Risoluzione AdE In vigore Imposte Locali

Risoluzione AdE 244/2007

Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pubblicato: 19/09/2011 In vigore dal: 19/09/2011 Documento ufficiale

Come possono i contribuenti non più obbligati a presentare la dichiarazione IRAP recuperare le eccedenze di imposta pregresse?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 79/2011 affronta il problema dei crediti IRAP rimasti insoluti quando i contribuenti cessano l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive. A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007, infatti, la dichiarazione IRAP non può più essere presentata in forma unificata al modello Unico, creando una difficoltà procedurale per chi aveva richiesto compensazione di eccedenze negli anni precedenti.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le eccedenze IRAP pregresse possono comunque essere recuperate anche quando il contribuente non è più obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP autonoma. Il meccanismo previsto è l'utilizzo della sezione II del quadro RX del modello Unico, uno spazio specificamente dedicato alle eccedenze di imposte per le quali non esiste più la relativa dichiarazione nel periodo corrente.

In pratica, il contribuente deve indicare l'eccedenza IRAP richiesta in compensazione nel modello Unico utilizzando il codice tributo 3800. Questo consente di mantenere il diritto al credito e di utilizzarlo in compensazione anche quando la dichiarazione IRAP non è più dovuta, evitando così la perdita del credito per motivi puramente procedurali.

L'aspetto rilevante per i professionisti è che la cessazione dell'obbligo IRAP non comporta la perdita automatica delle eccedenze pregresse: è sufficiente indicarle correttamente nel quadro RX del modello Unico per continuare a beneficiarne in compensazione.

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Riferimento normativo

Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 79/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 29 luglio 2011 Prot. 111064/2011 OGGETTO: Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alle modalità di recupero del credito emergente dalla dichiarazione Irap, richiesto in compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione. In particolare, tenuto conto che, in base all’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non può essere presentata in forma unificata, si chiede se il credito in parola possa essere indicato nel modello di dichiarazione unificata. La sezione II del quadro RX della dichiarazione unificata accoglie le eccedenze di imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente, per le quali nel periodo d’imposta successivo non è più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro. Nella sezione in parola può, pertanto, essere indicata anche l’eccedenza richiesta in compensazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività 2 produttive da parte di contribuenti per i quali non sussiste più l’obbligo di predisposizione della predetta dichiarazione. La circostanza che la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non possa essere presentata in forma unificata non rileva, infatti, ai fini dell’esposizione nel modello Unico dell’eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP. Conseguentemente, l’eccedenza di imposta regionale sulle attività produttive richiesta in compensazione nel periodo d’imposta precedente da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione della relativa dichiarazione può essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello Unico, con l’indicazione del codice tributo 3800. IL DIRETTORE CENTRALE

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La Risoluzione riguarda il trattamento delle eccedenze IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, e il loro recupero tramite compensazione nel modello Unico. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere il quadro RX, il codice tributo 3800 e le modalità di gestione dei crediti d'imposta quando cessa l'obbligo dichiarativo, soprattutto in caso di variazioni nella natura dell'attività o della struttura aziendale.

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