Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia. Cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.
Quali sono le principali conseguenze dell'abrogazione della mobilità ordinaria e della disoccupazione speciale per l'edilizia a partire dal 1° gennaio 2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 99/2017 comunica l'abrogazione di due importanti trattamenti di sostegno al reddito per i disoccupati involontari: l'indennità di mobilità ordinaria e il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia. Questa abrogazione, disposta dalla legge 92/2012, entra in vigore il 1° gennaio 2017 e comporta la cessazione immediata dell'obbligo di versamento dei relativi contributi di finanziamento da parte dei datori di lavoro. I contributi interessati sono: il contributo ordinario di mobilità (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo d'ingresso alla mobilità e il contributo aggiuntivo per il trattamento speciale nell'edilizia (0,80%). Per le aziende che hanno già versato anticipazioni del contributo d'ingresso per licenziamenti effettuati entro il 30 dicembre 2016, è previsto il diritto al recupero integrale delle somme anticipate mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, utilizzando il codice "G800" a partire dalla denuncia UniEmens di gennaio 2017. Inoltre, vengono abrogate tutte le disposizioni che prevedevano incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con effetto per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 in poi.
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Riferimento normativo
Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia. Cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.
Abrogazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 11-01-2017
Messaggio n. 99
OGGETTO: Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione
speciale per l’edilizia. Cessazione dell’obbligo di versamento della
relativa contribuzione di finanziamento. Recupero delle somme
versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla
mobilità.
Abrogazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità.
Premessa.
Come noto, l’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha
disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in
caso di disoccupazione involontaria:
indennità di mobilità ordinaria;
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 - 19 della legge 6
agosto 1975 n. 427.
In materia, si veda la circolare n. 2/2013.
La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di
mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì
espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità.
1. Cessazione dell’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di
disoccupazione speciale nell’edilizia.
L’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dalla medesima data del 1° gennaio
2017, la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c.
2, lett. a), legge n. 223/91);
contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della
retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).
Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi
sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione, salvo
quanto di seguito indicato.
A partire da gennaio 2017, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens
saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.
2. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d'ingresso
alla mobilità.
Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della
legge 223/91 ed adottato liceziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al
versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016,
i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co.
4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.
Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il
diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.
Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in
analogia con quanto disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91.
In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima
denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”,
avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.
Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del
contributo di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12. A tale riguardo, si ricorda che nei casi in
cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo
sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.
3. Abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità.
Come già indicato nella circolare n. 137/2012, gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e
4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro
naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre
2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla
suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre
2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione
del lavoratore nelle liste di mobilità.
Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base
delle previsioni normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio
contributivo di cui agli articoli 8 e 25, comma 9, della legge 223/1991 con riferimento alle
assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato
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Il Messaggio INPS 99/2017 è il riferimento normativo per l'abrogazione della mobilità ordinaria, della disoccupazione speciale edilizia e dei relativi obblighi contributivi. Datori di lavoro, commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere la cessazione dei versamenti contributivi (contributo ordinario di mobilità 0,30%, contributo d'ingresso, contributo aggiuntivo 0,80%), le procedure di conguaglio con codice G800, e l'eliminazione degli incentivi all'assunzione da liste di mobilità. La normativa interessa direttamente le denunce UniEmens e le gestioni contributive a partire dal 1° gennaio 2017.
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