Cosa prevede l'Ordinanza Commissariale n. 41/2017 in materia di regolarità contributiva e congruità della manodopera per le imprese che operano nella ricostruzione post-sisma 2016?
Spiegato da FiscoAI
L'Ordinanza Commissariale n. 41 del 2 novembre 2017 disciplina le verifiche di regolarità contributiva che i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e gli Uffici speciali per la ricostruzione devono effettuare nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori di ricostruzione pubblica e privata nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. La norma introduce due documenti distinti: il DURC ON LINE, che attesta la regolarità contributiva presso INPS, INAIL e Casse Edili in tempo reale tramite portali telematici, e il DURC di congruità, che certifica la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere specifico, rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili territorialmente competenti.
Le verifiche devono essere effettuate in momenti diversi: per la ricostruzione pubblica al momento dell'aggiudicazione e della stipula del contratto; per la ricostruzione privata al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo; in entrambi i casi, alla presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine dei lavori, integrando il DURC ON LINE con il DURC di congruità. L'ordinanza ha superato le precedenti indicazioni che prevedevano l'apertura di specifiche posizioni contributive con codice "7U", consentendo alle imprese che le avevano già attivate di richiederne la cessazione.
La norma rappresenta un intervento di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, garantendo che le imprese operanti nella ricostruzione rispettino gli obblighi contributivi e previdenziali. I criteri specifici di determinazione dell'incidenza della manodopera e le modalità di verifica della congruità sono stati rinviati a una successiva ordinanza del Commissario straordinario, da adottarsi sulla base di un accordo tra le parti sociali, il Ministero del Lavoro e gli enti previdenziali.
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Riferimento normativo
Ordinanza Commissariale 2 Novembre 2017, n. 41. Durc On Line e c.d. Durc di congruità.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 28-12-2017
Messaggio n. 5183
Allegati n.1
OGGETTO: Ordinanza Commissariale 2 Novembre 2017, n. 41. Durc On Line e
c.d. Durc di congruità.
Con l’ordinanza commissariale 2 Novembre 2017, n. 41 (1) (allegato 1), sono state disposte
misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione
pubblica e privata nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
L’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza ha disciplinato, ai predetti fini, gli adempimenti di
competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli Uffici speciali per la
ricostruzione.
In particolare, la norma prevede che questi ultimi, nei confronti dell’impresa esecutrice dei
lavori, verifichino:
per gli interventi di ricostruzione pubblica, al momento dell’aggiudicazione e alla stipula
del contratto, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC ON LINE;
per gli interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di
concessione del contributo,in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal
Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2,
del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il possesso della regolarità contributiva
attestata con il DURC ON LINE;
in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli
stessi, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC ON LINE che dovrà
essere integrata con la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della
manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di
congruità) rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
Il dettato della norma ha operato una chiara distinzione dei documenti, DURC ON LINE e DURC
di congruità, che il RUP e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno negli ambiti di propria
competenza, devono acquisire.
Il Durc On Line, disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione
dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n.
78 (2), è il documento con il quale chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima
impresa, verifica, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, la regolarità
contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili.
La regolarità dell’impresa è attestata secondo i criteri fissati dal predetto decreto attraverso
l’apposito servizio Durc On Line disponibile nei portali dei due Istituti (www.inps.it e
www.inail.it ) (3).
Il DURC di congruità è la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera
impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed
è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/ Edilcassa territorialmente competenti.
A tal fine, l’ordinanza n. 41/2017 ha stabilito che i criteri di determinazione dell’incidenza della
manodopera e di congruità della stessa e le modalità di verifica della congruità dell’incidenza
della manodopera delle Casse Edili ed i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di
congruità saranno disciplinati mediante una successiva ordinanza del Commissario
straordinario del Governo - art. 1, comma 3, sulla base di un apposito accordo sottoscritto
dalle parti individuate al comma 2 del medesimo art. 1. Tale ultimo provvedimento disciplinerà
altresì le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti previsti alle
lettere a) e b) dell’art. 1, comma 1 , dell’ordinanza n. 41/2017.
In ragione delle disposizioni illustrate, con riguardo agli adempimenti di competenza
dell’Istituto relativamente alla verifica di regolarità contributiva effettuata con il Durc On Line,
si devono ritenere superate le indicazioni fornite al punto 4. del messaggio n. 2174 del 25
maggio 2017, con le quali era stata prevista, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di
ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016, l’apertura di
una specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “7U”.
Pertanto, le imprese che hanno già provveduto a richiedere l’attivazione di tali posizioni
potranno chiedere la loro cessazione utilizzando le consuete modalità.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Note:
(1) L’ordinanza 2 Novembre 2017, n. 41 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 2017.
(2) Il decreto ministeriale 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 19
ottobre 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
(3) Circolari Inail n. 61 del 26 giugno 2015 e Inps n. 126 del 26 giugno 2015.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017
Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella
ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017,
all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017,
all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017,
all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed
all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, On. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai
sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato
nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vistala delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vistala delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente
estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade
dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto
2016;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale
prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle
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amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei
programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla
ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On.Paola De Micheli è
stata nominata Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni
di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17
dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo coordina
gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I,
sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
b)l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i
Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma
5, del medesimo decreto legge;
c)l'articolo 2, comma 5, lettera d), il quale prevede che i Vice – Commissari, nell'ambito dei territori di
rispettiva competenza, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli
interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;
d) l'articolo 3, comma 3, primo periodo, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano
la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
e) l'articolo 5 il quale prevede:
- al comma 1 che, ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei
territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario
straordinario provvede, tra l'altro, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la
realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di
ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli
interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante
specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
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- al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri
stabiliti nel decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i
contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1: -
riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi
pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; - gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; - danni alle strutture
private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose; - danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; - oneri sostenuti dai soggetti che abitano
in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per
l'allestimento di alloggi temporanei;
- al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le
modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi
ammessi a contributo;
- al comma 7 che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per
garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e
assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
f) l'articolo 6, il quale detta criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per
la ricostruzione privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori
alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella
Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura
concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo
g) l'articolo 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi
nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del
beneficio, a:
- riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso
produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al
culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino,
per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo
livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da
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un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base
alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o
distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai
sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
- riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico.
Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso;
h) l’articolo 14 il quale stabilisce:
- al comma 4-bis, che, ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4 dello stesso
articolo 14 possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati
all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 34 del decreto- legge, e che in tale ipotesi l’affidamento degli incarichi è consentito
esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità
previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del medesimo decreto legge, in possesso della
necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel
predetto elenco speciale;
- al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza
permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;
i) l’articolo 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 189 del 2016, e dalle Diocesi ai sensi del
medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni
culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite
Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da
un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al
comma 1;
j) l’articolo 30 il quale prevede:
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- al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate
alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e
nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui
all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta
da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
- al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi
attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere
iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli
articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche
per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe.
Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando
di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto
all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche
in tempi celeri;
k) l'articolo 31 il quale prevede:
- al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata
comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori
o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- al comma 2 che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel
mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori
economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 34 per gli incarichi di progettazione e
direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina
la perdita totale del contributo erogato;
- al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione effettuata;
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- al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore
economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì
disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non
superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati
provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30;
- al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione
dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai
lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è
apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento
di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- al comma 6 che, nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa
autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto
deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e
dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo
30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti
sopra indicati;
- al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi
dell'articolo 358 del codice penale;
l) l’articolo 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati
(denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del
Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e
privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,
incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di
importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del
contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che
tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori;
con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali;
m) l'articolo 35 il quale prevede:
- al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione
di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
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dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti
pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di
regolarità contributiva (DURC);
- al comma 2 che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma
1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai
lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi;
- al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di
riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di
versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;
- al comma 4 che le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione
alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i
cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo
della loro dimora e quant'altro ritenuto utile;
- al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli
standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4;
- al comma 6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge,
con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di
quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi;
- al comma 7 che, presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite
apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una
per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al
di fuori;
- al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di
definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione,
prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:
a) l’articolo 23, comma 16, in base al quale “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo
del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche
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sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per
i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla
base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre
di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da
parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.
Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti
di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua
nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”;
b) l’articolo 24, comma 8, in base al quale “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I
predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”;
c) l’articolo 30, comma 4, in base al quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto
di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”;
c) l’articolo 30, comma 5, in base al quale “in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”;
d) l’articolo 30, comma 5-bis, in base al quale “in ogni caso sull'importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”;
e) l’articolo 30, comma 6, in base al quale “in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
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inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 105.”;
f) l’articolo 95, comma 10, in base al quale “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di
natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni
appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”;
g) l’articolo 97, comma 5, in base al quale “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di
costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al
primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri
aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”;
h) l’articolo 105, comma 16, in base al quale “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori
edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del
settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato”;
i) l’articolo 216, comma 4, secondo periodo in base al quale “fino all'adozione delle tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già
emanati in materia”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, e, in particolare:
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a) l’articolo 63, comma 3, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni collaborano per integrare i
procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di
cooperazione;
b) l’articolo 69, comma 1, in base al quale le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e
programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di
rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio
pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che
intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa
nazionale e consultazioni elettorali;
Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della “Riparazione immediata di edifici
e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
successivi, temporaneamente inagibili”;
Vista con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la “Approvazione del Prezzario unico Cratere
Centro Italia 2016”;
Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la “Determinazione del contributo concedibile per
gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a
causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”,
Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della “Delocalizzazione immediata e
temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre
2016”;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli
articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3,
comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2,
dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione il ripristino e la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività
economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la
riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018”;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,
recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico
2017-2018»”;
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Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante “Assegnazione di contributi per spese di traslochi e
depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017”;
Vista l’ordinanza n. 24 del 12 Maggio 2017 recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di
microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di
particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio
edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;
Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017,
recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso
abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016”, misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 189 del 2016, modifiche
all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi
di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9
gennaio 2017, recante «Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016,
recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto
2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi
di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»”;
Vista l’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, recante “Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017,
recante “Misure per la riparazione il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti
o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”, ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante
“delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del
24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”, ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante “Organizzazione
della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto
2016”;
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Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante la disciplina della “Messa in sicurezza delle chiese
danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la
continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”.
Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la
riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti,
dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del
contributo relativo alle spese tecniche”, e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del
comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il
valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in
essere per la ricostruzione pubblica;
Vista l’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,
all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016”;
Vista l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174
del 27 luglio 2016;
Visto il decreto direttoriale della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017, n. 23, recante
“Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da
imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016”;
Visto il “Protocollo d’intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione post sisma
2016” del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall’Associazione Nazionale
Costruttori Edili – Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA
Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL
Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL
Macerata, da CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini – FILCA
CISL Marche, da UIL Marche e dalla Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL
Ancona – Macerata;
Visto il testo dello “Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della
manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016” del 6 – 12 luglio 2017,
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sottoscritto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione
Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Ascoli Piceno, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili –
Sezione di Perugia, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Terni, dall’Associazione
Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Teramo, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione
di L’Aquila, e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL
Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL
Ascoli Piceno, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL
Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Perugia,
dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Terni, dalla
Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Teramo e dalla
Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL L’Aquila, con il quale
è stata sollecitata l’adozione da parte del Commissario straordinario del governo di un’ordinanza
contenente la disciplina della congruità dell’incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di
appalto pubblici e privati inerenti all’attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il verbale dell’incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, i Presidenti
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l’Associazione Nazionale
Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini - FILLEA CGIL,
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini – FILCA CISL e la Federazione Nazionale
Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL e l’INAIL;
Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell’articolo 35 del decreto legge n. 189 del 2016 ed in
considerazione dell’avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio
pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i
principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare nell’attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, prevendo, in
particolare:a) cheil documento unico di regolarità contributiva debba attestare non solo la regolarità
contributiva, ma anche la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere
interessato dai lavori; b)che,ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal decreto legge n. 189 del
2016 e disciplinati dalle ordinanze commissariali, l’impresa esecutrice debba esserein regola con il
documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC) ed in possesso di certificazione relativa alla
congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori
(DURC di congruità); c)l’obbligo di procedere alla verifica della congruità dell’incidenza della
manodopera in occasione della presentazione di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine
degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del
provvedimento di concessione del contributo; d) che il calcolo dell’incidenza della manodopera, nello
specifico cantiere interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali di manodopera,
individuate a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla
classificazione del prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016; e) che la
determinazione dell’indice di incidenza della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento,
sulla base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in fase di progettazione e sulla base
delle percentuali di manodopera rilevate dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori; f) la
qualificazione del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla
Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e sostanziale del certificato di
regolarità contributiva; g) l’istituzione, ove possibile anche attraverso l’implementazione o l’integrazione
della piattaforma informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del governo, di un
sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi
presenti e della loro mobilità sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarità
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riscontrate nonché dell’attuabilità delle normative emanate; h) l’uso di modalità telematiche di
trasmissione della notifica preliminare prevista dall’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
mediante l’impiego di un sistema informatizzato e georeferenziato di cui alla precedente lettera g);
Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di
congruità, i criteri di determinazione dell’incidenza della manodopera e di congruità della stessa, le
modalità di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera da parte della Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario
del governo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 sulla base di un apposito
accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal
Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l'ambito del settore edile;
Vista la legge della Regione Marche 24 ottobre 2016, n. 25, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 120 del 3 novembre 2016, con la quale è stata disposta la incorporazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2017, del Comune di Acquacanina, in Provincia di Macerata, nel contermine Comune di
Fiastra;
Vista la legge della Regione Marche 22 dicembre 2016, n. 34, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 141 del 29 dicembre 2016, con la quale è stata disposta l’istituzione nella Provincia di
Macerata, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, un unico Comune
denominato Valfornace;
Considerato che i Comuni di Acquacanina, di Fiastra, di Pievebovigliana e di Fiordimonte sono inseriti
nell’Allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, che ciascuno di essi risulta essere destinatari, in quanto
inserito nella tabella di cui all’Allegato F dell’ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, di
finanziamenti per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi
dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017 e che, pertanto, appare necessario procedere
all’aggiornamento della tabella di cui all’Allegato F dell’ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno
2017 alla luce delle previsioni contenute nelle leggi della Regione Marche n. 25 del 24 ottobre 2016 e n.
34 del 22 dicembre 2016;
Ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione dei tempi di elaborazione degli studi di
microzonazione sismica di III livello da parte dei professionisti affidatari degli incarichi ai sensi
dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017, individuando quale dies a quo di effettuazione
degli stessi non già la data di conferimento dell’incarico, bensì quello di ultimazione dell’attività di
formazione dei professionisti da parte del Centro per la Microzonazione Sismica, ai sensi della medesima
ordinanza commissariale n. 24 del 2017, in considerazione del fatto che l’attività di formazione
rappresenta il presupposto indispensabile per garantire un’applicazione omogenea degli indirizzi, dei
criteri e degli standard per la microzonazione sismica di III livello nei Comuni interessati dagli eventi
sismici;
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Vista la nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario del governo in data 6 settembre 2017,
con il numero di protocollo CGRTS 0018502, con cui il Presidente del Comitato di Indirizzo del Centro
per la Microzonazione Sismica ha comunicato di aver ultimato, in data 27 luglio 2017, l’attività di
formazione di tutti i professionisti incaricati dell’effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III
livello ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017;
Ritenuto necessario procedere ad una modifica della Tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 13 del
2017, introducendo gli incrementi al costo parametrico per gli interventi di miglioramento sismico degli
edifici costruiti con struttura in cemento armato in opera o con struttura in muratura in ragione dei
maggiori costi che devono essere sostenuti per gli interventi con tale tipologia costruttiva;
Ritenuta la necessità di modificare l’ordinanza n. 21 del 2017, al fine di disciplinare le numerose
situazioni di soggetti e nuclei familiari costretti a sostenere spese per trasloco dalle proprie abitazioni,
oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità pur essendo collocate all’interno di edifici che nel
loro complesso hanno riportato danni per effetto degli eventi sismici classificati con esito AeDES B o C;
Ritenuta la necessità di introdurre una specifica regolamentazione con riguardo alla determinazione
dell’importo a base di gara per l’ipotesi in cui i soggetti attuatori, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo
14 del decreto legge, debbano ricorrere a procedure selettive per l’affidamento degli incarichi di
progettazione degli interventi di ricostruzione pubblica, in modo da conciliare, anche attraverso una
rimodulazione della loro entità, il rispetto delle percentuali minime di contributo erogabile dal
Commissario e delle norme generali in materia di determinazione degli importi a base di gara per i
concorsi di progettazione;
Ritenutala necessità di coordinare le previsioni di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189
del 2016 ed all’articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 alla luce dei criteri di specialità e
della successione delle leggi nel tempo, prevendo che, ai fini dell’approvazione da parte del Commissario
straordinario dei progetti inseriti nell’allegato all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed attuati dalle
Regioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legge n. 189
del 2016, debba essere acquisito il parere della Conferenza regionale prevista dal comma 4 dell’articolo
16 del medesimo decreto legge e non già quello della Conferenza permanente di cui al comma 1 dello
stesso articolo 16;
Vista la nota prot. n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo
CGRST 0017486, con cui il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vicecommissario, ha
provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel
territorio della Regione Lazio;
Visti l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di
coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 relativamente
all’inserimento di tutti gli interventi riportati nella nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 400313
del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, tra quelli
disciplinati dall’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017;
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Rilevato che, per mero errore materiale, nell’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017: a)
non è stato chiaramente individuato il Comune di Posta come luogo di effettuazione dei seguenti
interventi “Sede Comune di Posta”, “Cimitero di Posta Capoluogo”, “Ossario nel cimitero di Bacugno”,
“Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi”; b) non è stato inserito l’intervento
relativo alla “sede comunale” da effettuarsi nel territorio del Comune di Tarano;
Ritenuta la necessità di armonizzare le previsioni di cui all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017 con
quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 189 del 2016;
Visto il verbale della cabina di coordinamento del 28 settembre 2017: a) nel quale il Presidente della
Regione Umbria ha rappresentato che il Comune di Norcia ha richiesto di sostituire l’intervento relativo
al Teatro Civico del medesimo Comune ed inserito nell’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre
2017, con il seguente intervento da effettuarsi nel territorio del medesimo Comune: messa in sicurezza
dell’edificio denominato “La Castellina” sito in Piazza San Benedetto; b) è stata approvata all’unanimità
la richiesta sostituzione;
Vista la nota del Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario, acquisita al protocollo del
Commissario Straordinario CGRTS0019134 del 29 settembre 2017, con cui è stata trasmessa la nota del
Comune di Norcia prot. n. 205304 del 29 settembre 2017 di sostituzione dell’intervento relativo al Teatro
Civico, inserito nell’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, con il seguente intervento da
effettuarsi nel territorio del medesimo Comune: messa in sicurezza dell’edificio denominato “La
Castellina” sito in Piazza San Benedetto;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di
coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 e del 28 settembre 2017;
Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Articolo 1
Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione
pubblica e privata
1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione
pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP),
relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione,
relativamente agli interventi di ricostruzione privata:
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a)verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la
regolarità contributiva (DURC ON LINE): al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, per
gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di
contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del
Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, per gli
interventi di ricostruzione privata;
b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano
che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva
(DURC ON LINE) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione
relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai
lavori (DURC di congruità).
2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione –
Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita
presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, verranno definiti:
a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa
territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere
(DURC di congruità);
c) le modalità calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori
effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere
approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di
apposita analisi;
d) i criteri di congruità della incidenza della mano d'opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività
di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli
indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché
di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti,
3. I contenuti dell’accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un’ordinanza, emessa dal
Commissario straordinario del governo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del
2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno
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altresì disciplinate le conseguenze derivanti in casso di inadempienza risultante dai documenti di cui al
comma 1.
4. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mmi. ed all’articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.
Articolo 2
Modifiche all’ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017.
1. La Tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituita dalla
seguente:
Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del
10%.
Per edifici con struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del
20%.
I costi parametrici per i livelli operativi L1, L2 ed L3 si applicano a tutti gli interventi che riguardano edifici
appartenenti alle Classi d'uso I e II e che, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
447 del 27/12/2016, sono finalizzati a raggiungere una resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori
previsti per le nuove costruzioni.
I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva ma con tipologia
edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa (alberghi, agriturismi, uffici….).
I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.
Articolo 3
Modifiche all’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.
1. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
18
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il contributo di cui all'art. 1 è limitato alle spese effettivamente
sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore
dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimento delle autorità competenti per inagibilità totale
sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subito danni gravi, e
che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano
costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto
degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016. Agli
effetti della presente ordinanza per danni gravi si intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata
all’ordinanza n. 19 del 2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall’Ufficio speciale
per la ricostruzione prima dell’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento
sismico sull’intero edificio”;
b) il comma 3 è soppresso;
2. All’articolo 6 dell’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole “con livello di danno E” sono sostituite dalle parole “con esito di agibilità B, C o
E”;
b) al comma 3: le parole “Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza” sono sostituite
dalle seguenti “Entro la data del 30 novembre 2017”; le parole “esito di esito di agibilità E” sono
sostituite dalle parole “con esito di agibilità B, C o E”.
Articolo 4
Modifica all’ordinanza commissariale n. 24 del 12 Maggio 2017
1. All’art. 7 comma 3 dell’ordinanza n. 24 del 12 Maggio 2017, le parole “Entro 150 giorni
dall’affidamento degli incarichi i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zonazione sismica,
eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli
al Gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei
successivi dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti “Entro 150 giorni (per i comuni appartenenti ai
gruppi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 4, comma 1) ovvero entro 90 giorni, (per i comuni
appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo articolo 4, comma 1), computati a decorrere
dal 27 luglio 2017 ovvero dalla firma del disciplinare di incarico, se avvenuta in data successiva al 27
luglio 2017, i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di microzonazione sismica, eseguono gli studi e li
consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di
cui all’articolo 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni”.
Articolo 5
Modifiche all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017
1. All’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza n. 29 del 9 Giugno 2017 le parole “euro 3.803.400,00” sono
sostituite dalle seguenti “euro 3.758.400,00”.
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
2. La tabella di cui all’Allegato F dell’ordinanza n. 29 del 9 Giugno 2017 è integralmente sostituito dalla
seguente:
REGIONE CODICE COMUNE FINANZIAMENTO AI TIPOLOGIA DI
ISTAT COMUNI AFFIDAMENTO (art. 4,
comma 1)
1 ABRUZZO 66008 Barete € 22.500,00 b)
2 ABRUZZO 66013 Cagnano Amiterno € 22.500,00 b)
3 ABRUZZO 67008 Campli € 35.200,00 b)
4 ABRUZZO 66016 Campotosto € 22.500,00 b)
5 ABRUZZO 66021 Capitignano € 22.500,00 b)
6 ABRUZZO 67010 Castel Castagna € 22.500,00 b)
7 ABRUZZO 67012 Castelli € 22.500,00 b)
8 ABRUZZO 67017 Civitella del Tronto € 35.200,00 b)
9 ABRUZZO 67018 Colledara € 22.500,00 b)
10 ABRUZZO 67022 Cortino € 22.500,00 b)
11 ABRUZZO 67023 Crognaleto € 22.500,00 b)
12 ABRUZZO 67024 Fano Adriano € 22.500,00 b)
13 ABRUZZO 68019 Farindola € 22.500,00 b)
14 ABRUZZO 67026 Isola del Gran Sasso d'Italia € 28.100,00 b)
15 ABRUZZO 66056 Montereale € 28.100,00 b)
16 ABRUZZO 67028 Montorio al Vomano € 35.200,00 b)
17 ABRUZZO 67034 Pietracamela € 22.500,00 b)
18 ABRUZZO 66072 Pizzoli € 28.100,00 b)
19 ABRUZZO 67036 Rocca Santa Maria € 22.500,00 b)
20 ABRUZZO 67041 Teramo € 54.800,00 b)
21 ABRUZZO 67043 Torricella Sicura € 28.100,00 b)
22 ABRUZZO 67045 Tossicia € 22.500,00 b)
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
23 ABRUZZO 67046 Valle Castellana € 22.500,00 b)
24 LAZIO 57001 Accumoli € 15.000,00 c)
25 LAZIO 57002 Amatrice € 15.000,00 c)
26 LAZIO 57003 Antrodoco € 28.100,00 b)
27 LAZIO 57006 Borbona € 22.500,00 b)
28 LAZIO 57008 Borgo Velino € 22.500,00 b)
29 LAZIO 57009 Cantalice € 28.100,00 b)
30 LAZIO 57015 Castel Sant'Angelo € 22.500,00 b)
31 LAZIO 57016 Cittaducale € 35.200,00 b)
32 LAZIO 57017 Cittareale € 22.500,00 b)
33 LAZIO 57033 Leonessa € 22.500,00 b)
34 LAZIO 57037 Micigliano € 22.500,00 b)
35 LAZIO 57051 Poggio Bustone € 22.500,00 b)
36 LAZIO 57057 Posta € 22.500,00 b)
37 LAZIO 57059 Rieti € 48.800,00 b)
38 LAZIO 57060 Rivodutri € 22.500,00 b)
39 MARCHE 44001 Acquasanta Terme € 28.100,00 b)
40 MARCHE 109002 Amandola € 28.100,00 b)
41 MARCHE 43002 Apiro € 22.500,00 b)
42 MARCHE 44005 Appignano del Tronto € 29.850,00 a)
43 MARCHE 44006 Arquata del Tronto € 15.000,00 c)
44 MARCHE 44007 Ascoli Piceno € 48.800,00 b)
45 MARCHE 43004 Belforte del Chienti € 29.850,00 a)
46 MARCHE 109003 Belmonte Piceno € 29.850,00 a)
47 MARCHE 43005 Bolognola € 22.500,00 b)
48 MARCHE 43006 Caldarola € 22.500,00 b)
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
49 MARCHE 43007 Camerino € 35.200,00 b)
50 MARCHE 43008 Camporotondo di Fiastrone € 29.850,00 a)
51 MARCHE 44011 Castel di Lama € 35.200,00 b)
52 MARCHE 43009 Castelraimondo € 28.100,00 b)
53 MARCHE 43010 Castelsantangelo sul Nera € 22.500,00 b)
54 MARCHE 44012 Castignano € 28.100,00 b)
55 MARCHE 44013 Castorano € 22.500,00 b)
56 MARCHE 42013 Cerreto D’esi € 28.100,00 b)
57 MARCHE 43011 Cessapalombo € 22.500,00 b)
58 MARCHE 43012 Cingoli € 40.800,00 b)
59 MARCHE 44014 Colli del Tronto € 28.100,00 b)
60 MARCHE 43014 Colmurano € 29.850,00 a)
61 MARCHE 44015 Comunanza € 28.100,00 b)
62 MARCHE 43015 Corridonia € 40.800,00 b)
63 MARCHE 44016 Cossignano € 29.850,00 a)
64 MARCHE 43016 Esanatoglia € 22.500,00 b)
65 MARCHE 42017 Fabriano € 48.800,00 b)
66 MARCHE 109005 Falerone € 28.100,00 b)
67 MARCHE 43017 Fiastra € 22.500,00 b)
68 MARCHE 43019 Fiuminata € 22.500,00 b)
69 MARCHE 44020 Folignano € 35.200,00 b)
70 MARCHE 44021 Force € 22.500,00 b)
71 MARCHE 43020 Gagliole € 22.500,00 b)
72 MARCHE 43021 Gualdo € 22.500,00 b)
73 MARCHE 43022 Loro Piceno € 22.500,00 b)
74 MARCHE 43023 Macerata € 48.800,00 b)
22
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
75 MARCHE 44027 Maltignano € 22.500,00 b)
76 MARCHE 109011 Massa Fermana € 29.850,00 a)
77 MARCHE 43024 Matelica € 35.200,00 b)
78 MARCHE 43025 Mogliano € 28.100,00 b)
79 MARCHE 109012 Monsapietro Morico € 29.850,00 a)
80 MARCHE 44032 Montalto delle Marche € 29.850,00 a)
81 MARCHE 109013 Montappone € 29.850,00 a)
82 MARCHE 109021 Monte Rinaldo € 29.850,00 a)
83 MARCHE 43032 Monte San Martino € 29.850,00 a)
84 MARCHE 109026 Monte Vidon Corrado € 29.850,00 a)
85 MARCHE 43027 Montecavallo € 22.500,00 b)
86 MARCHE 44034 Montedinove € 22.500,00 b)
87 MARCHE 109014 Montefalcone Appennino € 29.850,00 a)
88 MARCHE 109015 Montefortino € 22.500,00 b)
89 MARCHE 44038 Montegallo € 15.000,00 c)
90 MARCHE 109017 Montegiorgio € 35.200,00 b)
91 MARCHE 109019 Monteleone € 29.850,00 a)
92 MARCHE 109020 Montelparo € 29.850,00 a)
93 MARCHE 44044 Montemonaco € 22.500,00 b)
94 MARCHE 43034 Muccia € 22.500,00 b)
95 MARCHE 44054 Offida € 35.200,00 b)
96 MARCHE 109029 Ortezzano € 29.850,00 a)
97 MARCHE 44056 Palmiano € 22.500,00 b)
98 MARCHE 43035 Penna San Giovanni € 29.850,00 a)
99 MARCHE 43036 Petriolo € 29.850,00 a)
100 MARCHE 43038 Pieve Torina € 22.500,00 b)
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
101 MARCHE 43039 Pioraco € 22.500,00 b)
102 MARCHE 43040 Poggio San Vicino € 29.850,00 a)
103 MARCHE 43041 Pollenza € 35.200,00 b)
104 MARCHE 43045 Ripe San Ginesio € 29.850,00 a)
105 MARCHE 44064 Roccafluvione € 22.500,00 b)
106 MARCHE 44065 Rotella € 29.850,00 a)
107 MARCHE 43046 San Ginesio € 28.100,00 b)
108 MARCHE 43047 San Severino Marche € 40.800,00 b)
109 MARCHE 109036 Santa Vittoria in Matenano € 29.850,00 a)
110 MARCHE 43048 Sant'Angelo in Pontano € 29.850,00 a)
111 MARCHE 43049 Sarnano € 28.100,00 b)
112 MARCHE 43050 Sefro € 22.500,00 b)
113 MARCHE 43051 Serrapetrona € 22.500,00 b)
114 MARCHE 43052 Serravalle del Chienti € 22.500,00 b)
115 MARCHE 109038 Servigliano € 22.500,00 b)
116 MARCHE 109039 Smerillo € 22.500,00 b)
117 MARCHE 43053 Tolentino € 40.800,00 b)
118 MARCHE 43054 Treia € 35.200,00 b)
119 MARCHE 43055 Urbisaglia € 28.100,00 b)
120 MARCHE 43056 Ussita € 22.500,00 b)
121 MARCHE 43058 Valfornace € 22.500,00 b)
122 MARCHE 44073 Venarotta € 22.500,00 b)
123 MARCHE 43057 Visso € 22.500,00 b)
124 UMBRIA 55005 Arrone € 28.100,00 b)
125 UMBRIA 54007 Cascia € 28.100,00 b)
126 UMBRIA 54010 Cerreto di Spoleto € 22.500,00 b)
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
127 UMBRIA 55012 Ferentillo € 22.500,00 b)
128 UMBRIA 55019 Montefranco € 22.500,00 b)
129 UMBRIA 54031 Monteleone di Spoleto € 22.500,00 b)
130 UMBRIA 54035 Norcia € 28.100,00 b)
131 UMBRIA 54042 Poggiodomo € 22.500,00 b)
132 UMBRIA 55027 Polino € 22.500,00 b)
133 UMBRIA 54043 Preci € 22.500,00 b)
134 UMBRIA 54045 Sant'Anatolia di Narco € 22.500,00 b)
135 UMBRIA 54047 Scheggino € 22.500,00 b)
136 UMBRIA 54048 Sellano € 22.500,00 b)
137 UMBRIA 54051 Spoleto € 48.800,00 b)
138 UMBRIA 54058 Vallo di Nera € 22.500,00 b)
Totale € 3.758.400,00
Articolo 6
Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017
1. All’ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “Relativamente agli interventi,
inseriti nell’Allegato A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal precedente articolo 3 e
dal successivo articolo 6 - bis, l’ente pubblico proprietario della Chiesa predispone e invia al
Commissario Straordinario del Governo, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali
interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate”;
b) all’articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: “1-bis Per lo svolgimento dell’attività
di cui al comma 1, l’ente pubblico proprietario può provvedere anche mediante il conferimento di
appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo
le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che
l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di
rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
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b) per importi superiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
1-ter. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attività di progettazione di cui al primo
comma, ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è
determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33
dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
1-quater. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1,
viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del
2016:
a) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Marche– Vicecommissario,
della somma di Euro 40.000,00;
b) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Abruzzo– Vicecommissario,
della somma di Euro 30.000,00;
1-quinquies. L’Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione
del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 1-ter, mediante accredito sulla
contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;
b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del
Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 5, del decreto
legge n. 189 del 2016.
1- sexies. La stazione appaltante provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i
pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 1- quinquies,
trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso
relativa.
1 - septies. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33
dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.”.
c) dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
“ Articolo 6 - bis
Chiese del Fondo Edifici di Culto: Attività di progettazione
1. Relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo Edifici di Culto, inseriti nell’Allegato A della
presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto
attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese stesse, da
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sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14, comma 5,
del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo
le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che
l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di
rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
b) per importi superiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attività di progettazione di cui al primo comma,
ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è
determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33
dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene
disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in
favore della contabilità speciale, prevista dalla lettera b-bis) del comma 6 dell’articolo 15 – bis del
decreto legge n. 189 del 2016 ed intestata all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, della somma di
Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).
5. L’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del Turismo procede alla liquidazione del contributo, come
determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo
articolo 6 - ter.
6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11
luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 6 -ter
Chiese del Fondo Edifici di Culto: Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui
all’articolo 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro
approvazione ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi
relativi agli interventi sulle chiese del Fondo Edifici di Culto, inserite nell’Allegato A della presente
ordinanza.
2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto
esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n.
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
189 del 2016, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dell’articolo 6 della presente
ordinanza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.
3. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al
trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo,
delle somme corrispondenti all’intero contributo riconosciuto, al netto delle somme già trasferite ai sensi
del comma 4 del precedente articolo 6 - bis.
4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 del decreto legge n.
189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici
che realizzano gli interventi secondo le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 6 della presente
ordinanza.
5. Restano ferme le previsioni dell’Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia
della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra
il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016.
6. Con cadenza trimestrale, all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24
agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo provvede a comunicare al
Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente
comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire
l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi sulle chiese del Fondo Edifici di Culto, inserite
nell’Allegato A della presente ordinanza.”.
Articolo 7
Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017
1. All’articolo 4 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017, dopo il comma 2 è aggiunto in
fine il seguente comma: “3. Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni
ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l’importo a base di gara è determinato nel
rispetto dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali
approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario
straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato
in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi
dell’articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il
rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure
di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua
del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il
ribasso recuperato sull’importo a base di gara all’esito dell’affidamento della progettazione”.
Articolo 8
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Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017
1. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti
modificazioni: le parole “edifici scolastici” sono sostituite dalla seguente “edifici”.
2. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole “dalle Regioni,” sono soppresse;
b) al comma 2,il primo periodo è integralmente sostituito dal seguente: “Il Commissario straordinario del
Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della
Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero della Conferenza
regionale, nelle ipotesi previste dal comma 4 del medesimo articolo 16, approva definitivamente il
progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo”.
3. L’Allegato n. 1 all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 è integralmente sostituito dall’Allegato n. 1
alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
Articolo 9
Modifiche all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017
1. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, le parole “con adeguamento
sismico” sono soppresse.
2. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017 è aggiunto infine il seguente
periodo: “Per i beni di cui all’articolo 1, comma 1, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire
il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione
dell'identità culturale del bene stesso”.
Articolo 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1 della presente
ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 3 della presente ordinanza si
provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del
decreto legge n. 189 del 2016, secondo le modalità previste dall’articolo 6 dell’ordinanza commissariale
n. 21 del 28 aprile 2017. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun
Presidente di Regione – Vicecommissario provvede ad integrare la comunicazione previste dall’articolo
6, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 con i dati provvisori relativi alle unità
abitative danneggiate con esito di agibilità B o C.
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3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza si
provvede a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera 1 - bis
del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 6 si provvede con le risorse del
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016,
entro i limiti già previsti dall’articolo 7, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno
2017.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 8 si provvede con le risorse del
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016,
entro i limiti già previsti dall’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza commissariale n. 37 dell’8 settembre
2017.
Articolo 11
Entrata in vigore ed efficacia
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli interventi di ricostruzione pubblica e di
ricostruzione privata realizzati in data successiva all’entrata in vigore dell’ordinanza commissariale
prevista dal comma 3 del medesimo articolo 1.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 2 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.
4. La disposizione contenuta nell'articolo 5 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017.
6. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 38 dell’8 settembre 2017.
7. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è
comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14
marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del
Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
8. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale
(www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
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territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico
del 24 agosto 2016.
On. Paola De Micheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e
dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO 1 ELENCO OPERE PUBBLICHE
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ABRUZZO
ENTE DELOCALIZZAZIONE TIPOLOGIA
RIF Prov INDIRIZZO
PROPRIETARIO INTERVENTO INTERVENTO
GUARDIA MEDICA Frazione Piane
1 TE COLLEDARA Riparazione del danno
INTERCOMUNALE Mavone snc
Sede provvisoria Museo
2 TE CASTELLI Via C. Rosa Riparazione del danno
della Ceramica
Sala polivalente •
3 TE CASTELLI Ambulatorio Via S.P. n. 31/b Riparazione del danno
Medico
Demolizione e
4 TE CORTINO Sede Municipale Frazione Pogliaroli Ricostruzione fuori
sito
ISOLA GRAN
5 TE Pala Isola - Terminal San Gabriele Riparazione del danno
SASSO
MONTORIOAL Piazza Poliseo De
6 TE Sede Municipale Riparazione del danno
VOMANO Angelis n. 28
ROCCA SANTA Centro di aggregazione
7 TE Frazione Fioli Riparazione del danno
MARIA sociale
TORRICELLA Palazzo Mario Capuani Demolizione e
8 TE Sede Municipale
SICURA snc Ricostruzione in Sito
VALLE
9 TE Casa famiglia per minori Frazione S. Vito Riparazione del danno
CASTELLANA
CIVITELLA DEL Sede municipale+ mini Miglioramento
10 TE Corso Mazzini
TRONTO Hotel sismico
Sede Comunale - Palazzo Miglioramento
11 TE TOSSICIA Via Salita del Castello
Marchesale sismico
12 AQ CAMPOTOSTO Locali Protezione Civile Via Roma Adeguamento sismico
Demolizione e
13 AQ CAMPOTOSTO Sede Municipale Piazza della Chiesa n.1 Ricostruzione fuori
sito
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Piazza del Municipio n. Adeguamento sismico
14 AQ PIZZOLI Sede Municipale
13 edificio esistente
Miglioramento
15 AQ CAPITIGNANO Agricampeggio comunale Località Cardito
sismico
Via Duca degli Abruzzi Adeguamento sismico
16 TE BISENTI Sede Municipale
n. 1 edificio esistente
CELLINO Adeguamento sismico
17 TE Sede Municipale Via Rubini n. 3
ATTANASIO edificio esistente
TORANO Palazzo De Gregoris Via Regina Margherita Miglioramento
18 TE
NUOVO Attività sociali e culturali n. 53 sismico
PENNE (PROP. I.T.C.G. "G. Marconi" - Miglioramento
19 PE Via dei Martiri Pennesi
PROVINCIA) Palazzo De Sterlich sismico
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE ABRUZZO
19.919.567,01 €
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE LAZIO
DENTRO CRATERE
COMUNE DI ACCUMOLI
Cimitero di Accumoli CIMITERI
Cimitero di Grisciano CIMITERI
Cimitero di Fonte del Campo CIMITERI
Cimitero di Poggio Casoli CIMITERI
COMUNE DI AMATRICE
ex casa Cantoniera ‐ Struttura ricreativa di ALTRE OO.PP.
valorizzazione territoriale
Museo di Preta ‐ Attrezzatura culturale per finalità BENI CULTURALI
sociali
Area Cimiteriale Capoluogo CIMITERI
Mattatoio Consortile ALTRE OO.PP.
COMUNE DI ANTRODOCO
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Palazzetto dello Sport ALTRE OO.PP.
Cimitero Monumentale CIMITERI
Sede Comunale Protezione Civile ALTRE OO.PP.
Invaso montano in Loc. Cinno ‐ Opera di bonifica ed OPERE DI
irrigazione per allevatori URBANIZZAZIONE
Fontanile in località PISCIGNOLA ‐ Opera di OPERE DI
bonifica ed irrigazione per allevatori URBANIZZAZIONE
Raccordo stradale Rocca Di Fondi ‐ S.S. 17 OPERE DI
URBANIZZAZIONE
Locale Caldaia esterno della Scuola Elementare di ALTRE OO.PP.
Antrodoco
COMUNE DI BORBONA
EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA ‐ Attrezzatura sanitaria ALTRE OO.PP.
comunale
EDIFICIO EX SCUOLA elementare Vallemare ‐ ALTRE OO.PP.
Attrezzatura sanitaria comunale
Via Castelline ‐ consolidamento versante strada OPERE DI
accesso Rione Castelline URBANIZZAZIONE
Ex Scuola Piedimordenti ‐ Edificio Per Promozione ALTRE OO.PP.
turismo
SEDE COMUNALE ALTRE OO.PP.
SERBATOIO CROCIATA ‐ Ripristino funzionalità ALTRE OO.PP.
serbatoio comunale
Centro polifunzionale Piazza Concezio Colandrea ALTRE OO.PP.
Opere Via Venditto ‐ Ripristino muro di sostegno strada OPERE DI
comunale URBANIZZAZIONE
Ponte Via Santa Maria Del Monte OPERE DI
URBANIZZAZIONE
Loc. Vendito ‐ Consolidamento versante su centro OPERE DI
abitato URBANIZZAZIONE
COMUNE DI BORGO VELINO
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Centro Sociale "Noi Insieme" ALTRE OO.PP.
COMUNE DI CITTAREALE
Edificio ex scuola elementare ‐ Locali a servizio ALTRE OO.PP.
comunale
Depuratore Comunale ALTRE OO.PP.
Stalla Sociale a servizio della Comunanza Agraria ALTRE OO.PP.
Trimezzo
Fienile Sociale a servizio della Comunanza Agraria ALTRE OO.PP.
Trimezzo
Terminal Turistico ‐ Stazione sciistica Selvarotonda ALTRE OO.PP.
Cimitero CIMITERI
COMUNE DI LEONESSA
EX SCUOLA ELEMENTARE "LOC. SALA" ‐ Associazione BENI CULTURALI
culturale locale
Ex Convento Santa Lucia ‐ ASL Rieti ambulatori e ALTRE OO.PP.
guardia medica
COMUNE DI MICIGLIANO
Sede Comunale ALTRE OO.PP.
Muri di sostegno e di cinta ‐ Cimitero e Capoluogo. CIMITERI
COMUNE DI POSTA Sede Comune di Posta ALTRE OO.PP.
COMUNE DI POSTA Cimitero di Posta Capoluogo CIMITERI
Ossario nel cimitero di Bacugno CIMITERI
Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa OPERE DI
35
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IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Camponeschi URBANIZZAZIONE
FUORI CRATERE
COMUNE DI ASCREA
cimitero comunale CIMITERI
Cimitero di Stipes CIMITERI
COMUNE DI COLLI SUL
ALTRE OO.PP.
VELINO
SEDE COMUNALE
COMUNE DI CONTIGLIANO
UFFICI COMUNALI ALTRE OO.PP.
EDIFICIO POLIFUNZIONALE PIAZZA FIUME (Centro ALTRE OO.PP.
anziani, ambulatori ecc)
COMUNE DI FARA IN SABINA
Sede Municipale ALTRE OO.PP.
COMUNE DI GRECCIO
Locali per attività culturali e turistico‐ricettive BENI CULTURALI
COMUNE DI ORTE
PALAZZO DELL'OROLOGIO ‐ Sede della polizia locale ALTRE OO.PP.
COMUNE DI ROCCA
SINIBALDA
Ex Chiesa SS. Agapito e Giustino ‐ Attrezzature culturali BENI CULTURALI
comunali
COMUNE DI TARANO Sede comunale ALTRE OO.PP.
COMUNE DI TORRI IN
SABINA
"Casa di Alessio by JUPPITER" ‐ Edificio polifunzionale BENI CULTURALI
comunale
36
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COMUNE DI VARCO SABINO
Sede Comunale ALTRE OO.PP.
PROVINCIA DI RIETI
Autorimessa Caserma Carabinieri di Stimigliano ALTRE OO.PP.
Caserma Carabinieri Collevecchio ALTRE OO.PP.
Muro di sostegno pertinenza Caserma C.C. di Magliano ALTRE OO.PP.
Sabina
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE LAZIO € 28.500.000,00
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE MARCHE
Nr Ente Prov Comune Categoria Opera
Proprietario
1 Comune di AN Cerreto d'Esi Municipi, uffici MUNICIPIO CON ANNESSA TORRE
Cerreto d'Esi comunali, CIVICA
provinciali e di
altri Enti pubblici
2 Assemblea di AN Fabriano Dissesto Serbatoio pensile per acquedotto
Ambito idrogeologico - pubblico
territoriale Risorse idriche
ottimale n.2
"Marche Centro
- Ancona"
3 Comune di AP Appignano del Municipi, uffici Palazzo municipale
Appignano del Tronto comunali,
Tronto provinciali e di
altri Enti pubblici
4 Comune di AP Arquata del Attrezzature Sistemazioni Cimiteri Comunali
Arquata del Tronto cimiteriali
Tronto
37
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5 Autorità di AP Arquata del Dissesto Demolizione e ricostruzione
Ambito Tronto idrogeologico - centrale Capodacqua
territoriale Risorse idriche
ottimale n.5
"Marche Sud -
Ascoli Piceno"
6 Comune di AP Castel di Lama Municipi, uffici Archivio Biblioteca Museo - ex
Castel di Lama comunali, Municipio
provinciali e di
altri Enti pubblici
7 Comune di Colli AP Colli del Tronto Municipi, uffici Nuova Sede Municipale negli
del Tronto comunali, edifici della Ex- Scuola Elementare
provinciali e di "G. Cinaglia"
altri Enti pubblici
8 Comune di AP Comunanza Municipi, uffici SEDE MUNICIPIO E SEDE UNIONE
Comunanza comunali, MONTANA DEI SIBILLINI
provinciali e di
altri Enti pubblici
9 Comune di AP Cossignano Municipi, uffici PALAZZO COMUNALE
Cossignano comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
10 Comune di AP Cossignano Beni culturali MURA CASTELLANE LATO NORD
Cossignano
11 Comune di AP Grottammare Edilizia pubblica - Autorimessa-deposito comunale
Grottammare Altro
12 Comune di AP Maltignano Municipi, uffici COSTRUZIONE NUOVA SEDE
Maltignano comunali, COMUNALE
provinciali e di
altri Enti pubblici
13 Comune di AP Monsampolo del Beni culturali MURA MEDIEVALI
Monsampolo del Tronto
Tronto
38
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14 Comune di AP Montedinove Municipi, uffici PALAZZO COMUNALE
Montedinove comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
15 Comune di AP Montegallo Edilizia socio Municipio, Farmacia,
Montegallo sanitaria Ambulatorio, Ristorante
16 Comune di AP Montegallo Attrezzature CENTRO EDUCAZIONE
Montegallo culturali AMBIENTALE
17 Comune di AP Montemonaco Municipi, uffici PALAZZO MUNICIPALE
Montemonaco comunali,
(1) provinciali e di
altri Enti pubblici
18 Comune di AP Palmiano Municipi, uffici COMUNE DI PALMIANO EX
Palmiano comunali, MOLINO ELETTRICO E UFFICIO
provinciali e di POSTALE
altri Enti pubblici
19 Comune di AP Roccafluvione Municipi, uffici Ex scuola infanzia - attività socio
Roccafluvione comunali, culturali
provinciali e di
altri Enti pubblici
20 Comune di AP Rotella Infrastrutture Interventi di ripristino della
Rotella stradali - viabilità di accesso al centro
Infrastrutture per storico del capoluogo e
la mobilità contestuale riduzione delle zone
rosse.
21 Comune di FM Amandola Beni culturali Chiesa di Sant'Agostino
Amandola
39
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22 Comune di FM Grottazzolina Edilizia pubblica - TEATRO "E. NOVELLI"
Grottazzolina Altro
23 Comune di FM Magliano di Beni culturali Chiesa Madonna di Loreto
Magliano di Tenna
Tenna
24 Comune di FM Massa Fermana Beni culturali RIPARAZIONE DANNI E
Massa Fermana MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CONVENTO FRANCESCANO
25 Comune di FM Monsampietro Municipi, uffici MUNICIPIO
Monsampietro Morico comunali,
Morico provinciali e di
altri Enti pubblici
26 Comune di FM Monte Giberto Beni culturali Riparazione danni sisma 2016
Monte Giberto Torretta Medievale
27 Comune di FM Monte Rinaldo Beni culturali MUSEO ARCHEOLOGICO
Monte Rinaldo
28 Comune di FM Monte Vidon Attrezzature CIMITERO COMUNALE
Monte Vidon Corrado cimiteriali
Corrado
29 Comune di FM Montefalcone Edilizia religiosa CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA
Montefalcone Appennino
Appennino
30 Comune di FM Montefortino Municipi, uffici PALAZZO COMUNALE
Montefortino comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
40
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31 Comune di FM Montefortino Beni culturali POLO MUSEALE PALAZZO
Montefortino(2) LEOPARDI
32 Comune di FM Montegranaro Edilizia pubblica - PALAZZO COMUNALE
Montegranaro Altro
33 Comune di FM Monteleone di Edilizia pubblica - PALAZZO STORICO "EX
Monteleone di Fermo Altro MARCUCCI"
Fermo
34 Comune di FM Montelparo Municipi, uffici PALAZZO COMUNALE
Montelparo comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
35 Comune di FM Monterubbiano Edilizia pubblica - PALAZZO COMUNALE - TORRE
Monterubbiano Altro CIVICA
36 Comune di FM Ortezzano Edilizia pubblica - Ristrutturazione generale in
Ortezzano Altro adeguamento sismico Casa G.
Carboni
37 Comune di Porto FM Porto Municipi, uffici EX GRANAI DI VILLA MURRI
Sant'Elpidio(2) Sant'Elpidio comunali, ADIBITI A UFFICI COMUNALI
provinciali e di
altri Enti pubblici
38 Comune di FM Rapagnano Municipi, uffici MUNICIPIO
Rapagnano comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
39 Comune di Santa FM Santa Vittoria in Municipi, uffici PALAZZO MUNICIPALE
Vittoria in Matenano comunali,
Matenano provinciali e di
altri Enti pubblici
41
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40 Comune di FM Sant'Elpidio a Edilizia pubblica - Palazzo Menghetti
Sant'Elpidio a Mare Altro
Mare
41 Comune di FM Servigliano Edilizia socio ASILO NIDO E CENTRO SOCIO-
Servigliano sanitaria EDUCATIVO RIABILITATIVO
42 Comune di FM Smerillo Municipi, uffici COMUNE DI SMERILLO
Smerillo comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
43 Comune di Torre FM Torre San Edilizia scolastica SCUOLA DELL'INFANZIA
San Patrizio Patrizio
44 Comune di Torre FM Torre San Edilizia religiosa CHIESA S. FRANCESCO
San Patrizio Patrizio
44 Comune di MC Appignano Edilizia pubblica - EDIFICIO EX CIRCOLO CITTADINO
Appignano Altro DI VIA NICOLA MEI
46 Comune di MC Belforte del Municipi, uffici SEDE MUNICIPALE
Belforte del Chienti comunali,
Chienti provinciali e di
altri Enti pubblici
47 Comune di MC Bolognola Edilizia pubblica - PALAZZO PRIMAVERA
Bolognola Altro
48 Comune di MC Camerino Edilizia pubblica - MATTATOIO
Camerino Altro
49 Comune di MC Camporotondo Attrezzature Palestra Comunale con annessi
Camporotondo di Fiastrone sportive servizi
di Fiastrone
50 Comune di MC Castelraimondo Municipi, uffici TORRE DEL CASSERO - MUNICIPIO
Castelraimondo comunali, sede attuale
provinciali e di
altri Enti pubblici
42
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51 Comune di MC Castelsantangelo Edilizia socio Delocalizzazione casa di riposo A.
Castelsantangelo sul Nera sanitaria Paparelli
sul Nera
52 Comune di MC Cessapalombo Attrezzature PALAZZO SIMONELLI
Cessapalombo culturali
53 Assemblea di MC Civitanova Dissesto Torre-serbatoio di accumulo
Ambito Marche idrogeologico - idrico Piazza della Vittoria
territoriale Risorse idriche (Civitanova Alta)
ottimale n.3
"Marche Centro
- Macerata"
54 Comune di MC Colmurano Municipi, uffici Palazzo Municipale e Torre Civica
Colmurano comunali, di San Rocco
provinciali e di
altri Enti pubblici
55 Comune di MC Fiastra Municipi, uffici COMUNE DI FIASTRA
Fiastra comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
56 Comune di MC Fiuminata Municipi, uffici MUNICIPIO
Fiuminata comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
57 Comune di MC Gagliole Edilizia abitativa Edificio adibito ad alloggi ERP
Gagliole
43
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
58 Comune di MC Gualdo Municipi, uffici PALAZZO DEL MUNICIPIO
Gualdo comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
59 Comune di Loro MC Loro Piceno Edilizia socio COMPLESSO EDILIZIO EX
Piceno sanitaria CONVENTO FRANCESCANO CASA
DI RIPOSO - TEATRO - SALA
CONVEGNI - MUSEI
60 Università di MC Macerata Strutture edilizie EX SEMINARIO UNIVERSITÀ DI
Macerata universitarie MACERATA
61 Comune di MC Matelica Municipi, uffici PALAZZO OTTONI
Matelica comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
62 Comune di MC Mogliano Edilizia socio COMPLESSO S. COLOMBA:
Mogliano sanitaria Residenza protetta e Casa di
riposo
63 Comune di MC Monte Cavallo Edilizia pubblica - SEDE COMUNALE
Monte Cavallo Altro
64 Comune di MC Monte San Edilizia socio CASA DI RIPOSO - PORZIONE
Monte San Giusto sanitaria RISTRUTTURATA
Giusto
65 Comune di MC Monte San Edilizia pubblica - EX CONVENTO
Monte San Martino Altro
Martino
44
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66 Comune di MC Montecassiano Municipi, uffici PALAZZO DEI PRIORI
Montecassiano comunali,
provinciali e di
altri Enti pubblici
67 Comune di MC Montecosaro Beni culturali MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA
Montecosaro PARETE SU TEATRO COMUNALE
68 Comune di MC Morrovalle Edilizia abitativa Condominio Palazzo Vicoli
Morrovalle
69 Comune di MC Penna San Municipi, uffici SEDE MUNICIPALE
Penna San Giovanni comunali,
Giovanni provinciali e di
altri Enti pubblici
70 Comune di MC Petriolo Edilizia religiosa Santuario della "Madonna della
Petriolo Misericordia"
27 Comune di Pieve MC Pieve Torina Edilizia religiosa CHIESA DI S.AGOSTINO
Torina
72 Comune di Pieve MC Pieve Torina Edilizia socio MUSEO CASA RIPOSO
Torina sanitaria
73 Comune di MC Pioraco Edilizia sanitaria Casa di riposo per anziani
Pioraco Comunale
74 Comune di MC Pollenza Edilizia religiosa Chiesa Santa Maria della Pace
Pollenza
75 Comune di MC Potenza Picena Municipi, uffici SEDE UFFICIO TECNICO
Potenza Picena comunali, COMUNALE
provinciali e di
altri Enti pubblici
45
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76 Comune di MC Recanati Edilizia scolastica SCUOLA PRIMARIA B. GIGLI (IN
Recanati DISUSO)
77 Comune di Ripe MC Ripe San Ginesio Municipi, uffici ARCHIVIO STORICO COMUNE -
San Ginesio comunali, sede associazioni - officina
provinciali e di comunale
altri Enti pubblici
78 Autorità di MC Sant'Angelo in Dissesto Impianto di trattamento acque
Ambito Pontano idrogeologico - reflue Madonna delle Pietre
territoriale Risorse idriche
ottimale n.4
Marche Centro
Sud
79 ASUR MC Sarnano Edilizia sanitaria DISTRETTO SANITARIO
80 Unione Montana MC Sarnano Edilizia socio UNIONE MONTANA DEI MONTI
Monti Azzurri sanitaria AZZURRI CENTRO GABELLA
NUOVA
81 Comune di Sefro MC Sefro Dissesto OPERA DI PRESA METITI FRAZ.
idrogeologico - AGOLLA
Risorse idriche
82 Comune di MC Serrapetrona Attrezzature Cimitero di Serrapetrona
Serrapetrona cimiteriali
83 Comune di MC Serravalle di Municipi, uffici SEDE MUNICIPIO
Serravalle di Chienti comunali,
Chienti provinciali e di
altri Enti pubblici
46
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INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
84 ASUR MC Tolentino Edilizia sanitaria OSPEDALE CIVILE - DISTRETTO
85 Comune di MC Urbisaglia Attrezzature Museo Archeologico
Urbisaglia culturali
86 Comune di MC Ussita Dissesto OPERE MITIGAZIONE RISCHIO
Ussita idrogeologico - IDROGEOLOGICO-VALRUSCIO
Risorse idriche
87 Comune di MC Valfornace Dissesto OPERE MITIGAZIONE RISCHIO
Valfornace idrogeologico - IDROGEOLOGICO-FORNACE
Risorse idriche
88 Comune di Visso MC Visso Dissesto Nuova opera di captazione
idrogeologico - acquedotto Cupi
Risorse idriche
89 Comune di Visso MC Visso Edilizia pubblica - PISCINA COMUNALE - struttura
Altro polivalente per attività sociale e di
protezione civile
90 Parco Nazionale MC Visso Edilizia pubblica – Rifugio di Cupi
dei Monti Altro
Sibillini
91 ASUR AP Offida Edilizia sanitaria POLIAMBULATORIO
92 ASUR FM Amandola Edilizia sanitaria OSPEDALE
93 ASUR AN Fabriano Edilizia sanitaria OSPEDALE DH E ALTRI REPARTI
94 ASUR MC Macerata Edilizia sanitaria OSPEDALE CIVILE - ANATOMIA
PATOLOGICA - 118 - EX SCUOLA
INFERMIERI - EX MALATTIE
INFETTIVE
47
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
95 ASUR MC Macerata Edilizia sanitaria EX CRAS - PADIGLIONE CENTRALE
- DISTRETTO - EX COPISTERIA -
PALESTRA FKT - PADIGLIONE
MINGAZZINI
96 ASUR MC Matelica Edilizia sanitaria OSPEDALE CIVILE
97 ASUR MC San Ginesio Edilizia sanitaria DISTRETTO SANITARIO
98 ASUR MC San Severino Edilizia sanitaria OSPEDALE CIVILE - DISTRETTO
Marche
TOTALE REGIONE MARCHE
128.942.000,00
PIANO OPERE PUBBLICHE UMBRIA
MUNICIPI
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
CASCIA MUNICIPIO Palazzo Comunale
NORCIA MUNICIPIO Palazzo Comunale
NORCIA MUNICIPIO Palazzo Comunale (ufficio tecnico)
PRECI MUNICIPIO Palazzo Comunale
PRECI MUNICIPIO Sala Consigliare
VALLO DI NERA MUNICIPIO Palazzo Comunale
SPOLETO MUNICIPIO Palazzetto Ancaiani
CERRETO DI
MUNICIPIO Palazzo Comunale
SPOLETO
SELLANO MUNICIPIO Palazzo Comunale
48
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
CAMPELLO SUL
MUNICIPIO Palazzo Comunale
CLITUNNO
CASTEL RITALDI MUNICIPIO Palazzo Comunale
OSPEDALI
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
NORCIA OSPEDALE Via dell'Ospedale
CASCIA OSPEDALE Via Papa Giovanni XXIII
STRUTTURE SOCIO SANITARIE
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
NORCIA SOCIO-SANITARIE Residenza Protetta
CERRETO DI
SOCIO-SANITARIE Gruppo Appartamenti per Residenze Anziani
SPOLETO
CASERME
PRECI CASERME Caserma Carabinieri e altro
NORCIA CASERME Caserma Carabinieri e altro
CIMITERI
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
FERENTILLO CIMITERO Muro del cimitero di Santa Illuminata
CASCIA CIMITERO Cimiteri loc. varie
PRECI CIMITERO Cimitero di Sant'Eutizio
NORCIA CIMITERO Cimiteri loc. varie
STRUTTURE PUBBLICHE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
Cerreto di Spoleto PRODUTTIVI HOTEL PANORAMA
Norcia PRODUTTIVI Uffici via lombrici- APSP FUSCONI LOMBRICI RENZI
Preci PRODUTTIVI Comune di Preci-Hotel Scacchi
DISSESTI IDROGEOLOGICI
49
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
Abbazia di Sant'Eutizio e rupe di travertino: Studio
Preci DISSESTI IDROGEOLOGICI FAC e
risposta sismica locale;
VIABILITA'
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
Arrone VIABILITA' Strada provinciale SP4
Provincia di
ATTREZZATURE/INFRASTRUTTURE Strada provinciale 477-2 km 10+200
Perugia
BENI CULTURALI
COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
MONTELEONE DI
BENI CULTURALI Teatro comunale
SPOLETO
FERENTILLO BENI CULTURALI Archivio comunale
POLINO BENI CULTURALI Rocca Museo dell'Appennino Umbro
SCHEGGINO BENI CULTURALI Mura urbiche
NORCIA BENI CULTURALI Mura urbiche
TREVI BENI CULTURALI Convento San Francesco
BEVAGNA BENI CULTURALI Chiesa di San Filippo
GUALDO
BENI CULTURALI Porta centro storico frazione S. Terenziano
CATTANEO
MONTEFALCO BENI CULTURALI Teatro San Filippo Neri
MONTONE BENI CULTURALI Mura urbiche di via Aldo Bologni
MARSCIANO BENI CULTURALI Torre campanaria di Papiano
MASSA MARTANA BENI CULTURALI Chiesa Santa Maria della Pace
MONTECASTRILLI BENI CULTURALI Chiesa Cimiteriale di Farnetta
50
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
CASCIA BENI CULTURALI Sede Biblioteca
SPOLETO BENI CULTURALI Complesso Teatrale Chiostro di San Nicolò
NORCIA BENI CULTURALI San Francesco
NORCIA BENI CULTURALI Edificio La Castellina – Piazza San Benedetto
SANATOLIA DI
BENI CULTURALI Fraz. Caso - Muro sostegno lavatoi e fontanili
NARCO
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE UMBRIA € 30.961.706,10
51
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L'Ordinanza n. 41/2017 è il riferimento normativo per chi opera nella ricostruzione post-sisma 2016 e deve verificare la regolarità contributiva tramite DURC ON LINE e DURC di congruità. Imprese, RUP, Uffici speciali per la ricostruzione e Casse Edili devono coordinarsi per attestare la conformità agli obblighi INPS, INAIL, previdenziali e la congruità della manodopera edile, contrastando il lavoro irregolare e il sommerso nei cantieri di ricostruzione pubblica e privata.
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