Decisione UE In vigore

Decisione UE 0082/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/82 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alle gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali

Pubblicato: 13/01/2026 In vigore dal: 13/01/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione (UE) 2026/82 riguardo alle norme armonizzate per le gru in mare aperto?

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La Decisione di esecuzione (UE) 2026/82 della Commissione europea, pubblicata il 14 gennaio 2026, modifica la precedente decisione (UE) 2022/1668 per aggiornare la norma armonizzata relativa alle gru per l'utilizzo in mare aperto per impieghi generali. In pratica, sostituisce il riferimento alla norma EN 13852-1:2013 con la nuova norma EN 13852-1:2025, che rappresenta una versione riveduta e aggiornata degli standard di sicurezza e conformità per questo tipo di apparecchiature. La decisione si applica nel contesto della direttiva 2014/34/UE, che disciplina gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. I fabbricanti di gru per applicazioni offshore devono conformarsi a questa norma armonizzata per ottenere la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa europea. Per facilitare la transizione, la norma precedente (EN 13852-1:2013) rimane valida fino al 14 luglio 2027, concedendo ai produttori il tempo necessario per adeguarsi alla nuova versione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/82 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alle gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/82 of 13 January 2026 amending Implementing Decision (EU) 2022/1668 as regards harmonised standard on general purpose offshore cranes

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/82 14.1.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/82 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alle gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse. (2) Con decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione ( 3 ) , la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/34/UE («richiesta»). Le norme armonizzate oggetto della richiesta dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4 e all’allegato II della direttiva 2014/34/UE. (3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione ( 4 ) : EN 13852-1:2013 – Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 13852-1:2025 – Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali. (4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità della norma EN 13852-1:2025 alla richiesta. (5) La norma EN 13852-1:2025 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 13852-1:2025 dovrebbe essere incluso in tale allegato. (7) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13852-1:2013, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668. (8) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN 13852-1:2025 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 13852-1:2013. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668. (10) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il punto 1 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 14 luglio 2027. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj . ( 2 ) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ( GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione, del 20 luglio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione, del 28 settembre 2022, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 251 del 29.9.2022, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/oj ). ALLEGATO L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato: 1) la riga 22 è soppressa; 2) è inserita la riga 22a seguente: «22a EN 13852-1:2025 Apparecchi di sollevamento — Gru per l’utilizzo in mare aperto — parte 1: Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/82/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/82 riguarda le norme armonizzate secondo il regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea e la direttiva 2014/34/UE per apparecchi in atmosfera esplosiva. I fabbricanti di gru offshore devono rispettare gli standard EN 13852-1:2025 per ottenere la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, mentre il CEN (Comitato europeo di normazione) e il Cenelec garantiscono l'armonizzazione tecnica a livello europeo.

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