Regolamentazione comunitaria: estensione, dal 1° gennaio 2017, alla Repubblica di Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera. Estensione dell’Accordo SEE alla Repubblica di Croazia.
Quali sono gli effetti della Circolare INPS 95/2017 sulla totalizzazione dei periodi assicurativi per i cittadini croati e svizzeri a partire dal 1° gennaio 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 95/2017 estende l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera alla Repubblica di Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2017. Questo significa che i cittadini croati e svizzeri possono ora totalizzare i periodi assicurativi maturati in Italia, Croazia e Svizzera per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche, applicando le norme comunitarie di sicurezza sociale. La circolare introduce anche il concetto di "totalizzazione multipla", che consente di includire nella totalizzazione anche i periodi maturati in Stati terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da accordi bilaterali di sicurezza sociale (come Canada, Australia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Tuttavia, per i cittadini croati che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo solo dal 1° gennaio 2017, le prestazioni che richiedono la totalizzazione di periodi in Stati terzi legati esclusivamente all'Italia e alla Svizzera non possono avere decorrenza anteriore a tale data. La circolare precisa inoltre che le maggiorazioni sociali non sono esportabili per i cittadini croati residenti in Svizzera e per i cittadini svizzeri residenti in Croazia, mentre gli assegni per l'assistenza personale continuativa rimangono esportabili.
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Riferimento normativo
Regolamentazione comunitaria: estensione, dal 1° gennaio 2017, alla Repubblica di Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera. Estensione dell’Accordo SEE alla Repubblica di Croazia.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 31/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 95
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: estensione, dal 1° gennaio 2017, alla
Repubblica di Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la
Confederazione svizzera. Estensione dell’Accordo SEE alla Repubblica
di Croazia.
SOMMARIO: è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 31 del 4
febbraio 2017, la decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre
2016, relativa alla conclusione di un Protocollo all’Accordo tra la Comunità
europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione
della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua
adesione all’Unione europea.
Premessa e ambito di applicazione
1. Totalizzazione dei periodi assicurativi in applicazione dell’Accordo CH-UE
alla Croazia
2. Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e
continuativa ai titolari di pensione di inabilità
3. Integrazione al trattamento minimo
4. Domande di riesame
5. Applicazione alla Croazia dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio
Economico Europeo
6. Rapporto tra Accordo SEE e Accordo CH-UE. Totalizzazione dei periodi
assicurativi ai fini pensionistici
7. Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime
internazionale – procedura UNICARPE
Premessa e ambito di applicazione
La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell’Unione europea dal 1° luglio 2013, in
quanto da tale data è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011, relativo alla sua adesione
all’Unione (cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 112 del 24 aprile 2012, e Legge di
ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012,
Supplemento Ordinario n. 42).
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e
successive modifiche e il regolamento n. 1231/2010 hanno trovato applicazione anche nei
rapporti con la Croazia, sostituendo la previgente Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e
Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in
vigore dal 1° novembre 2003, salvo alcune disposizioni rimaste ancora in vigore (vedi i punti 8,
9 e 12.1 della circolare n. 109/2013).
La Croazia non aveva aderito né all’Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati
membri e la Confederazione svizzera (Accordo CH-UE), né all’Accordo SEE. Pertanto, le
disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non erano applicabili alla Croazia.
Come noto, l’Accordo CH - UE si applica, dal 1° giugno 2002, tra la Svizzera e i 15 Stati
membri dell’Unione europea (circolare n. 118 del 25 giugno 2002). Successivamente, l’Accordo
è stato esteso:
dal 1° aprile 2006, ai 10 Stati diventati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2004
(circolare n. 138 del 28 novembre 2006);
dal 1° giugno 2009, alla Bulgaria e Romania, diventati membri dell’Unione europea dal 1°
gennaio 2007 (messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009).
Con la Decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre 2016 (pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 31 del 4 febbraio 2017, ALLEGATO 1), è stato
approvato il Protocollo (ALLEGATO 2) all’Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione
delle persone (Accordo CH-UE), riguardante la partecipazione della Repubblicadi Croazia quale
parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea.
Pertanto, l’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione svizzera, dall’altra, è applicabile, dal 1° gennaio 2017, anche alla Repubblica di
Croazia.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni dei regolamenti comunitari,
le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, approvate dallo specifico Comitato misto per l’applicazione
dell’Accordo sulla libera circolazione, le relative disposizioni amministrative ed operative
emanate dall’Istituto, con particolare riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi
(circolare n. 109/2013, punto 7) e alle disposizioni per la trattazione e la definizione delle
domande di prestazione in base ai regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, sono
applicabili, oltre che ai rapporti tra la Svizzera e i 27 Stati dell’Unione europea, anche a quelli
tra la Svizzera e la Croazia. Di conseguenza, deve ritenersi superato quanto indicato al punto
11 della circolare n. 109/2013, in merito all’inapplicabilità dell’Accordo CH-UE alla Croazia.
Per effetto dell’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, nell’ambito di applicazione relativo
alle persone dell’Accordo rientrano i cittadini dei 28 Stati UE e i cittadini della Confederazione
svizzera, nonché gli apolidi e profughi residenti nel territorio di tali Stati.
Rientrano, altresì, nel campo di applicazione relativo alle persone:
i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, di cittadini di uno dei 29
Stati (28 Stati membri e Svizzera);
i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, degli apolidi o profughi,
residenti in uno dei 29 Stati;
i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 29 Stati menzionati, purché i superstiti
stessi siano cittadini di uno di detti Stati ovvero apolidi o profughi, residenti nel territorio
di uno dei 29 Stati.
1. Totalizzazione dei periodi assicurativi in applicazione dell’Accordo CH-
UE alla Croazia
Le persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo CH–UE possono avvalersi
delle norme comunitarie di sicurezza sociale, perché richiamate dall’Accordo, e possono,
pertanto, totalizzare i periodi fatti valere in uno o più degli Stati membri e in Svizzera.
Inoltre, per effetto dell’applicazione dell’Accordo CH-UE, è possibile totalizzare anche i periodi
fatti valere in Stati terzi legati, sia all’Italia che alla Svizzera, da Accordi di sicurezza sociale
che prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici (cd.
“totalizzazione multipla”).
In seguito all’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, nel caso in cui il richiedente rientri
nel campo di applicazione dell’Accordo solo dal 1° gennaio 2017 (es. cittadino croato), se la
prestazione deve essere concessa con la totalizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati
solo all’Italia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detta prestazione non potrà avere
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.
Esempio 1: cittadino croato che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia,
Svizzera e Stati Uniti (gli Stati Uniti sono legati solo all’Italia e alla Svizzera da un Accordo di
sicurezza sociale); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario
totalizzare i periodi maturati negli Stati Uniti, la prestazione non potrà avere una decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2017. Infatti, i periodi maturati negli Stati Uniti possono essere
totalizzati solo in applicazione dell’Accordo CH-UE, che ha mantenuto in vigore le disposizioni
in materia di totalizzazione multipla contenute nell’Accordo italo-svizzero.
Invece, nel caso di periodi maturati in Stati terzi legati all’Italia, alla Croazia e alla Svizzera da
Accordi di sicurezza sociale, detti periodi potevano già essere totalizzati in applicazione dei
regolamenti comunitari, a decorrere dal 1° luglio 2013 (codice convenzione 12).
Esempio 2: cittadino croato che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia,
Svizzera e Canada (il Canada è legato da una Convenzione di sicurezza sociale, oltre che
all’Italia, sia alla Croazia che alla Svizzera); se per perfezionare il diritto alla prestazione
richiesta è necessario totalizzare i periodi maturati in Canada, la prestazione potrà essere
riconosciuta in regime comunitario a partire dal 1° luglio 2013. Infatti, in questo caso sia i
periodi maturati in Canada che i periodi maturati in Svizzera possono essere totalizzati in
applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nella Convenzione
italo-croata rimaste in vigore anche successivamente all’ingresso della Croazia nell’Unione
europea.
Analogamente, nel caso ad esempio di un cittadino svizzero, se la prestazione deve essere
concessa con la totalizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati solo all’Italia e alla
Croazia da Accordi di sicurezza sociale, detta prestazione non potrà avere decorrenza anteriore
al 1° gennaio 2017.
Esempio 3: cittadino svizzero che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia,
Svizzera e Australia (l’Australia è legata solo all’Italia e alla Croazia da un Accordo di sicurezza
sociale); se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare i periodi
maturati in Australia, la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio
2017. Infatti, i periodi maturati in Australia possono essere totalizzati solo in applicazione delle
disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nella Convenzione italo-croata,
rimasta in vigore anche successivamente all’ingresso della Croazia nell’Unione europea. La
totalizzazione, in tal caso, è resa possibile dall’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia.
Se il richiedente ha maturato periodi di assicurazione in Stati terzi legati, oltre che all’Italia,
anche alla Croazia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detti periodi potevano essere
già totalizzati in applicazione dell’Accordo CH-UE, a decorrere dal 1° giugno 2002.
Esempio 4: cittadino svizzero che ha maturato periodi di assicurazione in Italia, Croazia,
Svizzera e Canada; se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario
totalizzare i periodi maturati in Canada, la prestazione potrà essere riconosciuta in regime
comunitario a partire dal 1° giugno 2002. Infatti, in questo caso sia i periodi maturati in
Canada che i periodi maturati in Croazia possono essere totalizzati in applicazione delle
disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nell’Accordo italo-svizzero,
applicabili anche successivamente alla data di entrata in vigore dell’Accordo CH-UE.
E’ utile precisare che la totalizzazione dei periodi maturati in Stati terzi (totalizzazione
multipla), in applicazione delle disposizioni degli Accordi bilaterali richiamati sopra, può essere
effettuata solo se presente, nel caso della Convenzione italo-croata, anche contribuzione
maturata in Croazia e, nel caso dell’Accordo italo-svizzero, anche contribuzione maturata in
Svizzera.
Si ritiene opportuno ricordare, infine, che l’Accordo CH-UE non si applica ai cittadini degli Stati
terzi (vedi circolare n. 51 del 15 marzo 2011).
2. Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e
continuativa ai titolari di pensione di inabilità
Si evidenzia che - analogamente a quanto disposto con circolare n. 10 del 30 gennaio 2006
per l’applicazione del regolamento (CE) n. 647/2005 alle maggiorazioni sociali già in
pagamento negli Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia, alla data del 1° giugno 2005 - a
decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono essere corrisposte le maggiorazioni sociali al
cittadino croato residente in Svizzera e al cittadino svizzero residente in Croazia. Restano,
invece, esportabili gli assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di
inabilità.
3. Integrazione al trattamento minimo
Così come disposto per i residenti nei Paesi dell’Unione europea dal regolamento n. 1247/92
(vedi circolare n. 15 del 16 gennaio 1993), anche per i cittadini svizzeri residenti in Croazia e
per i cittadini croati residenti in Svizzera, gli importi riconosciuti a titolo d’integrazione al
trattamento minimo, già spettanti alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad essere
corrisposti ai beneficiari.
Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo d’integrazione a decorrere dal 1° gennaio
2017, per effetto dell’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, non possono più essere
corrisposti al cittadino svizzero titolare di pensione italiana residente in Croazia e al cittadino
croato titolare di pensione italiana residente in Svizzera.
4. Domande di riesame
Per quanto concerne il riesame, in base all’Accordo con la Svizzera, delle domande di
prestazione presentate da coloro che risultano assicurati oltre che in Italia, anche in Svizzera e
Croazia, nel rinviare ai principi di carattere generale indicati al punto 8 della circolare
n.118/2002, si precisa quanto segue.
Le domande di pensione già definite alla data del 1° gennaio 2017, possono essere
riesaminate, in applicazione dell’Accordo con la Svizzera, su domanda degli interessati.
Nell’ipotesi in cui le domande di riesame siano presentate entro due anni dal 1° gennaio 2017,
la decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire dal 1° gennaio 2017.
Nelle ipotesi in cui, invece, le domande di riesame siano presentate dopo la scadenza del
predetto termine di due anni, i relativi diritti saranno stabiliti in relazione alla data di
presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta decadenza o prescrizione.
Infine, le domande di pensione in corso di definizione alla data del 1° gennaio 2017 possono
essere riesaminate, a partire da tale data, in applicazione dell’accordo con la Svizzera.
5. Applicazione alla Croazia dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio
Economico Europeo
Come indicato al punto 11 della circolare n. 109/2013, la Croazia non aveva aderito all’Accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE) e, pertanto, la regolamentazione comunitaria di
sicurezza sociale continuava ad essere applicabile solamente tra i 27 Stati dell’Unione europea
e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
Tuttavia, il Comitato Misto SEE ha approvato con la Decisione n. 159 del 9 luglio
2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 15 del gennaio 2015
(ALLEGATO 3), l’estensione dell’Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo
Spazio economico europeo (SEE), firmato l’11 aprile 2014.
La Decisione sull’allargamento dell’Accordo SEE alla Croazia, come chiarito dalla Commissione
europea e comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è provvisoriamente
applicabile a partire dal 12 aprile 2014 ed è attualmente in attesa della ratifica ad opera di
tutte le Parti contraenti.
Tale Decisione ha modificato l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’Accordo SEE, inserendovi
formalmente il Regolamento (CE) n. 883/2004, e, pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2014,
le disposizioni dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, nonché, come indicato al
considerando 4 della suindicata Decisione, le decisioni e le raccomandazioni della
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvate
dallo specifico Comitato misto per l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione, e le
relative disposizioni amministrative ed operative emanate dall’Istituto con particolare
riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circolare n. 109/2013, punto 7), sono
applicabili, in via provvisoria, oltre che ai rapporti tra gli Stati SEE e i 27 Stati dell’Unione
europea, anche a quelli tra gli Stati SEE e la Croazia.
Si precisa che le norme di sicurezza sociale dell’Accordo SEE sono costituite dai Regolamenti
(CE) nn. 883/2004 e 987/2009, a decorrere dal 1° giugno 2012 (v. circolari nn. 77 del 6
giugno 2012, 110 e 111 del 14 settembre 2012 e messaggio n. 4403 del 12 marzo 2013).
Visto quanto precisato sopra, a decorrere dal 1° maggio 2014, deve ritenersi superato quanto
indicato al punto 11 della circolare n. 109/2013, in merito all’inapplicabilità dell’Accordo SEE
alla Croazia.
A richiesta degli interessati, quindi, devono essere riesaminate, in base all’Accordo SEE, le
domande di pensione eventualmente presentate da coloro che, avendo periodi assicurativi in
Italia e/o Islanda e/o Norvegia e/o Liechtenstein, in presenza o meno di periodi assicurativi in
altri Stati dell’Unione europea, avrebbero potuto far valere anche periodi assicurativi croati di
cui non sia stato possibile tener conto prima che la Commissione chiarisse la partecipazione
anche della Repubblica di Croazia all’Accordo SEE. Naturalmente, i relativi diritti saranno
stabiliti in relazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che non sia
intervenuta decadenza o prescrizione.
Esempio: cittadino di uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) che può far valere
periodi di assicurazione in Italia, in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e in
Croazia; se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta è necessario totalizzare anche i
periodi maturati in Croazia, la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore al 1°
maggio 2014.
Le disposizioni dettate in riferimento all’Accordo CH-UE ai punti 2 e 3 in materia di prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo, devono ritenersi integralmente applicabili
anche all’Accordo SEE, a decorrere dal 1° maggio 2014.
6. Rapporto tra Accordo SEE e Accordo CH-UE. Totalizzazione dei periodi
assicurativi ai fini pensionistici
Si ritiene utile ricordare che non vi è alcun rapporto tra l’Accordo SEE e l’Accordo CH-UE,
sebbene entrambi recepiscano l’applicazione della normativa comunitaria contenuta nei
regolamenti.
Tuttavia, a scioglimento della riserva indicata al punto 9 della circolare n.118/2002, e ad
integrazione del messaggio n. 3563 del 25 marzo 2014 in merito alla totalizzazione ai fini
pensionistici dei periodi assicurativi maturati in Italia, Svizzera e Liechtenstein, si precisa che,
nel caso in cui totalizzando la sola contribuzione maturata in Italia e Svizzera non sia
raggiunto il diritto alla prestazione richiesta, è possibile totalizzare non solo i periodi fatti
valere in Liechtenstein, ma anche quelli fatti valere in Norvegia e in Islanda.
Infatti, anche la Norvegia e l’Islanda sono legati contemporaneamente sia all’Italia che alla
Svizzera da Accordi di sicurezza sociale; in particolare, sono legati all’Italia dall’Accordo SEE,
entrato in vigore il 1° gennaio 1994, e alla Svizzera dalla Convenzione riveduta AELS
(Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA), in vigore dal 1° giugno 2002.
In tal senso, anche la tabella allegata al messaggio n. 42198 del 29 dicembre 2004, che
riepiloga le convenzioni bilaterali che consentono la totalizzazione multipla, con riferimento alla
Svizzera, deve essere integrata, in quanto, tra gli Stati terzi devono essere compresi oltre al
Liechtenstein (codice 27), anche la Norvegia (codice 29) e l’Islanda (codice 40).
Ne consegue che il cittadino italiano, il cittadino svizzero nonché le altre persone a cui
l’Accordo CH-UE è applicabile (vedi premessa), al fine del raggiungimento dei requisiti
contributivi previsti per il diritto a pensione, possono totalizzare i periodi di assicurazione
risultanti in Italia, Svizzera e in uno Stato SEE (totalizzazione multipla).
7. Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime
internazionale – procedura UNICARPE
Le procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale e la procedura UNICARPE
sono in corso di aggiornamento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
4.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/1
II
(Atti non legislativi)
ACCORDI INTERNAZIONALI
DECISIONE (UE) 2017/192 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2016
relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in
seguito alla sua adesione all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 217, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 8,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) In conformità alla decisione 2014/122/UE del Consiglio (2), il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 4 marzo 2016,
con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2) È opportuno che il protocollo sia approvato a nome dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte
contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (3) è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri.
(1) Approvazione del 14 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2014/122/UE del Consiglio, dell' 11 febbraio 2014, sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione
all'Unione europea (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 2).
(3) Il testo del protocollo è stato pubblicato in (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 3).
L 31/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.2.2017
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
alla notifica di cui all'articolo 6 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri ad essere vincolati dal protocollo (1).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) La data di entrata in vigore dela protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del
Consiglio.
ALLEGATO 2
4.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/3
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte
contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea
L'UNIONE EUROPEA
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
L 31/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.2.2017
IL REGNO DI SVEZIA, e
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito denominati «Stati membri»,
da una parte,
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
di seguito denominata «Svizzera»,
dall'altra,
di seguito denominate «le parti contraenti»,
VISTO l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002,
VISTO il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione,
in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione
all'Unione europea (di seguito denominato «il protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1o aprile 2006,
VISTO il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione,
in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione
europea (di seguito «il protocollo del 2008»), che è entrato in vigore il 1o giugno 2009,
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,
CONSIDERANDO che è necessario che la Repubblica di Croazia diventi parte contraente dell'accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'accordo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo sono vincolanti per la
Repubblica di Croazia come per le attuali parti contraenti dell'accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel
presente protocollo.
Articolo 2
Il corpo e l'allegato I dell'accordo sono adattati come segue:
a) la Repubblica di Croazia è aggiunta all'elenco delle parti contraenti insieme all'Unione europea e agli Stati membri;
b) nell'articolo 10 dell'accordo, alla fine dei paragrafi 1 ter, 2 ter, 3 ter, 4 quater e 5 ter, sono inseriti i seguenti
paragrafi 1 quater, 2 quater, 3 quater, 4 quinquies, 4 sexies e 5 quater:
«1 quater. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo
alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera può mantenere contingenti di
accesso per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in Svizzera e i lavoratori autonomi che sono cittadini della
Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di
durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a restrizioni
quantitative.
4.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/5
Prima della fine del suddetto periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio
applicato ai cittadini della Croazia sulla base di un rapporto della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine
del suddetto periodo, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai
lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure per cinque anni dopo l'entrata in
vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo
di due anni di cui al primo comma.
Al termine del periodo transitorio definito al presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei
confronti dei cittadini della Croazia. Quest'ultima può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini
svizzeri per gli stessi periodi.»
«2 quater. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo
alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera e la Croazia possono
mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli
della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di
lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per
i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: orticoltura;
costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente codici
NACE (1) 01.41, da 45.1 a 45.4, 74.60 e 74.70). Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante
i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 quater, 2 quater, 3 quater e 4 quinquies, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori
che sono cittadini della Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea
o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti
contraenti (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi)
non sono soggetti al controllo della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro. Per lo
stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti in materia di qualifiche per i permessi di soggiorno di durata
inferiore a quattro mesi (2) e per i prestatori di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, nei quattro
settori sopra citati.
Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica
di Croazia in quanto parte contraente, il Comitato misto riesamina il funzionamento delle misure transitorie
contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica.
Al termine di questo esame, ed entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che
ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di
continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo.
In assenza di tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo
comma.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al
presente paragrafo.»
«3 quater. Dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte
contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 quater, la Svizzera riserva su
base annuale (pro rata temporis), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in
Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di
soggiorno (3) conformemente alla tabella seguente:
Numero di permessi di soggiorno di durata pari Numero di permessi di soggiorno di durata
Fino alla fine del
o superiore a un anno superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
Primo anno 54 543
Secondo anno 78 748
Terzo anno 103 953
(1) NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche
nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
(2) I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al comma 3 quater anche per
un periodo inferiore ai quattro mesi.
(3) Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all'articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori
dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell'accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati
membri divenuti parti contraenti dell'accordo in virtù dei protocolli del 2004 e del 2008. Questi permessi di soggiorno si aggiungono
inoltre a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.
L 31/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.2.2017
Numero di permessi di soggiorno di durata pari Numero di permessi di soggiorno di durata
Fino alla fine del
o superiore a un anno superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
Quarto anno 133 1 158
Quinto anno 250 2 000
3 quinquies. Qualora la Svizzera e/o la Croazia applichino ai lavoratori impiegati sul loro territorio le misure
descritte ai paragrafi 1 quater, 2 quater e 3 quater e in caso di gravi perturbazioni, reali o potenziali, sui loro mercati
del lavoro, comunicano al Comitato misto la situazione prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1 quater.
Il Comitato misto deciderà se il paese che ha effettuato la comunicazione possa continuare ad applicare le misure
transitorie sulla base di detta comunicazione. Qualora emetta parere favorevole, il paese che ha effettuato la comuni
cazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1 quater,
2 quater e 3 quater fino a sette anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di
permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1 quater è il seguente:
Numero di permessi di soggiorno di durata pari Numero di permessi di soggiorno di durata
Fino alla fine del
o superiore a un anno superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
Sesto anno 260 2 100
Settimo anno 300 2 300»
«4 quinquies. Al termine del periodo di cui ai paragrafi 1 quater e 3 quinquies, e sino alla fine del decimo anno
dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della
Repubblica di Croazia, si applicano le seguenti disposizioni: qualora, per un anno di riferimento, il numero di nuovi
permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1 quater, rilasciati a lavoratori dipendenti
e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dei tre anni che precedono l'anno di riferimento di oltre il
10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno
di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni
precedenti all'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata
superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata
del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione.
In deroga al precedente comma, al termine del sesto e del settimo anno di riferimento si applicano le seguenti
disposizioni: qualora il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo
1 quater, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dell'anno che
precede l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il
numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi
della Croazia, alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi
permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti
l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che
segue l'anno di applicazione.
4 sexies. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 quinquies si intende per:
1) “anno di riferimento”, un dato anno calcolato a partire dal primo giorno del mese in cui il protocollo entra in
vigore;
2) “anno di applicazione”, l'anno che segue l'anno di riferimento.»
«5 quater. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1 quater, 2 quater, 3 quater e 4 quinquies, segnatamente quelle del
paragrafo 2 quater relative alla priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e al controllo
delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in
vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di
Croazia, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori
godono, in particolare, della mobilità geografica e professionale.
4.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/7
I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di
soggiorno, senza che possa essere invocato l'esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno
di durata pari o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno.
Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi,
godono dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati dalle disposizioni di base
dell'accordo, in particolare dall'articolo 7.»;
c) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo, il riferimento all'articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 4 bis, 4 ter
e 4 quater è sostituito dal riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 ter, 2 quater, 4 quater e 4 quinquies.
Articolo 3
In deroga all'articolo 25 dell'allegato I dell'accordo, si applicano i periodi transitori di cui all'allegato I del presente
protocollo.
Articolo 4
L'allegato II e l'allegato III dell'accordo sono rispettivamente modificati conformemente all'allegato 2 e all'allegato 3 del
presente protocollo.
Articolo 5
1. Gli allegati 1, 2 e 3 del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il presente protocollo, insieme al protocollo del 2004 e al protocollo del 2008, costituisce parte integrante
dell'accordo.
Articolo 6
1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e
dell'Unione europea, e dalla Svizzera in conformità delle proprie rispettive procedure.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Articolo 7
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di ratifica
o approvazione.
Articolo 8
Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell'accordo.
Articolo 9
1. Il presente protocollo nonché le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare originale in
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese,
polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente
ugualmente fede.
2. Le versioni in lingua croata dell'accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l'atto finale, fanno ugualmente
fede. Il Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo approva la versione facente fede dell'accordo in lingua
croata.
L 31/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.2.2017
Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.
V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз За държавите-членки
Рог la Unión Europea Por los Estados miembros
Za Evropskou unii Za členské státy
For Den Europæiske Union For medlemsstaterne
Für die Europäische Union Für die Mitgliedstaaten
Euroopa Liidu nimel Liikmesriikide nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για τα κράτη μέλη
For the European Union For the Member States
Pour l'Union européenne Pour les États membres
Za Europsku uniju Za države članice
Per l'Unione europea Per gli Stati membri
Eiropas Savienības vārdā – Dalībvalstu vārdā –
Europos Sąjungos vardu Valstybių narių vardu
Az Európai Unió részéről A tagállamok részéről
Għall-Unjoni Ewropea Għall-Istati Membri
Voor de Europese Unie Voor de lidstaten
W imieniu Unii Europejskiej W imieniu Państw Członkowskich
Pela União Europeia Pelos Estados-Membros
Pentru Uniunea Europeană Pentru statele membre
Za Európsku úniu Za členské štáty
Za Evropsko unijo Za države članice
Euroopan unionin puolesta Jäsenvaltioiden puolesta
För Europeiska unionen För medlemsstaterna
4.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/9
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
L 31/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.2.2017
ALLEGATO 1
MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI
La Repubblica di Croazia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del
presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull'ac
quisizione di terreni agricoli da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In
nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, essere trattato meno favore
volmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo
rispetto a un cittadino di un paese diverso dalle parti contraenti dell'accordo o dalle parti contraenti dell'accordo sullo
Spazio economico europeo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Croazia non sono soggetti né alle
disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.
Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure
transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo paragrafo o di porvi
fine.
Qualora vi siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, il mercato croato dei terreni agricoli sarà
colpito da gravi perturbazioni o sussisterà tale rischio, la Croazia comunica dette circostanze al Comitato misto prima
del termine del periodo transitorio di sette anni di cui al primo paragrafo. In tal caso, la Croazia può continuare ad
applicare le misure descritte al primo paragrafo fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. Tale
proroga può essere limitata a determinate zone geografiche particolarmente interessate.
ALLEGATO 2
L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:
1. alla sezione A, punto 1: (atti cui è fatto riferimento), è inserito il seguente atto:
Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1), che adegua
taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto
societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei
trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e
sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo
dell'adesione della Repubblica di Croazia;
2. il paragrafo 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all'allegato II si applica ai
lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del
presente protocollo.
4.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/11
ALLEGATO 3
L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:
al punto 1 bis sono aggiunti i seguenti trattini:
— trattato di adesione della Repubblica di Croazia (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10), allegato III (elenco di cui
all'articolo 15 dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
(GU L 112 del 24.4.2012, pag. 41).
L'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE è sostituito dal seguente:
«5. Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno
accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che
sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per cui la
corrispondente formazione è iniziata:
a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, e
b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991,
qualora le autorità dei suddetti Stati membri attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità
giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli
menzionati, per detti Stati membri all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle,
attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui
all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e
lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per
almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.»
Nella direttiva 2005/36/CE è inserito il seguente articolo 43 ter:
«I titoli acquisiti in ostetricia non si applicano ai titoli di seguito elencati, ottenuti in Croazia prima del 1o luglio
2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-
ginecologica), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša
medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra
primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko-opstetrička primalja (ostetrica in area
ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).»;
— direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del
10.6.2013, pag. 368), allegato, parte A.
Al punto 2 bis è aggiunto il seguente trattino:
— direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del
10.6.2013, pag. 368), allegato, parte B, paragrafo 1.
Al punto 3 bis è aggiunto il seguente trattino:
— direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del
10.6.2013, pag. 368), allegato, parte B, paragrafo 2.
Al punto 5 bis è aggiunto il seguente trattino:
— direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del
10.6.2013, pag. 368), allegato, parte C.
L 31/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.2.2017
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA
La Svizzera darà provvisoriamente accesso, in base alla sua legislazione nazionale, al suo mercato del lavoro ai cittadini
della Repubblica di Croazia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo.
A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell'ar
ticolo 10, paragrafo 1 dell'accordo, a favore dei cittadini della Repubblica di Croazia, a decorrere dalla data della firma
del presente protocollo. I contingenti riguarderanno 50 permessi a lungo termine e 450 permessi a breve termine
all'anno. Inoltre, saranno ammessi 1 000 lavoratori a breve termine all'anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.
ALLEGATO 3
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/87
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 159/2014
del 9 luglio 2014
che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE [2015/94]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 128 dell'accordo SEE stabilisce che qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro dell'Unione
europea, di diventare parte contraente dell'accordo SEE e che le modalità e le condizioni di tale partecipazione
sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e lo Stato richiedente.
(2) A seguito della conclusione positiva dei negoziati sull'allargamento dell'Unione europea, la Repubblica di Croazia
(«la nuova parte contraente») ha chiesto di diventare parte dell'accordo SEE.
(3) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (1) («l'accordo sull'allar
gamento del SEE») è stato firmato l'11 aprile 2014.
(4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, con l'entrata in vigore di tale accordo
le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno
2011, diventano vincolanti per la nuova parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti
contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nell'accordo sull'allargamento del SEE.
(5) Dal 30 giugno 2011, una serie di atti dell'UE è stata integrata nell'accordo SEE con decisioni del Comitato misto
SEE.
(6) Al fine di garantire l'omogeneità dell'accordo SEE e la certezza del diritto per i privati e gli operatori economici,
occorre chiarire che gli atti dell'UE cui è fatto riferimento o contenuti nelle suddette decisioni diventano
vincolanti per la nuova parte contraente dall'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE.
(7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo sull'allargamento del SEE, laddove a seguito della partecipazione
della nuova parte contraente siano richiesti adattamenti degli atti dell'UE integrati nell'accordo SEE prima
dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE, non previsti dall'accordo sull'allargamento del SEE,
per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
(8) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, a qualsiasi disposizione rilevante ai
fini dell'accordo SEE citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli
adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (2) («atto di adesione del 9 dicembre 2011») o adottata confor
memente ad esso, ma non ripresa nell'accordo sull'allargamento del SEE, vengono applicate le procedure stabilite
nell'accordo SEE.
(9) A norma del protocollo 44 dell'accordo SEE sui meccanismi di salvaguardia a seguito degli allargamenti dello
Spazio economico europeo, inserito nell'accordo SEE mediante l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo sull'allar
gamento del SEE, la procedura decisionale stabilita dall'accordo SEE si applica alle decisioni adottate dalla
Commissione europea in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.
(10) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE.
(1) GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 18.
(2) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.
L 15/88 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
(11) Le modifiche del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1) del Consiglio, previste
dall'atto di adesione del 9 dicembre 2011, devono essere integrate nell'accordo SEE.
(12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 481/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013,
che adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il numero di campioni delle
combinazioni di antiparassitario/prodotto che la Croazia è tenuta a prelevare e analizzare (2).
(13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che
adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle
persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e
fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti
fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di
sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (3).
(14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013,
che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle
persone, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, diritto societario, politica della concorrenza,
agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, pesca, politica dei trasporti, energia, fiscalità,
statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di
sicurezza e di difesa, a motivo dell'adesione della Croazia (4).
(15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 656/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che
istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti (5).
(16) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di
Croazia (6).
(17) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di appalti pubblici a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (7).
(18) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune
direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (8).
(19) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (9).
(20) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'a
desione della Repubblica di Croazia (10).
(21) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la
direttiva 67/548/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a motivo
dell'adesione della Repubblica di Croazia (11).
(22) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (12).
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) GU L 139 del 25.5.2013, pag. 5.
(3) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.
(4) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.
(5) GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 35.
(6) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172.
(7) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 184.
(8) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193.
(9) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230.
(10) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.
(11) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 240.
(12) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356.
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/89
(23) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (1).
(24) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (2).
(25) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione
della Repubblica di Croazia (3).
(26) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/26/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2013, che adegua
determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell'a
desione della Croazia (4).
(27) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/290/UE della Commissione, del 14 giugno
2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco di posti d'ispezione frontalieri
riconosciuti e le unità veterinarie del sistema TRACES in considerazione dell'adesione della Croazia (5).
(28) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/291/UE della Commissione, del 14 giugno
2013, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d'origine animale, disciplinati dal regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio
2013 (6).
(29) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/346/UE della Commissione, del 28 giugno
2013, che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi
intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (7).
(30) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/347/UE della Commissione, del 28 giugno
2013, recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie
animali (8).
(31) Poiché l'accordo SEE estende il mercato interno agli Stati EFTA, per il buon funzionamento del mercato interno la
presente decisione deve applicarsi ed entrare in vigore senza indebiti ritardi.
(32) Poiché l'accordo sull'allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore, pur essendo applicabile a titolo
provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo
suddetto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le decisioni del Comitato misto SEE adottate dopo il 30 giugno 2011 sono vincolanti per la nuova parte contraente.
Articolo 2
I testi delle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1 sono redatti e autenticati dalle parti contraenti nella
lingua croata.
(1) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362.
(2) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365.
(3) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368.
(4) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 376.
(5) GU L 164 del 18.6.2013, pag. 22.
(6) GU L 164 del 18.6.2013, pag. 25.
(7) GU L 183 del 2.7.2013, pag. 12.
(8) GU L 183 del 2.7.2013, pag. 13.
L 15/90 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
Articolo 3
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXVII, al punto 9 (regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— 1 2012 J003: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato
sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).»
Articolo 4
Le disposizioni transitorie di cui all'allegato I della presente decisione sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano
parte integrante.
Articolo 5
1. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato II della presente decisione è aggiunto il
seguente trattino:
«— 32013 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013,
pag. 1).»
2. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato III della presente decisione è aggiunto
il seguente trattino:
«— 32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del
10.6.2013, pag. 74).»
3. Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è
preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».
Articolo 6
1. Nei punti degli allegati dell'accordo SEE indicati nell'allegato IV della presente decisione è aggiunto il seguente
trattino:
«— 32013 L 0015: Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172).»
2. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato V della presente decisione è aggiunto il
seguente trattino:
«— 32013 L 0016: Direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 184).»
3. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VI della presente decisione è aggiunto
il seguente trattino:
«— 32013 L 0017: Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193).»
4. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VII della presente decisione è aggiunto
il seguente trattino:
«— 32013 L 0018: Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230).»
5. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VIII della presente decisione è aggiunto
il seguente trattino:
«— 32013 L 0020: Direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234).»
6. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato IX della presente decisione è aggiunto
il seguente trattino:
«— 32013 L 0021: Direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 240).»
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/91
7. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato X della presente decisione è aggiunto il
seguente trattino:
«— 32013 L 0022: Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356).»
8. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XI della presente decisione è aggiunto
il seguente trattino:
«— 32013 L 0023: Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362).»
9. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XII della presente decisione è aggiunto
il seguente trattino:
«— 32013 L 0024: Direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).»
10. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XIII della presente decisione è
aggiunto il seguente trattino:
«— 32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).»
11. Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XIV della presente decisione è
aggiunto il seguente trattino:
«— 32013 L 0026: Direttiva 2013/26/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 376).»
12. Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è
preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».
13. Gli altri adattamenti resi necessari dagli atti integrati dai paragrafi precedenti sono elencati nella parte II dei
rispettivi allegati della presente decisione.
Articolo 7
1. Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2
è aggiunto il seguente trattino:
«— 32013 D 0290: Decisione di esecuzione 2013/290/UE della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 164 del
18.6.2013, pag. 22).»
2. Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, al punto 74 [regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della
Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— 32013 R 0481: Regolamento (UE) n. 481/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del
25.5.2013, pag. 5).»
3. Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è
preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».
Articolo 8
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
1. Al punto 121 (decisione 2003/803/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute nel seguente atto:
— 32013 R 0656: Regolamento (UE) n. 656/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che istituisce misure
transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti (GU L 190
dell'11.7.2013, pag. 35).»
2. Al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto il titolo
riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:
«— 32013 D 0291: Decisione di esecuzione 2013/291/UE della Commissione, del 14 giugno 2013, che stabilisce
misure transitorie per alcuni prodotti d'origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013 (GU L 164 del
18.6.2013, pag. 25).»
L 15/92 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
3. Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO
DEBITO CONTO», dopo il punto 58 (decisione 2007/17/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
«59. 32013 D 0346: Decisione di esecuzione 2013/346/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, che approva il
piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di
pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (GU L 183 del 2.7.2013,
pag. 12).
Questo atto non si applica all'Islanda.»
4. Nella parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO
DEBITO CONTO», dopo il punto 48 (decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione) è inserito il punto
seguente:
«49. 32013 D 0347: Decisione di esecuzione 2013/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, recante
approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali
(GU L 183 del 2.7.2013, pag. 13).
Questo atto non si applica all'Islanda.»
Articolo 9
I testi dei regolamenti (UE) n. 481/2013, (UE) n. 517/2013, (UE) n. 519/2013 e (UE) n. 68/2014, delle direttive
2013/15/UE, 2013/16/UE, 2013/17/UE, 2013/18/UE, 2013/20/UE, 2013/21/UE, 2013/22/UE, 2013/23/UE,
2013/24/UE, 2013/25/UE e 2013/26/UE e delle decisioni di esecuzione 2013/290/UE e 2013/291/UE nelle lingue
islandese e norvegese e del regolamento (UE) n. 656/2013 e delle decisioni di esecuzione 2013/346/UE e 2013/347/UE
nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1,
dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE.
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica provvisoriamente
dalla data di adozione.
La presente decisione non pregiudica gli eventuali obblighi costituzionali indicati dalle parti contraenti in relazione alle
decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1.
Articolo 11
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/93
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE
L'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è così modificato:
al punto 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la
Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 2).»
L'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE è così modificato:
1) al punto 1f (direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la
Croazia (allegato V, capitolo 10, sezione V, punto 3).»;
2) al punto 14c (direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la
Croazia (allegato V, capitolo 10, sezione II).»
Il protocollo 47 (Sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE è così modificato:
prima del testo di adattamento del punto 8 [regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio] dell'appendice 1 è aggiunto
quanto segue:
«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la
Croazia (allegato V, capitolo 4, punto 3).»
L 15/94 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
ALLEGATO II
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE.
Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)
A. Al capitolo I (Questioni veterinarie):
— parte 1.1, punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio];
— parte 1.1, punto 7c [regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— parte 1.1, punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— parte 1.1, punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— parte 1.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— parte 6.1, punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— parte 7.1, punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— parte 7.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio].
B. Al capitolo II (Alimenti per animali):
— punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].
Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
A. Al capitolo I (Veicoli a motore):
— punto 45zy [regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio].
B. Al capitolo XI (Tessili):
— punto 4d [regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio].
C. Al capitolo XII (Prodotti alimentari):
— punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].
D. Al capitolo XV (Sostanze pericolose):
— punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio].
Allegato VI (Sicurezza sociale):
— punto 1 [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].
Allegato XIII (Trasporti):
— punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio];
— punto 5 [recisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 19a [regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio];
— punto 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/95
— punto 32a [regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 39 [regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio].
Allegato XX (Ambiente):
— punto 1ea [regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio].
Allegato XXI (Statistiche):
— punto 1 [regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 7f [regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 7 h [regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 18i [regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio];
— punto 19dc [regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 19o [regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 19 q [regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio];
— punto 19 t [regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 19x [regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 25 [regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 25a [regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 25b [regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];
— punto 25c [regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).
Allegato XXII (Diritto societario):
— punto 10a [regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio).
Protocollo 26 (Sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato):
— articolo 2, punto 1 [regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio].
L 15/96 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
ALLEGATO III
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE.
Al capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):
— parte 1.2, punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione);
— parte 1.2, punto 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione];
— parte 1.2, punto 141 [regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione];
— parti 2.2 e 4.2, punti 33 e 85 rispettivamente [regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione];
— parte 4.2, punto 86 [regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione];
— parte 6.2, punto 39 (decisione 98/536/CE della Commissione);
— parte 7.2, punto 14 (decisione 98/179/CE della Commissione);
— parte 7.2, punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione);
— parte 9.2, punto 4 (decisione 2006/778/CE della Commissione).
Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):
A. Al capitolo I (Veicoli a motore):
— punto 45zr [regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione];
— punto 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione];
— punto 45zze [regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione];
— punto 45zzh [regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione];
— punto 45zzl [regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione];
— punto 45zzm [regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione].
B. Al capitolo XV (Sostanze pericolose):
— punto 12 l (decisione 2000/657/CE della Commissione);
— punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio].
Allegato X (Servizi d'interesse generale):
— punto 1b (decisione 2009/767/CE della Commissione).
Allegato XIII (Trasporti):
— punto 37da (decisione 2007/756/CE della Commissione);
— punto 42gb [regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione].
Allegato XX (Ambiente):
— punto 32cb [regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione].
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/97
Allegato XXI (Statistiche):
— punto 1k [regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione];
— punto 1 l [regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione];
— punto 4ca [regolamento (CE) n. 772/2005 della Commissione];
— punto 7bb (decisione 2008/861/CE della Commissione);
— punto 7i [regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione];
— punto 18wb [regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione];
— punto 19 s [regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio].
Allegato XXII (Diritto societario):
— punto 10fd (decisione 2011/30/UE della Commissione).
Protocollo 21 (Sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese):
— articolo 3, paragrafo 1, punto 2 [regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione];
— articolo 3, paragrafo 1, punto 4 [regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione).
Protocollo 47 (Sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino):
— appendice 1, punto 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione).
L 15/98 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
ALLEGATO IV
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è inserito nei seguenti punti dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche,
norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.
A. Al capitolo I (Veicoli a motore):
— punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio);
— punto 4 (direttiva 70/221/CEE del Consiglio);
— punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio);
— punto 10 (direttiva 71/320/CEE del Consiglio);
— punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio);
— punto 14 (direttiva 74/61/CEE del Consiglio);
— punto 16 (direttiva 74/408/CEE del Consiglio);
— punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio);
— punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio);
— punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio);
— punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio);
— punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio);
— punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio);
— punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio);
— punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio);
— punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio);
— punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio);
— punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio);
— punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio);
— punto 36 (direttiva 78/318/CEE del Consiglio);
— punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio);
— punto 45r (direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 45 t (direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 45y (direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 45zc (direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 45zzs (direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 45zzt (direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/99
B. Al capitolo II (Trattori agricoli o forestali):
— punto 11 (direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio);
— punto 17 (direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio);
— punto 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio);
— punto 23 (direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 31 (direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
C. Al capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):
— punto 3e (direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
ALLEGATO V
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE:
— punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 5c (direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
ALLEGATO VI
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE:
— punto 21ar (direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
L 15/100 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
ALLEGATO VII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE:
— punto 41 (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
ALLEGATO VIII
PARTE I
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è inserito nei seguenti punti degli allegati dell'accordo SEE.
Al capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):
— parte 1.1, punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio);
— parte 3.1, punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio);
— parte 3.1, punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio);
— parte 4.1, Punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio);
— parte 4.1, Punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio);
— parte 5.1, punto 6a (direttiva 2002/99/CE del Consiglio);
— parte 7.1, punto 2 (direttiva 96/23/CE del Consiglio);
— parte 7.1, punto 8a (direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— parte 8.1, punto 2 (direttiva 2009/156/CE del Consiglio).
Al capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):
— punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio).
PARTE II
ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 1.1, il testo dell'adattamento b) del punto 4 (direttiva 97/78/CE del
Consiglio) è sostituito dal seguente:
«29. Il territorio della Repubblica d'Islanda.
30. Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard.»
ALLEGATO IX
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 6, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 6, è inserito nei seguenti punti del capitolo XV (Sostanze pericolose) dell'al
legato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE:
— punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio);
— punto 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/101
ALLEGATO X
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 7, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 7, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE:
— punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio);
— punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 24c (direttiva 1999/37/CE del Consiglio);
— punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 36a (direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio);
— punto 47a (direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
ALLEGATO XI
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 8, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 8, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo
SEE:
— punto 1 (direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
ALLEGATO XII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 9, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 9, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo
SEE:
— punto 1 (direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 2 (direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 3 (direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio);
— secondo trattino (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) del punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del
Consiglio);
— punto 9 (direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
L 15/102 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.1.2015
ALLEGATO XIII
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 10, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 10, è inserito nei seguenti punti dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento
delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE:
— punto 1 (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio);
— punto 2a (direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
— punto 4 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio).
ALLEGATO XIV
ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 11, DELLA DECISIONE
Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 11, è inserito nei seguenti punti del capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'al
legato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE:
— punto 54w (direttiva 1999/21/CE della Commissione);
— punto 54zzzv (direttiva 2006/141/CE della Commissione).
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