Provvedimento AdE In vigore Internazionale

Provvedimento AdE 296903/2014

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Qual è il termine entro cui le istituzioni finanziarie italiane devono trasmettere i dati relativi all'anno 2018 secondo il CRS e la Direttiva DAC2?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane devono trasmettere all'Agenzia le informazioni relative all'anno 2018 entro il 20 giugno 2019. Questo obbligo rientra nell'implementazione del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE (DAC2), che prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli Stati per contrastare l'evasione fiscale internazionale. Le istituzioni finanziarie devono comunicare dati su ogni persona oggetto di comunicazione e sui relativi conti, incluse le informazioni su entità non finanziarie passive controllate da persone soggette a comunicazione. Il termine del 20 giugno 2019 è stato fissato per consentire aggiornamenti agli allegati tecnici e al modulo di validazione messo a disposizione delle istituzioni finanziarie, analogamente a quanto avvenuto per l'anno 2017.

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Riferimento normativo

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018

Testo normativo

Prot. n. 69618/2019 Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone 1. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018 1.1. In relazione alle comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017, la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2018 è effettuata entro il 20 giugno 2019. 1.2. Ogni riferimento ai termini di cui al punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017 è da intendersi, per le informazioni relative all’anno 2018, al termine di cui al punto 1.1. del presente provvedimento. Motivazioni La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 nonché gli Accordi sottoscritti in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010, ovvero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione (c.d. “Common Reporting Standard” o “CRS”) al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale. Per ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli Accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione. Il presente provvedimento interviene sui termini previsti dal precedente provvedimento del 4 luglio 2017 n. 125650, analogamente a quanto avvenuto con il provvedimento del 24 aprile 2018, n. 87316, in relazione alla comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017. In particolare, per tenere conto dell’impatto di possibili modifiche agli allegati al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015, nonché della necessità di apportare aggiornamenti agli allegati tecnici al provvedimento del 4 luglio 2017 n. 125650, come modificati dal provvedimento del 24 aprile 2018 n. 87316, così come al modulo di validazione messo a disposizione delle istituzioni finanziarie, il termine per l’invio delle informazioni relative all’anno 2018 viene individuato nel 20 giugno 2019. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1). 2 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. b) Disciplina normativa di riferimento. Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri di ratifica dell’accordo FATCA”. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di “Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013. 3 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017, prot. n. 90677. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 125650. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2018, prot. n. 87316. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 26 marzo 2019 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente 4

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Il CRS (Common Reporting Standard) e la Direttiva DAC2 rappresentano il quadro normativo per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati membri e Paesi OCSE. Commercialisti e istituti finanziari devono gestire gli obblighi di comunicazione relativi a conti correnti, depositi titoli e altre posizioni finanziarie di soggetti residenti all'estero, con particolare attenzione alla compliance fiscale internazionale e alla prevenzione dell'evasione fiscale transnazionale.

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