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Provvedimento Internazionale

Provvedimento S.N.-303687de/2013

Comunicazione agli operatori IRAN 2013 (PDF - 51 KB)

Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modifiche al regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittivenei confronti dell'Iran.Aggiornamentoindicazioni operative. 1) Applicazionedegli articoli 30e30bis del RegolamentoUE n.267/2012. Il Regolamento UE n. 1263/2012 del 21 dicembre 2012 ha introdotto l’articolo 30 che vieta il compimento di operazioni di trasferimento fondi tra enti finanziari e creditizi a cui si applica il Regolamento UE n. 267/2012 (articolo 49) e i soggetti di cui al comma1: a) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute consedein Iran; b) succursali e controllate,rientranti nell’ambitodi applicazionedel presente regolamento,di enti finanziari ecreditizi euffici dei cambiavalute consedein Iran; c) succursali e controllate,nonrientranti nell’ambito di applicazionedel presenteregolamento,di enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute consedein Iran,e d) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute, nonaventi sedein Iran ma controllati dapersone, entitàoorganismi c

Testo normativo

Modifiche al regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittivenei confronti dell'Iran.Aggiornamentoindicazioni operative. 1) Applicazionedegli articoli 30e30bis del RegolamentoUE n.267/2012. Il Regolamento UE n. 1263/2012 del 21 dicembre 2012 ha introdotto l’articolo 30 che vieta il compimento di operazioni di trasferimento fondi tra enti finanziari e creditizi a cui si applica il Regolamento UE n. 267/2012 (articolo 49) e i soggetti di cui al comma1: a) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute consedein Iran; b) succursali e controllate,rientranti nell’ambitodi applicazionedel presente regolamento,di enti finanziari ecreditizi euffici dei cambiavalute consedein Iran; c) succursali e controllate,nonrientranti nell’ambito di applicazionedel presenteregolamento,di enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute consedein Iran,e d) enti finanziari ecreditizieuffici dei cambiavalute, nonaventi sedein Iran ma controllati dapersone, entitàoorganismi consede in Iran. Tale divieto può essere derogato in presenza di un’espressa autorizzazione rilasciatadalleAutoritànazionali competenti laddoveil trasferimentorientri inunadelle ipotesi previsteal comma21 del medesimoarticolo. Nei rapporti intermediati da soggetti terzi con le entità di cui all’art. 30, comma 1, restano fermi gli obblighi di verifica previsti dall’art. 28 d. lgs. n. 231/07, nonché dalle “Indicazioni operative per l’esercizio dei controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione e di distruzione di massa”, in tema di rapporti di corrispondenza. 1Sitrattadeiseguentitrasferimenti: a) relativiaprodottialimentari,assistenzasanitaria,attrezzaturemedicheoperscopiagricolioumanitari; b) relativiarimessepersonali; c) connessiaunospecificocontrattocommercialepurchénonvietatiaisensidelpresenteregolamento; d) riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformementealdirittointernazionale,nellamisuraincuitalitrasferimentisonodestinatiadessereutilizzatiperfini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al dirittointernazionale; e) riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un'entità o un organismo iranianiotrasferimentidinaturaanalogachenoncontribuisconoalleattivitàvietateaisensidelpresenteregolamento, casopercasoepurchéloStatomembrointeressatoabbiainformatoalmenodiecigiorniprimaglialtriStatimembrie laCommissionedellasuaintenzionediconcedereun'autorizzazione; f)necessariperl'esecuzionedegliobblighiderivantidacontrattidicuiall'articolo12,paragrafo1,letterab). Si richiamano, inoltre, gli obblighi di vigilanza rafforzata previsti dall’art. 30, comma6,del Regolamento(UE)n.1263/20122. Il successivo articolo 30bis si applica ai trasferimenti di fondi da e verso persone, entità o organismi iraniani che non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art.303. Si sottolinea che ai fini dell'articolo 30bis, paragrafo 1, lettera c), l'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un'obiezione perché sono in corso ulteriori verifiche, l'autorità competente comunica senza indugio la propriadecisione. Si ribadisce, secondo quanto già affermato nel vigore delle precedenti disposizioni, che devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di fondi di importo inferiore alla soglia pertinente stabilita dagli artt. 30 e 30bis che costituiscano regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro, di obbligazioni contrattuali di valorepari osuperiorea 40.000euro(art.30ter,comma2). Per le operazioni già autorizzate da altri paesi europei non deve essere richiesta una ulteriore autorizzazione. Resta ferma la possibilità del Comitato di sicurezza finanziaria di sottoporre l’operazione ad ulteriori verifiche laddove se ne riscontri l’opportunità. 2 “Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito del presente regolamento esercitanounavigilanzarafforzatanelmodoseguente: a) esercitanounavigilanzacostantesull'attivitàcontabile,inparticolaremedianteipropriprogrammidiadeguata verificadellaclientela; b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e rifiutano l'operazione se queste informazioni non sonofornite; c) conservanotutteleregistrazionidelleoperazionipercinqueannie,serichiesto,lemettonoadisposizionedelle autoritànazionali; d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizionidelpresenteregolamento,neinformanotempestivamentel'unitàdiinformazionefinanziaria(UIF) oaltraautoritàcompetentedesignatadalloStatomembrointeressato,fattisalvigliarticoli5e23…” 3Inparticolare: a) itrasferimenticonnessia transazionirelative a prodottialimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare, ma è necessaria la notifica preventivasediimportopariosuperiorea10.000EURoequivalente; b) tuttiglialtritrasferimentidiimportoinferiorea40.000EURoequivalentesonoeffettuatisenzaautorizzazione preliminare,maènecessarialanotificapreventivasediimportopariosuperiorea10.000EURoequivalente; c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40.000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminaredell'autoritàcompetentedelloStatomembrointeressato; d) per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10.000 EUR o equivalente non occorre, invece, né un'autorizzazionepreliminarenéunanotifica. Come già affermato nelle precedenti comunicazioni, le transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani non designati devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 30 ovvero 30bis. Ai fini della corretta presentazione dell’istanza di autorizzazione e del suo eventuale, successivo rilascio è necessario che l’intermediario finanziario identifichi, per i flussi finanziari in entrata sul territorio nazionale e comunitario l’intermediario e il beneficiario finale e, per i flussi finanziari in uscita dal territorio nazionale o comunitario, l’intermediario e il destinatario finale dei flussi medesimi. Ai sensi del “Provvedimento recante indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”, emanato dalla Banca d’Italia nel 2009, gli intermediari sono inoltre tenuti a identificare e valutare il rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in attività di proliferazione, avvalendosi tra l’altro di indicatori di anomalia appositamente individuati, che fanno riferimento alle controparti dell’operazione ovvero alle caratteristiche della stessa (es.: pagamenti disposti da soggetti non risultanti nelle lettere di credito o da altra documentazione relativa alla transazione commerciale sottostante; transazioni commerciali con valore dichiarato della spedizione sottostimato rispetto ai costi di imbarco, ovvero in cui il soggetto che provvede al trasporto dei beni risulta quale destinatario finale della spedizione, o i beni sono destinati ad aree geografiche apparentemente estranee all’attività economica del cliente, o ancora il passaggio delle merci avviene attraverso paesi differenti rispetto a quello in cui ha sede il destinatario finale, ovvero si rilevano incongruenze informative dalla documentazione complessivarelativamentealleparti coinvolte,indirizzi,destinazionefinale). Nel caso di operazioni o rapporti che presentino un rischio elevato di coinvolgimento in attività di proliferazione, gli intermediari devono adottare misure di controllorafforzate,tralequali,a titolomeramenteesemplificativo,si citanolarichiesta di informazioni aggiuntive su origine dei fondi, beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione richiesta, natura e scopo dell’operazione; nel caso di operazioni di pagamento, potranno essere richieste informazioni complete sull’ordinante e sul beneficiario, anche attraverso la verifica della documentazione relativa alla transazione commerciale cui il pagamentosi riferisce. Qualora gli intermediari non siano in grado di adottare tali misure di controllo rafforzate, non possono instaurare il rapporto ne eseguire la transazione, ovvero pongono fine al rapporto in essere mantenendo evidenza delle informazioni di cui al provvedimento del Direttore della Unità di informazione finanziaria del 6 agosto 2013 valutando anche se effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, una segnalazione di operazione sospetta alla medesima Unità. Nel caso dei rapporti di corrispondenza, nel quadro delle misure previste dall’art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007, gli intermediari sono chiamati acondurreunavalutazionedi rischiosui clienti percontodei quali operail corrispondenteesui prodotti oi servizi offerti dal corrispondentestesso. Resta inoltre ferma l’applicazione, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, delle "Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura” e delle “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, emanate dalla Banca d’Italia rispettivamentenel 2012 enel 2013. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e delle notifiche al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), si ricorda che il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di rendere più celere l’inoltro e l’esame delle istanze stesse, ha sviluppato il portale IR961. Pertanto, gli istituti finanziari sono invitati adaccreditarsi perl’accessoal Portale tramiteil link https://portaletesoro.mef.gov.it . Per effetto delle modifiche apportate recentemente al Portale, anche in considerazione delle previsioni introdotte dal Regolamento n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012, che ha modificato il Regolamento n. 267/2012, risulta ora possibile la presentazione tramite il menzionato Portale anche delle istanze volte ad ottenere lo scongelamento di fondi (ai sensi dell’art. 25 del Regolamento da ultimo citato), nonché di istanze concernenti autorizzazione di transazioni finanziarie ai sensi dell’articoloart.30del Regolamento. Si ribadisce, inoltre, che le istanze di autorizzazione devono essere presentate primacheabbialuogoil trasferimentoola ricezionedei fondi oppure al momentostesso della ricezione senza effettuare la negoziazione ed attendere il decorso del termine previstoal comma4dell’art.30. Si rappresenta per quanto attiene alla materia delle compensazioni che, laddove queste si realizzino in via extra-bancaria, l’onere di presentazione delle notifiche e delle istanze preventive di autorizzazione ricade direttamente sulle imprese comunitarie coinvolte nella compensazione, secondo quanto previsto dall’art. 30bis, paragrafo 3, lett.b). 2) Art.23,comma3: messaadisposizionedi fondierisorse economiche Altra questione problematica evidenziatasi nella prassi applicativa del Regolamento riguarda l’estensione del divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a vantaggio di entità listate (si ricorda che il termine risorse economiche comprende qualsiasi tipo di bene, comprese le merci). In particolare, di difficile interpretazione risulta essere l’avverbio indirettamente, potendo allo stesso essere ricondotte alcune ipotesi di operatività della listata per mezzo di altre entità dalla stessa posseduteocontrollate. Al fine di fornire un indirizzo univoco alle autorità nazionali, che interpretavano in maniera diversificata la citata disposizione il Consiglio dell’UE ha inserito nuovi elementi nelle “Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy”, offrendo una accurata definizione del concetto di controllo nonché criteri per l’individuazione dell’ipotesi di possesso. Si provvede ad allegare le citate linee guida alla presente comunicazione, segnalando che le stesse sono in ogni caso consultabili utilizzandoil seguentelink: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 3) Art.38:prorogadi contro/garanzie In considerazione dei problemi ingeneratisi nella prassi applicativa, merita particolare attenzione l’esame dei presupposti necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 38del Reg. (UE)n.267/20124. La ratio della norma è quella di proteggere gli esportatori comunitari dalle pretese avanzate dalle controparti iraniane a seguito di inadempimenti contrattuali giustificati dal rispettodel regimesanzionatorioinatto. Il Regolamento determina, infatti, l’impossibilità di dare esecuzione al contratto quando: - Oggettodel medesimosianomerci di cui èvietata l’esportazionein Iran - la controparte commerciale iraniana rientri nelle liste allegate al Regolamento e sia quindi impossibile dare corso all’esecuzione del contratto senza violare il divieto di cui all’art.23,comma3. 4“1.Nonèconcessoalcundirittoinrelazioneacontrattiooperazionisullacuiesecuzioneabbianoinciso,direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dallasuaforma,selarichiestaèpresentatada: a) persone,entitàoorganismidesignatielencatinegliallegatiVIIIeXI; b) qualsiasialtrapersona,entitàoorganismoiraniana/o,governoiranianocompreso; c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismidicuialleletterea)eb). 2.Siconsiderachelemisureistituiteanormadelpresenteregolamentoabbianoincisosull'esecuzionediuncontrattoo di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure. 3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo1incombeallapersonacheintendeesercitareildiritto. 4.Ilpresentearticololasciaimpregiudicatoildirittodellepersone,delleentitàedegliorganismidicuialparagrafo1 alcontrollogiurisdizionaledell'inadempimentodegliobblighicontrattualianormadelpresenteregolamento”. La parte rimastainadempienteper le espostemotivazioni puòquindi far valerela copertura prevista dall’art. 38 citato per evitare l’escussione della garanzia. Si tratta di norma direttamente invocabile dai soggetti coinvolti, che non necessità quindi di mediazionedapartedell’autoritàstatale. Laddove l’inadempimento o il ritardo siano, invece, dipesi da causa imputabile all’esportatore comunitario e non alle sanzioni in atto, l’escussione sarà possibile, ma l’importo della garanzia, laddove risulti coinvolta nella operazione una banca listata, dovràesserecongelato. Per quanto concerne specificamente la proroga delle garanzie emesse anteriormente all’introduzione delle sanzioni, la stessa dovrà essere richiesta con apposita istanza rivolta al Comitato di sicurezza finanziaria, ma non potrà da quest’ultimoessereconcessaqualorasi tratti di: 1. garanzie emesse a favore di beneficiario non listato, ma parzialmente partecipato da soggetti listati (laddove risulti essere beneficiato dal contratto, inviaindiretta,il soggettolistato); 2. garanzieemessein favoredi beneficiari listati; 3. garanzie emesse in relazione a contratti aventi ad oggetto merci vietate ai sensi del Reg. (UE)n.267/2012.

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