Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori del settore marittimo - SOLIMARE. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili.
Quali sono le modalità di pagamento e i requisiti per accedere al Fondo SOLIMARE per i lavoratori del settore marittimo?
Spiegato da FiscoAI
Il Fondo SOLIMARE è uno strumento di protezione sociale istituito presso l'INPS per i lavoratori del settore marittimo (personale amministrativo, di terra e marittimi) delle imprese armatoriali con più di 5 dipendenti. Il Fondo eroga un assegno ordinario quando il rapporto di lavoro è sospeso o ridotto per le stesse causali previste dalla normativa sulla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. L'assegno corrisponde all'importo dell'integrazione salariale, al netto dei contributi previsti dalla legge 41/1986, e include il versamento della contribuzione alla gestione assicurativa obbligatoria. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2017, il pagamento avviene in modalità "pagamento diretto" dell'INPS al lavoratore, mentre dal 1° gennaio 2018 il datore di lavoro anticipa l'assegno e viene rimborsato tramite conguaglio con i contributi dovuti. Il datore di lavoro deve trasmettere il modello SR41 mensilmente tramite il portale INPS, previa autorizzazione della Struttura territoriale competente, e versare un contributo addizionale dell'1,5% sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori beneficiari.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori del settore marittimo - SOLIMARE. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 22-12-2017
Messaggio n. 5156
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori del settore marittimo -
SOLIMARE. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni
operative e contabili.
Con il decreto interministeriale 8 giugno 2015, n.90401, cosi come modificato dai D.I. n.
95933 del 23 maggio 2016 e n. 99295 del 17 maggio 2017, è stato istituito presso l’INPS il
Fondo di solidarietà bilaterale per il lavoratori del settore marittimo - SOLIMARE (d’ora in
avanti Fondo).
Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è
sospeso ovvero ridotto in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
La tutela in costanza di rapporto di lavoro è assicurata in favore di tutti i lavoratori marittimi,
personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, che occupano più di 5 dipendenti
nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.
A norma dell’art. 6, comma 1, del D. I. n. 90401/2015, il Fondo provvede all’erogazione di un
assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai
contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che rimane nella
disponibilità del Fondo, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente
gestione assicurativa obbligatoria. L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di
lavoro o da quest’ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi
dovuti e prestazioni corrisposte.
Con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017 sono state fornite le indicazioni tecniche per la
compilazione del flusso Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso
delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro per la prestazione di integrazione salariale
garantita dal Fondo (assegno ordinario), a partire dalle denunce con competenza Gennaio
2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi
decorrenti dalla medesima data. In fase di prima applicazione, al fine di garantire continuità di
reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, per le domande presentate entro il
31 dicembre 2017, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità
del pagamento diretto.
Con la circolare n. 173 del 23 novembre 2017 è stata illustrata la disciplina del Fondo,
relativamente sia alla prestazione di assegno ordinario sia all’ambito di applicazione del Fondo
ed ai datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, mentre con il
messaggio n. 981/2016 sono state illustrate le modalità di presentazione delle istanze di
assegno ordinario.
Istruzioni procedurali
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessati da processi di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla
Struttura INPS territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui al citato
messaggio n. 981/2016, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione
direttamente in favore del lavoratore devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore
interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it> “Servizi online” >sezione “Servizi
per le aziende e consulenti” > “CIG”> “Invio richieste pag. dir SR41”. L’invio dei modelli SR41,
raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità mensile.
L’invio dei modelli SR41 dovrà essere effettuato successivamente al provvedimento di
concessione ed al rilascio dell’autorizzazione da parte della Struttura territoriale competente.
A tal fine, una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato
amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla Struttura territoriale
competente che emetterà la relativa autorizzazione di pagamento, presupposto indispensabile
per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati, e notificherà
all’azienda istante sia la deliberazione del Comitato amministratore sia l’autorizzazione al
pagamento.
Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata sulla base della conforme deliberazione dal
Comitato, saranno indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato,
comprensivo di contribuzione correlata.
Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.I. n. 90401/2015, a versare
alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata all’assegno
ordinario.
Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 1,5 per cento
calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della
prestazione.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti
effettuati dall’Istituto avverranno secondo le modalità operative individuate nel messaggio n.
1113 del 10 marzo 2017.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dell’onere relativo all’erogazione degli assegni ordinari ai lavoratori coinvolti
in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, tramite il pagamento diretto, e
del conseguente onere relativo alla contribuzione correlata a carico del Fondo, si rimanda alle
istruzioni contabili rese note in occasione della pubblicazione della circolare n. 173 del 23
novembre 2017, mentre per la rilevazione contabile della prestazione, evidenziata nel flusso
Uniemens, utile al conguaglio o rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro,
relativamente a istanze presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti
dalla medesima data, si rimanda alle istruzioni contenute nella circolare n. 170 del 15
novembre 2017.
Per quanto attiene, invece, alla rilevazione contabile della contribuzione addizionale, si rinvia a
quanto disposto nel citato messaggio n. 1113/2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Fondo SOLIMARE rappresenta un'integrazione salariale per il settore marittimo, disciplinato dal decreto interministeriale 90401/2015 e successive modifiche. Commercialisti e aziende devono gestire il pagamento diretto, il conguaglio con i contributi previdenziali, la contribuzione correlata alla gestione assicurativa obbligatoria e il contributo addizionale dell'1,5%, utilizzando il flusso Uniemens per le operazioni di rimborso e conguaglio secondo le circolari INPS 170 e 173 del 2017.
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