Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 828/2017

nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.

Pubblicato: 23/02/2017 In vigore dal: 23/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i requisiti per fruire del congedo obbligatorio per i padri nel 2017 in caso di nascita o adozione/affidamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 828/2017 proroga il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti) avvenuti nell'anno solare 2017. Il congedo consiste in due giorni lavorativi, fruibili anche in modo non continuativo, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio o all'ingresso del minore in famiglia o in Italia. La disciplina applicabile è quella del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012.

Per quanto riguarda le modalità operative, esistono due percorsi diversi a seconda di chi eroga l'indennità: i lavoratori presso i quali l'INPS paga direttamente l'indennità devono presentare domanda all'Istituto, mentre i lavoratori presso i quali il datore di lavoro anticipa l'indennità devono comunicare per iscritto al datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di domanda INPS. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro comunicherà successivamente all'INPS le giornate fruite tramite il flusso Uniemens.

Un aspetto rilevante per le aziende è che il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per il 2017 e quindi non può essere fruito né indennizzato. Di conseguenza, non devono essere presentate domande all'Istituto per tale tipologia di congedo, né devono essere comunicate in Uniemens assenze con causale MA9 o importi con causale L061 relativi al congedo facoltativo.

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Riferimento normativo

nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.

Testo normativo

Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione centrale Entrate e Recupero crediti Roma, 24-02-2017 Messaggio n. 828 OGGETTO: nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017) si rappresenta che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017. Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013. Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto. A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all’Istituto e, per tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare INPS n.40/2013. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 828/2017 disciplina il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, un istituto di protezione della maternità e paternità regolato dalla legge 92/2012. Commercialisti e responsabili risorse umane devono distinguere tra congedo obbligatorio (prorogato nel 2017) e congedo facoltativo (non prorogato), gestendo correttamente le comunicazioni Uniemens e le domande INPS secondo le modalità di anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro.

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