Quali certificati di residenza fiscale bulgari sono validi per ottenere l'esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni secondo la convenzione italo-bulgara?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 612/2020 chiarisce come applicare la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria per i pensionati che risiedono in Bulgaria. La normativa si applica alle pensioni pagate da enti INPS ai non residenti in Italia e riguarda i pensionati delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati che desiderano evitare la doppia tassazione. In pratica, il pensionato deve presentare una certificazione di residenza fiscale rilasciata dall'Autorità fiscale bulgara utilizzando il modulo EP-I o documentazione equivalente. Tuttavia, l'INPS specifica che sono validi solo i certificati che attestano espressamente la qualità di "residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e Bulgaria", e non quelli che certificano la semplice residenza fiscale secondo la normativa interna bulgara. Questo aspetto è rilevante perché le due certificazioni hanno valore diverso: la prima verifica il rispetto di tutte le condizioni previste dalla convenzione bilaterale, mentre la seconda attesta solo i requisiti della legge bulgara interna, risultando insufficiente per l'esenzione dall'imposta italiana.
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Riferimento normativo
Applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Bulgaria (legge 29 novembre 1990, n. 389)
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 18-02-2020
Messaggio n. 612
Allegati n.1
OGGETTO: Applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in
vigore tra Italia e Bulgaria (legge 29 novembre 1990, n. 389)
Le pensioni pagate ai non residenti in Italia da enti che hanno sede in Italia o da
organizzazioni stabilmente operanti nel nostro Stato sono imponibili in linea generale in Italia.
Tuttavia, con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul
reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute da parte di Strutture territoriali in merito
alle certificazioni allegate alle domande dirette ad ottenere la detassazione di pensioni italiane
delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, in applicazione della convenzione italo-bulgara
per evitare le doppie imposizioni fiscali, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il pensionato che risiede all'estero in uno dei Paesi con cui l'Italia ha stipulato una convenzione
contro le doppie imposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente, può chiedere alla Struttura INPS che ha in gestione la prestazione l'applicazione della
normativa prevista dalla specifica convenzione.
A tal fine il pensionato può utilizzare l'apposito modulo della serie “EP-I” disponibile nella
sezione “Tutti i moduli” del sito dell’Istituto.
Il modulo, predisposto unilateralmente dall’Italia, contiene una sezione in cui l’Autorità fiscale
del Paese di residenza del pensionato deve attestare che il richiedente è fiscalmente residente
nel Paese secondo quanto previsto dalle specifiche norme della convenzione contro la doppia
imposizione fiscale tra detto Paese e l’Italia.
Tuttavia, alcune Autorità fiscali estere non utilizzano il suddetto modulo “EP-I”, ma
predispongono l’attestazione adoperando la propria modulistica.
In proposito si chiarisce che l’Autorità fiscale bulgara rilascia due tipologie di certificati di
residenza fiscale:
1. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per
evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato
straniero;
2. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi dell’articolo 4 della legge
interna bulgara sui redditi delle persone fisiche.
Il certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per evitare la
doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero viene
rilasciato a seguito della verifica della sussistenza per la parte bulgara di tutte le condizioni
previste dalla convenzione di cui si chiede l’applicazione.
Al contrario, il certificato di cui al precedente punto 2 attesta solamente la ricorrenza delle
condizioni per essere considerato residente fiscalmente ai fini della normativa bulgara.
Per quanto sopra esposto, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno considerare utili al
buon esito delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensioni delle gestioni
previdenziali dei lavoratori privati soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità
di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra
l’Italia e la Repubblica di Bulgaria. Per facilitare tale attività istruttoria si allega, a titolo
meramente esemplificativo, un certificato rilasciato dall’Agenzia Nazionale delle Entrate Bulgara
che contiene espressamente il riferimento alla vigente convenzione italo-bulgara per qualificare
il soggetto come residente fiscale (Allegato n. 1) e, in quanto tale, può essere utilmente
prodotto a supporto della domanda di applicazione della suddetta convenzione bilaterale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria (legge 29 novembre 1990, n. 389) è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti che assistono pensionati esteri nella gestione della tassazione internazionale, in particolare per quanto riguarda la residenza fiscale, l'esenzione dall'imposizione e l'applicazione dei trattati bilaterali. I professionisti devono distinguere tra certificati di residenza fiscale convenzionale e certificati di residenza secondo la normativa interna, poiché solo i primi consentono l'accesso ai benefici della convenzione e l'esenzione dalle imposte italiane sulle pensioni.
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