Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all’indennità di Ape sociale di all’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016 per le domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre 2017.
Quali sono le regole per il riconoscimento della contribuzione estera ai fini dell'accesso all'Ape sociale nella seconda fase di domande (dal 16 luglio al 30 novembre 2017)?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4170/2017 riguarda i lavoratori che richiedono l'indennità di Ape sociale nella seconda finestra temporale (16 luglio - 30 novembre 2017) e hanno periodi contributivi maturati all'estero. Inizialmente, l'INPS aveva stabilito che il requisito contributivo minimo non poteva essere raggiunto sommando i periodi italiani con quelli esteri, escludendo così molti potenziali beneficiari. Tuttavia, poiché nella prima fase (entro il 15 luglio) le domande ricevute erano inferiori alle previsioni, rimanevano risorse finanziarie disponibili. Per questa ragione, il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno concordato di adottare un criterio più favorevole nella seconda fase. Da questo momento, i lavoratori possono perfezionare il requisito contributivo totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri provenienti da Paesi UE, Svizzera, SEE o Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia. Le domande già istruite secondo il criterio restrittivo devono essere riesaminate alla luce di questa nuova interpretazione.
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Riferimento normativo
Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all’indennità di Ape sociale di all’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016 per le domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 24-10-2017
Messaggio n. 4170
OGGETTO: Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito
contributivo necessario per accedere all’indennità di Ape sociale di
all’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016 per le
domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre 2017.
Con circolare n. 100 del 2017 in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per
l’accesso all’ape sociale è stato specificato che “il suddetto requisito contributivo non può
essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi
UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia”.
Tale orientamento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella prima
fase di applicazione della normativa in oggetto, non esclude la possibilità di assumere una
posizione più aperta nella fase successiva, in relazione alla platea dei beneficiari e delle risorse
finanziarie disponibili.
Al riguardo si fa presente che all’esito della prima fase di applicazione della norma in oggetto,
correlata all’invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro
il 15 luglio u.s., è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto
a quella prevista e, conseguentemente, ai fondi stanziati.
L’art. 4, co. 3 del D.P.C.M. n. 88/2017 ha previsto che: “Le domande per il riconoscimento
delle condizioni per l’accesso all’ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo
2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione
esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11 residueranno le necessarie
risorse finanziarie.”
Al fine di favorire, in questa seconda fase di monitoraggio che terminerà il 30 novembre 2017,
l’ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera che sono stati inizialmente esclusi
per difetto del requisito contributivo, è possibile su concorde parere del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali espresso con nota del 6.10.2017 prot.n. 6956 consentire il
perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale totalizzando i
periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o
extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’ape sociale presentate
in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o se già istruite, riesaminate,
alla luce del criterio esposto nel presente messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4170/2017 disciplina la totalizzazione contributiva per l'Ape sociale, un istituto di protezione sociale che consente il perfezionamento dei requisiti attraverso la cumulazione di periodi assicurativi nazionali ed esteri. Consulenti del lavoro e professionisti HR devono considerare la contribuzione estera, la convenzione internazionale e il coordinamento previdenziale UE quando valutano l'accesso ai benefici pensionistici anticipati per i loro clienti.
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