Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 11/2026

Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2026

Pubblicato: 02/02/2026 In vigore dal: 02/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive e i contributi mensili dovuti dai pescatori autonomi per l'anno 2026?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 11/2026 disciplina gli obblighi contributivi dei pescatori autonomi iscritti secondo la legge 250/1958, stabilendo che per il 2026 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 32,30 euro (808 euro mensili), adeguata dell'1,4% rispetto all'anno precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L'aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) rimane ferma al 14,90%, determinando un contributo mensile lordo di 120,39 euro. Per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, è previsto uno sgravio contributivo del 44,32%, riducendo il contributo mensile netto a 67,04 euro. Inoltre, è dovuto un contributo di maternità pari a 0,62 euro mensili per ogni iscritto, riscosso congiuntamente al contributo IVS. I versamenti devono essere effettuati in rate mensili con scadenza il 16 di ogni mese, e l'INPS comunicherà direttamente agli assicurati i dati necessari per il pagamento.

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Riferimento normativo

Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2026

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 03/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 11 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2026 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano, relativamente all’anno 2026, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e si illustrano le modalità e i termini per il versamento della contribuzione. INDICE 1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali 2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) 3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 4. Riscossione del contributo di maternità 5. Modalità di versamento 1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non sono associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 - dicembre 2025. Pertanto, per l’anno 2026, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue: Anno 2026 Retribuzione convenzionale Misura giornaliera € 32,30 Misura mensile (25 gg.) € 808 Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per l’anno 2026, i contributi dovuti dai pescatori autonomi. 2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è stato applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e anche per l’anno 2026 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%. Tale aliquota risulta determinata come segue: Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione Base 0,11 0,007383 Adeguamento 14,79 0,992617 Totale 14,90 1 Il contributo mensile per l'anno 2026 risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale è pari a 120,39 euro così suddiviso: F.P.L.D. Contributo mensile Base € 0,89 Adeguamento € 119,50 Totale € 120,39 3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione, in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha disposto che: “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge n. 388/2000 con le stesse modalità previste negli anni precedenti. Successivamente, l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che: “A decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”. A decorrere dal mese di gennaio 2026, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale del: 44,32%. Conseguentemente, nell’anno 2026 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 67,04 euro così suddiviso: F.P.L.D. Contributo mensile Base € 0,5 Adeguamento € 66,54 Totale € 67,04 4. Riscossione del contributo di maternità Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata illustrata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge n. 250/1958, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS. 5. Modalità di versamento Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’Istituto provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2026. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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La normativa riguarda l'aliquota contributiva FPLD per pescatori autonomi, l'adeguamento retributivo convenzionale secondo l'indice ISTAT, lo sgravio contributivo del 44,32% per la pesca costiera e lagunare, e il contributo di maternità. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare la legge 250/1958, il decreto-legge 457/1997 e la legge di Bilancio 2020 per gestire correttamente gli obblighi contributivi e le agevolazioni fiscali delle imprese di pesca.

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