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Provvedimento AdE S.N./2026

Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali e approvazione del relativo modello

Pubblicato: 01/01/2026 In vigore dal: 01/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione dal canone televisivo per i soggetti protetti da convenzioni internazionali?

Spiegato da FiscoAI
Questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate disciplina come presentare una dichiarazione sostitutiva per ottenere l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per uso privato. Si applica a categorie specifiche di persone protette da accordi internazionali: agenti diplomatici, funzionari consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, e militari/personale civile NATO non italiano. La dichiarazione deve essere inviata per posta raccomandata all'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate, allegando una copia del documento di riconoscimento, e si considera presentata alla data del timbro postale. Il modello è disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della RAI in formato elettronico. La dichiarazione produce effetti dalla data di decorrenza della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto e consente di evitare l'addebito del canone anche sulla fattura dell'energia elettrica.

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Riferimento normativo

Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali e approvazione del relativo modello

Testo normativo

Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali e approvazione del relativo modello IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali 1.1. È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, mediante il quale l’interessato presenta alternativamente: a) una dichiarazione sostitutiva con la quale comunica l’esistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali; b) una dichiarazione sostitutiva con la quale comunica il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) precedentemente resa. 1.2. Il modello di cui al punto precedente è utilizzato da: 2  agenti diplomatici esenti ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;  funzionari o impiegati consolari esenti ai sensi dell’articolo 49 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;  funzionari di organizzazioni internazionali esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;  militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, esenti ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951. 1.3. Il modello di cui al punto 1.1. è reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.RAI.it. Eventuali aggiornamenti al modello sono pubblicati nei citati siti internet e ne è data comunicazione. 2. Modalità di presentazione La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1., unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, è presentata a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate. 3. Termini di presentazione 3.1. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del punto 1.1. può essere presentata in ogni giorno dell’anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto e fino alla data di scadenza della stessa. 3.2. Esclusivamente per evitare l’addebito del canone sulle fatture emesse da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016, la dichiarazione 3 sostitutiva di cui alla lettera a) del punto 1.1. deve essere presentata entro il 23 maggio 2016, rimanendo impregiudicato il diritto al rimborso del canone eventualmente versato in eccedenza. 3.3. Si considerano valide le comunicazioni di esistenza di una condizione di esenzione dal pagamento del canone presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento. 3.4 La dichiarazione di variazione dei presupposti di cui alla lettera b) del punto 1.1. va presentata nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto. Motivazioni L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 1, comma 2, del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, introducendo la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica e prevedendo il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Il citato articolo 1, comma 2, prevede che per superare la presunzione ivi previste, a decorrere dall'anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che deve essere presentata all'Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il provvedimento del 24 marzo 2016 sono stati definiti modalità e termini per la presentazione, da parte dei contribuenti titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio tv relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Con il presente provvedimento, al fine di una generale razionalizzazione delle modalità di richiesta di esenzione dal pagamento del canone in base al citato d.P.R. n. 445 del 2000, sono definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione 4 della sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali ed è approvato il relativo modello, utilizzabile da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia elettrica intestata al dichiarante o a un componente della sua stessa famiglia anagrafica. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Normativa di riferimento Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni; Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con la legge 30 novembre 1955, n. 1335; Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata con la legge 9 agosto 1967, n. 804; Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata con la legge 9 agosto 1967, n. 804. 5 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 04 MAGGIO 2016 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi

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Il provvedimento riguarda l'esenzione dal canone televisivo per soggetti protetti da convenzioni internazionali (Vienna 1961, Vienna 1963, Londra 1951) e si basa sul DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa. Commercialisti e consulenti che assistono organizzazioni internazionali, ambasciate e strutture NATO devono conoscere le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva e i termini per evitare addebiti su utenze domestiche di energia elettrica.

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