Quali sono i poteri di rappresentanza e di stipula dei contratti attribuiti ai dirigenti INPS secondo il Messaggio 579/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 579/2017 chiarisce che i dirigenti dell'Istituto, in base al loro ruolo organizzativo, dispongono di autonomi poteri di spesa e di gestione delle strutture a loro affidate. Questo significa che i dirigenti possono stipulare atti negoziali (contratti, mutui ipotecari e altri accordi) direttamente in nome dell'INPS, senza necessità di procure speciali dal Presidente, purché l'atto rientri nelle loro competenze specifiche. La norma si applica a tutti i dirigenti dell'Istituto secondo le funzioni previste dal Regolamento di Organizzazione e dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche.
In pratica, i dirigenti devono dimostrare al momento della stipula che l'atto negoziale rientra nella loro sfera di competenza, fornendo prova del loro potere di rappresentanza attraverso il rapporto di immedesimazione organica con l'ente. Per quanto riguarda la rappresentanza processuale (in giudizio), i Direttori centrali, regionali e metropolitani hanno il potere di rappresentare l'INPS nelle controversie afferenti alle loro strutture, potendo anche rilasciare procure speciali agli avvocati quando necessario.
Rimangono invece di competenza esclusiva del Presidente i procedimenti di particolare rilevanza, come quelli riguardanti questioni di indirizzo politico-amministrativo, procedimenti costituzionali e europei, controversie penali, e incarichi agli avvocati del libero foro. La norma ha abrogato le precedenti procedure di procura, semplificando l'operatività amministrativa dell'Istituto.
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Riferimento normativo
Espletamento dell’attività gestionale da parte dei dirigenti e rappresentanza processuale dell’Istituto – Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Generale
Roma, 06-02-2017
Messaggio n. 579
OGGETTO: Espletamento dell’attività gestionale da parte dei dirigenti e
rappresentanza processuale dell’Istituto – Istruzioni operative
Con le determinazioni presidenziali n. 89 del 30 giugno 2016 - così come modificata dalle
determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016 - e n. 110 del 28 luglio
2016 – come modificata dalla determinazione n. 13 del 24 gennaio 2017- sono stati adottati,
rispettivamente, il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto ed il nuovo Ordinamento
delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS.
In base alle disposizioni contenute nei predetti atti organizzativi nonché nella normativa di
rango primario (decreti legislativi 165/2001 e 150/2009), ferma la rappresentanza legale
dell’INPS, ex lege attribuita al Presidente, i dirigenti dell’Istituto, titolari del potere di gestione
delle Strutture a cui sono preposti, esercitano, nell’ambito delle medesime e nel rispetto degli
atti adottati dagli Organi di governance competenti, autonomi poteri di spesa e di
organizzazione e dispongono, a tal fine, delle risorse finanziarie; tutto ciò, nell’ambito delle
funzioni individuate dall’art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, per i dirigenti di uffici
dirigenziali di livello generale e, dal successivo art. 17, per i dirigenti di livello non generale.
In base alle norme citate, i dirigenti (pur non avendo una rappresentanza generale dell’ente),
limitatamente alla sfera di loro esclusiva competenza, rappresentano verso l’esterno l’ente di
appartenenza e ciò non solo ed unicamente nell’adozione di atti/provvedimenti amministrativi
ma anche nello svolgimento di tutte le attività funzionali (ivi comprese quelle negoziali)
afferenti alle relative attribuzioni; in particolare, è da ritenersi attribuito ex lege ai dirigenti
anche il potere di intervenire nella stipula per conto dell’Amministrazione, quale corollario del
principio secondo cui spetta ai dirigenti l’adozione degli atti che “impegnano l’amministrazione
verso l’esterno” (art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001).
Ne discende che i dirigenti sono responsabili di tutto il processo decisionale relativo agli atti
negoziali e, precisamente, sono responsabili sia della fase decisionale, ossia della
provvedimento amministrativo con cui si estrinseca la volontà dell’Ente, sia della successiva
fase, consequenziale all’adozione della predetta decisione, dell’impegno di spesa e/o della
stipula del contratto.
Deve ritenersi, altresì, attribuita ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale la
rappresentanza processuale in relazione alle controversie afferenti alle Strutture cui sono
preposti ai sensi dell’art. 16, lett. f) del d. lgs. n. 165/2001 che prevede che i medesimi
“…promuovono e resistono alle liti ed hanno potere di conciliare e transigere….”.
Tutto ciò premesso, si forniscono le seguenti istruzioni operative, attuative degli artt. 5, 36 e
37 del Regolamento di organizzazione dell’INPS.
ATTIVITA’ NEGOZIALE DEI DIRIGENTI
Ai dirigenti, con esclusivo riferimento agli ambiti di competenza individuati e alle funzioni
previste dal Regolamento di Organizzazione e Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche
dell’Istituto, compete il potere, ratione muneris, in virtù dell’atto con il quale ognuno è stato
preposto alla direzione dell’Ufficio di appartenenza, di stipulare gli atti negoziali (ivi compresi i
mutui ipotecari) spendendo il nome dell’Istituto, senza la necessità del rilascio di alcuna
procura speciale da parte del Presidente.
I dirigenti preposti alle Strutture che si trovino a svolgere attività negoziale, dovranno pertanto
dimostrare, in sede di stipula, il proprio potere di rappresentare l’ente – in virtù del rapporto di
immedesimazione organica - fornendo la prova che l’atto che si va a compiere rientra nella
sfera delle loro attribuzioni.
A tal fine si precisa che il Regolamento di Organizzazione e l’Ordinamento delle Funzioni
Centrali e Periferiche dell’Istituto sono pubblicati sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”.
Per quanto sopra, si ritiene cessata l’operatività della procedura di cui al messaggio
INPS.Hermes.01/07/2015.0004509.
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
I Direttori centrali, regionali di livello dirigenziale generale e metropolitani dell’Istituto, sono
titolari ex lege - ai sensi del citato art. 16, lett. f) del d.lgs. 165/2001 - ciascuno per il proprio
ambito di competenza, della rappresentanza processuale e, quindi, del potere di rappresentare
in giudizio l’Istituto nelle controversie afferenti alle Strutture cui sono preposti.
Di conseguenza, è loro attribuito anche il potere di rilasciare le procure speciali alle liti agli
avvocati del ruolo professionale, laddove questi ultimi non possano spendere la procura
generale loro conferita dal Presidente.
In particolare la rappresentanza processuale compete:
(i) ai Dirigenti preposti alle Direzioni centrali dell'INPS - in base alle rispettive
competenze per materia, senza limiti di importo in ordine al valore economico dei giudizi - nei
giudizi e/o procedimenti in cui l'Istituto promuove o resiste a una lite avanti alle Autorità
Giudiziarie di ogni ordine e grado (ivi compresi i TAR);
(ii) ai Dirigenti preposti alle Direzioni regionali e alle Direzioni metropolitane dell'INPS
- in base alle rispettive competenze per materia e territorio, senza limiti di importo in ordine al
valore economico dei giudizi - nei giudizi e/o procedimenti in cui l'Istituto promuove o resiste a
una lite avanti i Tribunali Amministrativi Regionali, ad eccezione delle Direzioni Regionali
Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Con riferimento a queste ultime Direzioni regionali, la
procura speciale sarà rilasciata dal Direttore centrale competente per materia.
Resta di competenza esclusiva del Presidente il conferimento delle procure alle liti, in ordine ai:
a) procedimenti afferenti a questioni relative alle attività di indirizzo politico-amministrativo
dell'Istituto, dovendo intendersi per tali:
- i procedimenti avanti i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato aventi ad
oggetto l'impugnazione espressa di deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di
determinazioni del Presidente o del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, di
regolamenti dell’Istituto a carattere generale;
- i procedimenti avanti la Corte Costituzionale;
- i procedimenti avanti la Corte di Giustizia Europea;
b) procedimenti che, per la loro complessità, coinvolgono, per materia, trasversalmente più
Direzioni centrali dell’Istituto.
Restano di competenza del Presidente - nei procedimenti penali a carico di dipendenti e/o
Organi dell’Istituto - il conferimento, previo parere tecnico del Coordinamento generale legale,
delle procure speciali alle liti per la costituzione di parte civile, per la nomina del difensore
dell’Istituto quando lo stesso risulta persona offesa, del difensore della parte civile nonché la
nomina dei difensori nei giudizi penali dinanzi alla Corte di Cassazione.
Rimane, altresì, di competenza esclusiva del Presidente, il conferimento delle procure alle liti
agli Avvocati del libero Foro, nei casi e con le modalità previsti dal vigente Regolamento per
l’affidamento degli incarichi all’esterno.
Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali non di competenza del Presidente, in
applicazione delle disposizioni speciali di cui all’art. 122, co. 2, c.p.p., la procura speciale per
la costituzione di parte civile nonché la nomina del difensore della persona offesa e della parte
civile potranno essere conferite, previo parere tecnico del Coordinamento Generale Legale o
del Coordinatore legale di sede, dal dirigente della sede o della Direzione metropolitana nella
circoscrizione in cui si procede.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio 579/2017 disciplina i poteri di rappresentanza legale, stipula di contratti e rappresentanza processuale dei dirigenti INPS, affrontando temi come l'immedesimazione organica, i poteri di spesa, la gestione delle strutture dirigenziali, le procure speciali alle liti e la competenza esclusiva del Presidente in materia di atti di indirizzo politico-amministrativo e procedimenti costituzionali.
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