Modifiche al regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure
restrittivenei confronti dell'Iran.Aggiornamentoindicazioni operative.
1) Applicazionedegli articoli 30e30bis del RegolamentoUE n.267/2012.
Il Regolamento UE n. 1263/2012 del 21 dicembre 2012 ha introdotto l’articolo
30 che vieta il compimento di operazioni di trasferimento fondi tra enti finanziari e
creditizi a cui si applica il Regolamento UE n. 267/2012 (articolo 49) e i soggetti di cui
al comma1:
a) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute consedein Iran;
b) succursali e controllate,rientranti nell’ambitodi applicazionedel presente
regolamento,di enti finanziari ecreditizi euffici dei cambiavalute consedein
Iran;
c) succursali e controllate,nonrientranti nell’ambito di applicazionedel
presenteregolamento,di enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute
consedein Iran,e
d) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute, nonaventi sedein Iran ma
controllati dapersone, entitàoorganismi c
Testo normativo
Modifiche al regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure
restrittivenei confronti dell'Iran.Aggiornamentoindicazioni operative.
1) Applicazionedegli articoli 30e30bis del RegolamentoUE n.267/2012.
Il Regolamento UE n. 1263/2012 del 21 dicembre 2012 ha introdotto l’articolo
30 che vieta il compimento di operazioni di trasferimento fondi tra enti finanziari e
creditizi a cui si applica il Regolamento UE n. 267/2012 (articolo 49) e i soggetti di cui
al comma1:
a) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute consedein Iran;
b) succursali e controllate,rientranti nell’ambitodi applicazionedel presente
regolamento,di enti finanziari ecreditizi euffici dei cambiavalute consedein
Iran;
c) succursali e controllate,nonrientranti nell’ambito di applicazionedel
presenteregolamento,di enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute
consedein Iran,e
d) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute, nonaventi sedein Iran ma
controllati dapersone, entitàoorganismi consede in Iran.
Tale divieto può essere derogato in presenza di un’espressa autorizzazione
rilasciatadalleAutoritànazionali competenti laddoveil trasferimentorientri inunadelle
ipotesi previsteal comma21 del medesimoarticolo.
Nei rapporti intermediati da soggetti terzi con le entità di cui all’art. 30, comma
1, restano fermi gli obblighi di verifica previsti dall’art. 28 d. lgs. n. 231/07, nonché
dalle “Indicazioni operative per l’esercizio dei controlli rafforzati contro il
finanziamento dei programmi di proliferazione e di distruzione di massa”, in tema di
rapporti di corrispondenza.
1Sitrattadeiseguentitrasferimenti:
a) relativiaprodottialimentari,assistenzasanitaria,attrezzaturemedicheoperscopiagricolioumanitari;
b) relativiarimessepersonali;
c) connessiaunospecificocontrattocommercialepurchénonvietatiaisensidelpresenteregolamento;
d) riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità
conformementealdirittointernazionale,nellamisuraincuitalitrasferimentisonodestinatiadessereutilizzatiperfini
ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al
dirittointernazionale;
e) riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un'entità o un organismo
iranianiotrasferimentidinaturaanalogachenoncontribuisconoalleattivitàvietateaisensidelpresenteregolamento,
casopercasoepurchéloStatomembrointeressatoabbiainformatoalmenodiecigiorniprimaglialtriStatimembrie
laCommissionedellasuaintenzionediconcedereun'autorizzazione;
f)necessariperl'esecuzionedegliobblighiderivantidacontrattidicuiall'articolo12,paragrafo1,letterab).
Si richiamano, inoltre, gli obblighi di vigilanza rafforzata previsti dall’art. 30,
comma6,del Regolamento(UE)n.1263/20122.
Il successivo articolo 30bis si applica ai trasferimenti di fondi da e verso
persone, entità o organismi iraniani che non rientrino nell’ambito di applicazione
dell’art.303.
Si sottolinea che ai fini dell'articolo 30bis, paragrafo 1, lettera c),
l'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una
richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al
trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un'obiezione perché
sono in corso ulteriori verifiche, l'autorità competente comunica senza indugio la
propriadecisione.
Si ribadisce, secondo quanto già affermato nel vigore delle precedenti
disposizioni, che devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di
fondi di importo inferiore alla soglia pertinente stabilita dagli artt. 30 e 30bis che
costituiscano regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro, di obbligazioni
contrattuali di valorepari osuperiorea 40.000euro(art.30ter,comma2).
Per le operazioni già autorizzate da altri paesi europei non deve essere richiesta
una ulteriore autorizzazione. Resta ferma la possibilità del Comitato di sicurezza
finanziaria di sottoporre l’operazione ad ulteriori verifiche laddove se ne riscontri
l’opportunità.
2 “Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle
disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito del presente regolamento
esercitanounavigilanzarafforzatanelmodoseguente:
a) esercitanounavigilanzacostantesull'attivitàcontabile,inparticolaremedianteipropriprogrammidiadeguata
verificadellaclientela;
b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono
all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e rifiutano l'operazione se queste informazioni non
sonofornite;
c) conservanotutteleregistrazionidelleoperazionipercinqueannie,serichiesto,lemettonoadisposizionedelle
autoritànazionali;
d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le
disposizionidelpresenteregolamento,neinformanotempestivamentel'unitàdiinformazionefinanziaria(UIF)
oaltraautoritàcompetentedesignatadalloStatomembrointeressato,fattisalvigliarticoli5e23…”
3Inparticolare:
a) itrasferimenticonnessia transazionirelative a prodottialimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o
per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare, ma è necessaria la notifica
preventivasediimportopariosuperiorea10.000EURoequivalente;
b) tuttiglialtritrasferimentidiimportoinferiorea40.000EURoequivalentesonoeffettuatisenzaautorizzazione
preliminare,maènecessarialanotificapreventivasediimportopariosuperiorea10.000EURoequivalente;
c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40.000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione
preliminaredell'autoritàcompetentedelloStatomembrointeressato;
d) per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10.000 EUR o equivalente non occorre, invece, né
un'autorizzazionepreliminarenéunanotifica.
Come già affermato nelle precedenti comunicazioni, le transazioni finanziarie
indirettamente collegate a soggetti iraniani non designati devono essere autorizzate ai
sensi degli artt. 30 ovvero 30bis. Ai fini della corretta presentazione dell’istanza di
autorizzazione e del suo eventuale, successivo rilascio è necessario che l’intermediario
finanziario identifichi, per i flussi finanziari in entrata sul territorio nazionale e
comunitario l’intermediario e il beneficiario finale e, per i flussi finanziari in uscita dal
territorio nazionale o comunitario, l’intermediario e il destinatario finale dei flussi
medesimi.
Ai sensi del “Provvedimento recante indicazioni operative per l’esercizio di
controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di
distruzione di massa”, emanato dalla Banca d’Italia nel 2009, gli intermediari sono
inoltre tenuti a identificare e valutare il rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole,
in attività di proliferazione, avvalendosi tra l’altro di indicatori di anomalia
appositamente individuati, che fanno riferimento alle controparti dell’operazione ovvero
alle caratteristiche della stessa (es.: pagamenti disposti da soggetti non risultanti nelle
lettere di credito o da altra documentazione relativa alla transazione commerciale
sottostante; transazioni commerciali con valore dichiarato della spedizione sottostimato
rispetto ai costi di imbarco, ovvero in cui il soggetto che provvede al trasporto dei beni
risulta quale destinatario finale della spedizione, o i beni sono destinati ad aree
geografiche apparentemente estranee all’attività economica del cliente, o ancora il
passaggio delle merci avviene attraverso paesi differenti rispetto a quello in cui ha sede
il destinatario finale, ovvero si rilevano incongruenze informative dalla documentazione
complessivarelativamentealleparti coinvolte,indirizzi,destinazionefinale).
Nel caso di operazioni o rapporti che presentino un rischio elevato di
coinvolgimento in attività di proliferazione, gli intermediari devono adottare misure di
controllorafforzate,tralequali,a titolomeramenteesemplificativo,si citanolarichiesta
di informazioni aggiuntive su origine dei fondi, beneficiario effettivo del rapporto o
della prestazione richiesta, natura e scopo dell’operazione; nel caso di operazioni di
pagamento, potranno essere richieste informazioni complete sull’ordinante e sul
beneficiario, anche attraverso la verifica della documentazione relativa alla transazione
commerciale cui il pagamentosi riferisce.
Qualora gli intermediari non siano in grado di adottare tali misure di controllo
rafforzate, non possono instaurare il rapporto ne eseguire la transazione, ovvero
pongono fine al rapporto in essere mantenendo evidenza delle informazioni di cui al
provvedimento del Direttore della Unità di informazione finanziaria del 6 agosto 2013
valutando anche se effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, una segnalazione di
operazione sospetta alla medesima Unità. Nel caso dei rapporti di corrispondenza, nel
quadro delle misure previste dall’art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007, gli
intermediari sono chiamati acondurreunavalutazionedi rischiosui clienti percontodei
quali operail corrispondenteesui prodotti oi servizi offerti dal corrispondentestesso.
Resta inoltre ferma l’applicazione, nei confronti degli intermediari bancari e
finanziari, delle "Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006
riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di
fondi e sui pagamenti di copertura” e delle “Provvedimento recante disposizioni
attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, emanate dalla Banca d’Italia
rispettivamentenel 2012 enel 2013.
Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione
e delle notifiche al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), si ricorda che il Ministero
dell’economia e delle finanze, al fine di rendere più celere l’inoltro e l’esame delle
istanze stesse, ha sviluppato il portale IR961. Pertanto, gli istituti finanziari sono invitati
adaccreditarsi perl’accessoal Portale tramiteil link https://portaletesoro.mef.gov.it .
Per effetto delle modifiche apportate recentemente al Portale, anche in
considerazione delle previsioni introdotte dal Regolamento n. 1263/2012 del Consiglio
del 21 dicembre 2012, che ha modificato il Regolamento n. 267/2012, risulta ora
possibile la presentazione tramite il menzionato Portale anche delle istanze volte ad
ottenere lo scongelamento di fondi (ai sensi dell’art. 25 del Regolamento da ultimo
citato), nonché di istanze concernenti autorizzazione di transazioni finanziarie ai sensi
dell’articoloart.30del Regolamento.
Si ribadisce, inoltre, che le istanze di autorizzazione devono essere presentate
primacheabbialuogoil trasferimentoola ricezionedei fondi oppure al momentostesso
della ricezione senza effettuare la negoziazione ed attendere il decorso del termine
previstoal comma4dell’art.30.
Si rappresenta per quanto attiene alla materia delle compensazioni che, laddove
queste si realizzino in via extra-bancaria, l’onere di presentazione delle notifiche e delle
istanze preventive di autorizzazione ricade direttamente sulle imprese comunitarie
coinvolte nella compensazione, secondo quanto previsto dall’art. 30bis, paragrafo 3,
lett.b).
2) Art.23,comma3: messaadisposizionedi fondierisorse economiche
Altra questione problematica evidenziatasi nella prassi applicativa del
Regolamento riguarda l’estensione del divieto di messa a disposizione di fondi e risorse
economiche a vantaggio di entità listate (si ricorda che il termine risorse economiche
comprende qualsiasi tipo di bene, comprese le merci). In particolare, di difficile
interpretazione risulta essere l’avverbio indirettamente, potendo allo stesso essere
ricondotte alcune ipotesi di operatività della listata per mezzo di altre entità dalla stessa
posseduteocontrollate.
Al fine di fornire un indirizzo univoco alle autorità nazionali, che interpretavano
in maniera diversificata la citata disposizione il Consiglio dell’UE ha inserito nuovi
elementi nelle “Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures
(sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy”,
offrendo una accurata definizione del concetto di controllo nonché criteri per
l’individuazione dell’ipotesi di possesso. Si provvede ad allegare le citate linee guida
alla presente comunicazione, segnalando che le stesse sono in ogni caso consultabili
utilizzandoil seguentelink:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf.
3) Art.38:prorogadi contro/garanzie
In considerazione dei problemi ingeneratisi nella prassi applicativa, merita
particolare attenzione l’esame dei presupposti necessari ai fini dell’applicazione dell’art.
38del Reg. (UE)n.267/20124.
La ratio della norma è quella di proteggere gli esportatori comunitari dalle
pretese avanzate dalle controparti iraniane a seguito di inadempimenti contrattuali
giustificati dal rispettodel regimesanzionatorioinatto.
Il Regolamento determina, infatti, l’impossibilità di dare esecuzione al contratto
quando:
- Oggettodel medesimosianomerci di cui èvietata l’esportazionein Iran
- la controparte commerciale iraniana rientri nelle liste allegate al Regolamento e
sia quindi impossibile dare corso all’esecuzione del contratto senza violare il divieto di
cui all’art.23,comma3.
4“1.Nonèconcessoalcundirittoinrelazioneacontrattiooperazionisullacuiesecuzioneabbianoinciso,direttamente
o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di
indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente
una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente
dallasuaforma,selarichiestaèpresentatada:
a) persone,entitàoorganismidesignatielencatinegliallegatiVIIIeXI;
b) qualsiasialtrapersona,entitàoorganismoiraniana/o,governoiranianocompreso;
c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o
organismidicuialleletterea)eb).
2.Siconsiderachelemisureistituiteanormadelpresenteregolamentoabbianoincisosull'esecuzionediuncontrattoo
di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali
misure.
3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal
paragrafo1incombeallapersonacheintendeesercitareildiritto.
4.Ilpresentearticololasciaimpregiudicatoildirittodellepersone,delleentitàedegliorganismidicuialparagrafo1
alcontrollogiurisdizionaledell'inadempimentodegliobblighicontrattualianormadelpresenteregolamento”.
La parte rimastainadempienteper le espostemotivazioni puòquindi far valerela
copertura prevista dall’art. 38 citato per evitare l’escussione della garanzia. Si tratta di
norma direttamente invocabile dai soggetti coinvolti, che non necessità quindi di
mediazionedapartedell’autoritàstatale.
Laddove l’inadempimento o il ritardo siano, invece, dipesi da causa imputabile
all’esportatore comunitario e non alle sanzioni in atto, l’escussione sarà possibile, ma
l’importo della garanzia, laddove risulti coinvolta nella operazione una banca listata,
dovràesserecongelato.
Per quanto concerne specificamente la proroga delle garanzie emesse
anteriormente all’introduzione delle sanzioni, la stessa dovrà essere richiesta con
apposita istanza rivolta al Comitato di sicurezza finanziaria, ma non potrà da
quest’ultimoessereconcessaqualorasi tratti di:
1. garanzie emesse a favore di beneficiario non listato, ma parzialmente
partecipato da soggetti listati (laddove risulti essere beneficiato dal contratto,
inviaindiretta,il soggettolistato);
2. garanzieemessein favoredi beneficiari listati;
3. garanzie emesse in relazione a contratti aventi ad oggetto merci vietate ai
sensi del Reg. (UE)n.267/2012.
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