Decisione UE In vigore

Decisione UE 0053/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/53 della Commissione, del 6 gennaio 2026, che riconosce che la relazione presentata dalla Slovacchia a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento e sorgo in tale Stato membro

Pubblicato: 06/01/2026 In vigore dal: 06/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per riconoscere l'accuratezza dei dati sulle emissioni di gas serra nella coltivazione di materie prime agricole destinate ai biocarburanti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/53 riconosce l'accuratezza dei dati presentati dalla Slovacchia per misurare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) derivanti dalla coltivazione di frumento e sorgo. Questo riconoscimento è fondamentale perché la direttiva (UE) 2018/2001 richiede che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa riducano significativamente le emissioni rispetto ai combustibili fossili per essere conteggiati negli obiettivi europei di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono presentare relazioni con valori tipici (medie regionali) anziché utilizzare i valori standard europei, ma solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza secondo l'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva. La Slovacchia ha presentato dati disaggregati a livello NUTS 3 (regioni territoriali) per otto zone diverse, indicando per ogni coltura le emissioni dirette (N₂O dal suolo, fertilizzanti, pesticidi) e indirette (combustibili, semi, neutralizzazione). Una volta riconosciuti, questi dati rimangono validi fino al 28 gennaio 2031, ma la Slovacchia deve notificare tempestivamente eventuali variazioni che potrebbero comprometterne l'accuratezza.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/53 della Commissione, del 6 gennaio 2026, che riconosce che la relazione presentata dalla Slovacchia a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento e sorgo in tale Stato membro EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/53 of 6 January 2026 recognising that the report submitted by Slovakia under Article 31(2) of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council contains accurate data for the purposes of measuring the greenhouse gas emissions associated with the cultivation of wheat and sorghum in that Member State

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/53 8.1.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/53 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2026 che riconosce che la relazione presentata dalla Slovacchia a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento e sorgo in tale Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l'articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell'effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici, che rappresentano il valore medio in una determinata zona, possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza. (2) L'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 consente agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (3) Con decisione di esecuzione (UE) 2025/478 ( 3 ) la Commissione ha riconosciuto che la relazione presentata dalla Slovacchia contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 di tale Stato membro. (4) Il 2 aprile 2025 la Slovacchia ha presentato alla Commissione una relazione aggiuntiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento e sorgo tipicamente prodotti in zone del suo territorio classificate al livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. La Slovacchia ha chiesto che sia riconosciuta l'accuratezza dei dati in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (5) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento e sorgo tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 3 della Slovacchia. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La relazione che la Slovacchia ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 2 aprile 2025 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento e sorgo tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 3 di tale Stato membro. L'allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 La Slovacchia notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 aprile 2025, che potrebbero incidere sull'accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa cessa di applicarsi il 28 gennaio 2031. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ( GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/478 della Commissione, del 12 marzo 2025, che riconosce che la relazione presentata dalla Slovacchia a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco in tale Stato membro ( GU L, 2025/478, 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/478/oj ). ALLEGATO Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di frumento nelle regioni NUTS 3 della Slovacchia (kg CO 2 eq/t di frumento raccolto, materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Semi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida SK010 Bratislava 83,07 5,37 107,15 17,83 5,43 72,47 13,72 305,07 SK021 Trnava 77,31 5,44 93,73 15,03 3,39 62,86 11,91 269,66 SK022 Trenčín 115,90 20,56 94,44 17,34 3,54 66,58 12,62 330,98 SK023 Nitra 89,84 5,39 105,03 16,85 3,67 61,22 11,60 284,60 SK031 Žilina 213,26 22,81 97,35 17,80 4,01 73,71 13,98 442,93 SK032 Banská Bystrica 125,80 14,97 114,72 20,45 3,86 81,54 15,48 376,81 SK041 Prešov 210,13 44,42 102,25 19,05 4,70 86,05 16,34 482,94 SK042 Košice 112,15 11,88 108,78 19,16 4,55 72,49 13,75 342,76 Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di sorgo nelle regioni NUTS 3 della Slovacchia (kg CO 2 eq/t di sorgo raccolto, materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Semi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida SK010 Bratislava 76,46 8,05 39,47 7,07 9,45 118,85 0,91 260,26 SK021 Trnava 90,17 8,32 85,27 15,22 9,15 129,92 1,02 339,06 SK022 Trenčín 64,20 13,41 27,54 5,88 7,82 95,75 0,67 215,27 SK023 Nitra 75,15 6,24 74,56 13,51 9,52 142,15 1,15 322,28 SK031 Žilina SK032 Banská Bystrica 209,70 22,21 122,89 24,65 11,98 167,48 1,41 560,32 SK041 Prešov 223,82 47,96 63,82 12,52 7,29 123,26 0,95 579,62 SK042 Košice 237,22 9,21 75,32 14,09 17,87 184,80 1,59 540,10 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/53/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda il riconoscimento dei valori tipici di emissioni GHG secondo la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'energia rinnovabile, applicando i criteri di riduzione delle emissioni di gas serra per biocarburanti e bioliquidi. Operatori del settore agroenergetico, produttori di biocarburanti e autorità ambientali consultano questi dati per verificare la conformità agli obblighi di sostenibilità, il calcolo del ciclo di vita (LCA) e la certificazione delle materie prime agricole destinate a combustibili rinnovabili.

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