Provvedimento AdE In vigore Internazionale

Provvedimento AdE 137/2015

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137. - Approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015

Pubblicato: 01/01/2015 In vigore dal: 01/01/2015 Documento ufficiale

Quali sono i soggetti legittimati a presentare l'istanza di regolarizzazione secondo la Convenzione tra l'Italia e la Santa Sede, e quali sono i termini e le modalità di presentazione?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 137/2015 disciplina la regolarizzazione delle posizioni fiscali per specifiche categorie di soggetti residenti in Italia che hanno detenuto attività finanziarie presso enti vaticani. Per le persone fisiche, possono presentare istanza esclusivamente i chierici, i membri degli Istituti di Vita Consacrata, i dignitari e gli impiegati della Santa Sede che percepiscono redditi ivi indicati. Per i soggetti giuridici, la facoltà è riservata agli Istituti di Vita Consacrata e agli enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana. Le istanze devono essere presentate all'Autorità competente della Santa Sede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione (15 ottobre 2016), che provvede successivamente alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate tramite canale FTP entro il 270° giorno. La presentazione avviene mediante modelli specifici approvati dal provvedimento, diversificati per tipologia di soggetto. Le istanze si considerano presentate al momento della conclusione della ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, attestata da apposita ricevuta telematica rilasciata entro cinque giorni lavorativi. È consentita l'integrazione o correzione dell'istanza originaria presentando una nuova richiesta con apposita selezione entro i medesimi termini.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137. - Approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015

Testo normativo

Prot. n. 2016/ 171521 Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137. - Approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. Approvazione del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche dei tracciati dei dati 1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di istanza di definizione per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare le proprie posizioni fiscali per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016, n. 137, avvalendosi delle disposizioni relative ai periodi pregressi (dal 2010 al 2013) ed al periodo transitorio (2014 e 2015), contenute negli articoli 3, 4 e 10 della citata Convenzione. 1.2. Sono approvate le specifiche tecniche dei tracciati dei dati contenuti nei modelli di cui al punto 1.1., per la trasmissione tramite canale File Transfer Protocol (FTP). 1.3. I modelli di cui al punto 1.1., denominati “Istanza di definizione – Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana” e diversificati per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sono composti dal frontespizio, contenente l’informativa sul 2 trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente e dal quadro per l’indicazione delle informazioni rilevanti per la corretta individuazione delle attività finanziarie detenute, per la determinazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e, ove dovute, delle relative imposte. 2. Utilizzo del modello 2.1. Il modello di istanza di definizione per le persone fisiche può essere presentato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lett. a) della Convenzione, esclusivamente dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie: - chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica; - dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati. 2.2. Il modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche può essere presentato esclusivamente dalle persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lett. b) della Convenzione (Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana). 3. Reperibilità del modello 3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento. 4. Modalità e termini di presentazione del modello 4.1. I soggetti indicati al punto 2, entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione presentano l’istanza debitamente compilata e sottoscritta all’Autorità competente della Santa Sede, che provvede alla trasmissione telematica della stessa, tramite canale FTP, all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. 4.2. L’Autorità competente della Santa Sede incaricata della trasmissione telematica rilascia al soggetto interessato un esemplare cartaceo del 3 modello predisposto informaticamente, nonché gli estremi identificativi della ricevuta di cui al successivo punto 5, rilasciata dall’Agenzia delle entrate per attestare l’avvenuta ricezione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo. 4.3. L’Autorità competente della Santa Sede provvede con cadenza quindicinale a trasmettere all’Agenzia delle entrate, tramite canale FTP, il flusso delle istanze ricevute ai sensi del precedente punto 4.1. 4.4. Le istanze, contenute nel flusso di cui al punto precedente, si considerano presentate nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. 4.5. È consentita l’integrazione dell’istanza per rettificare quella originaria, qualora la stessa sia stata validamente trasmessa, presentando all’Autorità competente della Santa Sede entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione una nuova istanza debitamente compilata e sottoscritta, in cui è barrata la casella “Integrativa/Correttiva”. L’Autorità competente della Santa Sede provvede alla trasmissione telematica, tramite canale FTP, della stessa all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In caso di richiesta originaria trasmessa dopo il 265° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, l’invio dell’istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta di cui al punto 5.1. 5. Ricevuta di presentazione del modello 5.1. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione del flusso delle istanze di cui al punto 4.3. mediante una ricevuta che, salvo cause di forza maggiore, è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate. 5.2. Le istanze contenute nel flusso di cui al punto 4.3. si considerano non trasmesse e, conseguentemente, risulteranno scartate, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: - mancato riconoscimento del soggetto tenuto ad effettuare la trasmissione telematica ai sensi del punto 4.1.; - mancato riconoscimento del codice di autenticazione rilasciato all’Autorità competente della Santa Sede, tenuta alla trasmissione telematica; - codice fiscale del soggetto istante formalmente errato o non presente in 4 anagrafe tributaria; - mancata selezione della casella “Integrativa/Correttiva”, nel caso in cui risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio; - selezione della casella “Integrativa/Correttiva”, nel caso in cui non risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio. 5.3. Le circostanze elencate nel punto precedente sono comunicate, tramite ricevuta per via telematica, all’Autorità competente della Santa Sede, affinché la stessa possa provvedere ad effettuare la corretta trasmissione. 5.4. Nella ricevuta di cui al punto 5.1. viene riportata l’elencazione delle istanze validamente trasmesse e di quelle scartate, con evidenziazione del codice fiscale dei soggetti richiedenti. Viene inoltre indicata l’informazione degli importi dovuti relativamente ad ogni singola istanza valida nonché del totale degli importi dovuti riferiti a tutte le istanze valide contenute nel flusso. 6. Documentazione a corredo dell’istanza e modalità di presentazione 6.1. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione, l’istanza di definizione presentata secondo le modalità di cui al punto 4, è corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione: - il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura; - l’ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività; - l’ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione. Nell’allegato n. 4 al presente provvedimento è fornito uno schema per la redazione della documentazione di accompagnamento, distinto in ragione della tipologia di attività finanziaria detenuta (conti correnti; depositi vincolati; custodia titoli; gestioni patrimoniali; altro) e con evidenziazione degli importi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie. 6.2. L’Autorità competente della Santa Sede provvede alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, tramite canale FTP, della documentazione di accompagnamento di cui al precedente punto entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Nella sola ipotesi d’istanza trasmessa dopo il 265° giorno dalla data di entrata in 5 vigore della Convenzione, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta. 6.3. L’Autorità competente della Santa Sede provvede a trasmettere all’Agenzia delle entrate, tramite canale FTP, il flusso della documentazione di accompagnamento relativo alle istanze trasmesse telematicamente ai sensi del punto 4.3., e ricomprese nell’elenco delle richieste valide di cui al punto 5.4. L’inoltro del flusso documentale va effettuato dall’Autorità competente della Santa Sede entro trenta giorni dalla trasmissione telematica del flusso di istanze, di cui al punto 4.3., cui la documentazione stessa si riferisce. Nel flusso documentale deve essere evidenziato il relativo codice flusso delle istanze, con specificazione della data in cui lo stesso è stato trasmesso. 6.4. Ai fini della predisposizione del flusso documentale, ciascuna documentazione riepilogativa di accompagnamento presente nel flusso va inserita in una specifica cartella, contenente i file in formato “PDF” redatti sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 al presente provvedimento e distinti in ragione della tipologia di attività finanziaria detenuta. Ogni cartella contenente la documentazione di accompagnamento deve essere denominata con il codice fiscale del contribuente, seguita da underscore e progressivo numerico (1 in caso di primo inoltro di documentazione relativa al soggetto istante). Il progressivo numerico consente di individuare in ordine cronologico gli eventuali successivi invii di documentazione, da inoltrare comunque entro il termine previsto al punto 6.2., effettuati per integrare o correggere la documentazione riepilogativa di accompagnamento precedentemente inoltrata. 7. Modalità di pagamento 7.1. I versamenti delle somme dovute per regolarizzare le posizioni fiscali relative ai periodi pregressi e al periodo transitorio, che confluiscono in uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vanno effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della stessa. 7.2. In attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della Convenzione, per ogni flusso di istanze trasmesso ai sensi del punto 4.3. l’Autorità competente della Santa Sede provvede ad effettuare un bonifico alla Banca d’Italia, che confluisce nello specifico capitolo di bilancio di cui al punto precedente. Tale bonifico va effettuato con cadenza quindicinale, entro il termine previsto per l’inoltro del flusso di istanze, di cui al punto 4.3., successivo a quello cui il bonifico stesso si riferisce. 7.3. L’importo di ciascun bonifico deve corrispondere al totale degli importi dovuti, indicato ai sensi del punto 5.4. nelle ricevute rilasciate dall’Agenzia delle entrate, relativi a tutte le istanze valide contenute nel flusso cui il 6 bonifico si riferisce. Nella causale del bonifico deve essere evidenziato il relativo codice flusso delle istanze, con specificazione della data in cui lo stesso è stato trasmesso. 7.4. In deroga al punto 7.2. l’Autorità competente della Santa Sede provvede ad effettuare entro il 20/01/2017 tutti i bonifici relativi ai flussi delle istanze di cui al punto 4.3., trasmessi nell’arco del 2016. Anche per tali versamenti, si applicano le disposizioni contenute nel precedente punto 7.3. 7.5. In caso di incongruenza tra l’importo del singolo bonifico effettuato dall’Autorità competente della Santa Sede e l’importo indicato in base al punto 5.4. nella ricevuta relativa al flusso istanze cui il bonifico si riferisce, l’Agenzia delle entrate comunica all’Autorità competente della Santa Sede la necessità di integrazione delle somme fino a concorrenza dell’importo dovuto tramite un ulteriore bonifico. Solo a seguito della effettuazione, entro il termine di cui al punto 7.1., di tale bonifico integrativo, nella cui causale deve essere evidenziato il codice flusso istanze a cui l’integrazione del versamento di riferisce, la regolarizzazione delle posizioni relative alle istanze presenti nel flusso può intendersi perfezionata, con la conseguente produzione degli effetti previsti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione. ************************** Motivazioni Il presente provvedimento è emanato in attuazione della legge 7 luglio 2016, n. 137, che ha ratificato la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, siglata nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015. La Convenzione, oltre a disciplinare lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra le autorità competenti dei due Stati recependo il più aggiornato standard internazionale (articolo 26 del Modello OCSE) in materia, e ad istituire a regime un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia, ha previsto per tali contribuenti una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge 15 dicembre 2014, n. 186, per le annualità di imposta fino al 2015. In particolare, l’articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio). Al fine di dare attuazione alla Convenzione, il presente provvedimento approva i modelli di istanza di definizione, diversificati per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le relative istruzioni e specifiche tecniche, le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione, 7 nonché le modalità di pagamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione. Vengono inoltre esplicitati gli adempimenti che effettuerà l’Autorità competente della Santa Sede e disciplinati quelli di competenza dell’Agenzia delle entrate, necessari a rendere attuabili le suddette disposizioni della Convenzione inerenti la regolarizzazione fiscale ivi disciplinata. Il provvedimento si compone di n. 4 allegati: 1) modello di istanza di definizione per le persone fisiche e relative istruzioni; 2) modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e relative istruzioni; 3) specifiche tecniche dei dati contenuti nei modelli di istanza di definizione e delle ricevute che attestano l’avvenuta trasmissione; 4) format per la redazione della documentazione di accompagnamento all’istanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico 8 delle imposte sui redditi; Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; disciplina in tema di monitoraggio fiscale; Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni: riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio; Legge 7 luglio 2016, n. 137: ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007, ed entrata in vigore il 15 ottobre 2016. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 18/10/2016 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Firmato digitalmente

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La regolarizzazione fiscale secondo la Convenzione Italia-Santa Sede riguarda la definizione delle posizioni tributarie relative ai periodi pregressi (2010-2013) e al periodo transitorio (2014-2015), con modalità di presentazione telematica e versamento delle imposte dovute. Commercialisti e consulenti che assistono enti ecclesiastici e soggetti vaticani devono conoscere i termini perentori di presentazione, le specifiche tecniche di trasmissione FTP, la documentazione di accompagnamento obbligatoria e le modalità di pagamento tramite bonifico alla Banca d'Italia, nonché gli effetti della regolarizzazione in termini di definizione delle controversie fiscali e di non assoggettabilità a ulteriori accertamenti.

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