Da quando decorre la maggiorazione contributiva per i lavoratori affetti da sindrome da talidomide e quali sono i requisiti necessari per ottenerla?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4274/2017 chiarisce le modalità di attribuzione della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, comma 3 della legge 388/2000 per i soggetti affetti da sindrome da talidomide. La sindrome da talidomide è una malformazione congenita causata dall'assunzione del farmaco durante la gravidanza, che provoca menomazioni permanenti come amelia, emimelia, focomelia e macromelia. Il beneficio si applica ai lavoratori che presentano idonea documentazione sanitaria (verbale della Commissione medico-ospedaliera) attestante il nesso causale tra il farmaco e la malformazione, con classificazione nelle prime quattro categorie della Tabella A del DPR 915/1978. In pratica, la maggiorazione decorre dall'inizio dell'attività lavorativa effettivamente prestata nella condizione invalidante presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, con un limite massimo di cinque anni retroattivi. Qualora invece sia attestata solo l'invalidità civile superiore al 74% senza specifica classificazione nelle prime quattro categorie, la decorrenza del beneficio segue le regole ordinarie applicate alle altre patologie invalidanti, senza possibilità di discriminare il contributo di altre condizioni patologiche acquisite.
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Riferimento normativo
Art 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Sindrome da talidomide - decorrenza del beneficio della maggiorazione.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 31-10-2017
Messaggio n. 4274
OGGETTO: Art 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Sindrome da
talidomide - decorrenza del beneficio della maggiorazione.
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l’esatto momento di attribuzione del
beneficio in oggetto, in riferimento ai soggetti affetti da “sindrome da talidomide”.
In particolare, viene chiesto se la suddetta maggiorazione decorra dalla data della
documentazione sanitaria o dall’inizio dell’attività lavorativa.
In proposito si forniscono i seguenti chiarimenti.
La sindrome da talidomide si configura come sindrome malformativa congenita, cioè presente
fin dalla nascita, determinata dall’assunzione dell’omonimo farmaco durante alcune fasi della
gravidanza, che può dare luogo ad un quadro malformativo che si estrinseca clinicamente in
una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica nelle forme dell'amelia, dell'emimelia,
della focomelia e della macromelia.
La norma in oggetto, dispone il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per
“i lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché invalidi
per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74 percento ovvero
ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, così come sostituita dal Decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni”.
Per ciò che concerne l’ascrizione di tale patologia ad una delle prime quattro categorie della
Tabella A, requisito che opera in alternativa del requisito di invalidità superiore al 74%, occorre
fare alcune precisazioni. Il Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163, “Regolamento di
esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un
indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo farmaco” all’art. 2, comma 6, dispone che: “Il giudizio sanitario sul nesso
causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermità
da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell'amelia,
dell'emimelia, delle focomelia e della micromelia, è espresso, entro 90 giorni dal ricevimento
della documentazione, dalla Commissione medico-ospedaliera…” e al comma 7, che: ”La
commissione medico-ospedaliera….esprime, altresì, il giudizio di classificazione delle lesioni
e delle infermità, secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834”.
Ciò posto, in presenza di idonea documentazione sanitaria accertante la condizione
malformativa sopra riportata (verbale CMO di riconoscimento del nesso di causalità e di
classificazione delle lesioni e/o infermità, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, del regolamento di
esecuzione, approvato con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163) con ascrizione della
stessa ad una delle prime 4 categorie della tabella A del Decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la maggiorazione di cui all’art. 80, comma 3 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, deve essere attribuita, a domanda, ai fini pensionistici, dall’inizio
dell’attività lavorativa per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante presso
pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, nel limite massimo di cinque
(5) anni.
Allorché invece risulti attestata esclusivamente la condizione di invalidità civile superiore al
74%, non potendosi discriminare se e quanto a tale percentuale concorrano altre condizioni
patologiche acquisite, la decorrenza del beneficio andrà valutata come per la generalità delle
patologie invalidanti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La maggiorazione contributiva per sindrome da talidomide si applica secondo l'art. 80, comma 3 della legge 388/2000 e richiede la classificazione nelle prime quattro categorie della Tabella A del DPR 915/1978. I professionisti che gestiscono pratiche pensionistiche devono verificare la documentazione della Commissione medico-ospedaliera, il nesso causale tra il farmaco talidomide e la menomazione, e il periodo di servizio effettivamente prestato in condizione invalidante per determinare correttamente la decorrenza del beneficio e il limite massimo di cinque anni.
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