Provvedimento AdE In vigore Internazionale

Provvedimento AdE 125650/2014

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2015 e aggiornamento degli allegati. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017

Pubblicato: 01/01/2014 In vigore dal: 01/01/2014 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità per la trasmissione dei dati CRS/DAC2 da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 125650/2014 (modificato nel 2018) disciplina come le banche e gli intermediari finanziari italiani devono comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni sui conti finanziari dei clienti, secondo lo standard internazionale CRS (Common Reporting Standard) e la Direttiva DAC2 dell'UE. Questo sistema serve a contrastare l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio automatico di dati tra le autorità fiscali dei diversi Paesi. Per l'anno 2017, il termine di trasmissione è fissato al 20 giugno 2018. Le istituzioni finanziarie devono comunicare dati su ogni persona oggetto di comunicazione e sui relativi conti, incluse le informazioni su entità non finanziarie passive controllate da soggetti rilevanti. Il provvedimento prevede inoltre una finestra di 30 giorni dalla scadenza del termine per effettuare integrazioni, correzioni o nuovi invii: i dati trasmessi entro questo periodo vengono inviati alle autorità estere entro il 30 settembre, mentre quelli trasmessi oltre il trentesimo giorno seguono una procedura successiva. Le modalità tecniche di compilazione e trasmissione sono specificate negli allegati, che possono essere aggiornati dall'Agenzia delle entrate mediante pubblicazione sul suo sito internet.

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Riferimento normativo

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2015 e aggiornamento degli allegati. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017

Testo normativo

Prot. n. 87316/2018 Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2015 e aggiornamento degli allegati. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone 1. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017 1.1. In relazione alle comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017, la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2017 è effettuata entro il 20 giugno 2018. 1.2. Ogni riferimento ai termini di cui al punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017 è da intendersi, per le informazioni relative all’anno 2017, al termine di cui al punto 1.1. del presente provvedimento. 2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017 e aggiornamento degli allegati tecnici 2.1. A partire dalle comunicazioni contenenti le informazioni relative all’anno 2017, i punti 6.3 e 6.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017 sono sostituiti dai seguenti: “6.3. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, il soggetto obbligato, anche a seguito di una ricevuta di scarto, può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, secondo le modalità tecniche previste nell’allegato recante «Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati». 6.4. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al punto 3 viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione entro il 30 settembre dello stesso anno. La trasmissione di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il trentesimo giorno dal termine di cui al punto 3 viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione in una fase successiva.” 2.2 L’allegato al presente provvedimento sostituisce l’allegato n. 2 “Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati” al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017. 2.3. Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte degli operatori finanziari italiani in attuazione della normativa CRS/DAC2, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni all’allegato al presente provvedimento “Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati” o all’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Motivazioni La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 nonché gli accordi sottoscritti in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010, ovvero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio automatico di informazioni 2 finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione (c.d. “Common Reporting Standard” o “CRS”) al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale. Al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione. Il presente provvedimento interviene sui termini previsti dal precedente provvedimento n. 125650 del 4 luglio 2017. In particolare, per tenere conto degli aggiornamenti della rete di accordi internazionali rilevanti ai fii dello scambio di informazioni sui conti finanziari, il termine per l’invio delle informazioni relative all’anno 2017 viene individuato nel 20 giugno 2018. Inoltre, viene previsto un maggiore intervallo temporale (30 giorni anziché 15) per effettuare integrazioni o correzioni secondo le modalità previste per il trattamento delle “comunicazioni nei termini” di cui all’allegato recante le “Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati”, anch’esso aggiornato. Eventuali successivi aggiornamenti di detto allegato e dell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017 possono essere adottati mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ciò al fine di accelerare il processo di messa a disposizione in favore degli operatori finanziari della documentazione ausiliaria alla predisposizione e all’invio della comunicazione. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4). 3 Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. b) Disciplina normativa di riferimento. Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri di ratifica dell’accordo FATCA”. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di “Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere 4 favorevole con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017, prot. n. 90677. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 125650. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 24 aprile 2018 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente Allegati: 1. Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati (versione 1.1) 5

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Il CRS (Common Reporting Standard) e la Direttiva 2014/107/UE (DAC2) rappresentano il quadro normativo per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli Stati membri e i Paesi OCSE. Commercialisti e responsabili compliance delle istituzioni finanziarie devono gestire gli obblighi di comunicazione, i tracciati XML, la corretta identificazione dei soggetti rilevanti e le entità non finanziarie passive, rispettando i termini di trasmissione e le procedure di correzione previste dal provvedimento.

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