati dal Belgio e dalla Cechia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il candidato seguente designato dal Belgio è nominato procuratore europeo dell'EPPO per un periodo non rinnovabile di 6 anni a decorrere dal 29 luglio 2026: Jennifer VANDERPUTTEN Articolo 2 Il candidato seguente designato dalla Cechia è nominato procuratore europeo dell'EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2026: Pavel ZEMAN Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj . ( 2 ) GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1696/oj . ( 3 ) GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/133/oj . ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio del 27 luglio 2020 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea ( GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1117/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1047/oj ISSN 1977-0944 (electronic edition)

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La nomina dei procuratori europei è disciplinata dal regolamento (UE) 2017/1939 sulla Procura europea (EPPO), che stabilisce i criteri di selezione, le competenze richieste e la durata del mandato non rinnovabile. Magistrati e operatori del diritto penale internazionale consultano queste disposizioni per comprendere la governance dell'EPPO, il ruolo del comitato di selezione e le procedure di cooperazione rafforzata tra Stati membri nella lotta alle frodi e ai crimini lesivi degli interessi finanziari dell'UE.

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