Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3617/2017

Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 – Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni.

Pubblicato: 19/09/2017 In vigore dal: 19/09/2017 Documento ufficiale

Come si determina il tetto aziendale per l'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali e quali sono le regole in caso di operazioni societarie?

Spiegato da FiscoAI
Il tetto aziendale è un meccanismo che limita l'importo massimo di prestazioni che ogni azienda può ricevere dai Fondi di solidarietà bilaterali, garantendo un'equa distribuzione delle risorse disponibili. Questo limite viene calcolato in proporzione ai contributi ordinari dovuti dall'azienda in un determinato periodo (generalmente dal trimestre precedente la presentazione della domanda), indipendentemente dal fatto che i contributi siano stati effettivamente versati. Il tetto varia a seconda del tipo di fondo (Credito, Cooperativo, Trentino, Bolzano-Alto Adige, Assicurativi, Solimare, Trasporto pubblico, Fondo di integrazione salariale) e del tipo di prestazione richiesta (assegno ordinario o formazione), con moltiplicatori che vanno da 0,5 a 4 volte i contributi dovuti.

In caso di operazioni societarie, le regole cambiano significativamente: il tetto aziendale include la contribuzione delle aziende incorporate solo se l'azienda istante ha acquisito la totalità dei lavoratori dell'azienda cedente (fusioni o incorporazioni totali). Se invece l'azienda cedente trasferisce i dipendenti a più aziende o trasferisce solo parte dei dipendenti (scissioni parziali, cessioni di ramo d'azienda), nel calcolo del tetto si considera esclusivamente la contribuzione dell'azienda istante, ignorando completamente la contribuzione precedente delle aziende cedute.

Per il Fondo di integrazione salariale, il tetto ordinario è quattro volte i contributi dovuti, ma è prevista una deroga transitoria per gli anni 2016-2021 con moltiplicatori progressivamente decrescenti (da illimitato nel 2016 a dieci volte nel 2017, fino a cinque volte nel 2021). Nel calcolo del tetto si detraggono le prestazioni già deliberate nel biennio mobile precedente e gli oneri di gestione del fondo. È importante sottolineare che il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti (ore o importi concessi) impedisce ulteriori riconoscimenti di prestazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 – Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 20-09-2017 Messaggio n. 3617 OGGETTO: Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 – Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni. 1. Premessa I Fondi di solidarietà bilaterali hanno la preminente finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria. Possono, inoltre, erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrative delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell’attività lavorativa ovvero contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale. Tutti gli interventi a carico dei Fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i criteri di proporzionalità di seguito esposti: Tipo fondo Prestazione Tetto aziendale Credito Assegno Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al ordinario trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate Formazione Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate Cooperativo Assegno Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al ordinario trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate Formazione Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate Trentino Assegno A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto ordinario delle prestazioni già deliberate Formazione A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate Bolzano- Assegno Quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle Alto Adige ordinario prestazioni già deliberate Assicurativi Assegno 1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da ordinario ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo Formazione Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo Fondo Assegno Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente, trasporto ordinario dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal pubblico fondo nel biennio precedente Solimare Assegno Quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal ordinario medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso Fondo di Assegno A regime: quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti integrazione ordinario dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla salariale Assegno di data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni solidarietà già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso Si precisa che, per espressa disposizione dei decreti, il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a nulla rilevando l’importo della contribuzione effettivamente versata dal medesimo. Per questo motivo, ai fini dell’erogazione della prestazione non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda. 2. Tetto aziendale ed operazioni societarie In caso di aziende istanti interessate da operazioni societarie, la contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente. A tal fine occorre distinguere tra: 1. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una sola azienda già esistente o nuova (es. fusioni totali, incorporazioni totali, etc.); 2. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove; 3. operazioni societarie nelle quali l'azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (es. scissioni parziali, cessione di ramo d'azienda, etc.). Nel primo caso nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito delle operazioni societarie. Negli altri casi, nel computo del tetto aziendale, si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute. A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio: il tetto aziendale dell’azienda istante A, che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d’azienda della società D, verrà determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo. Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato. Si precisa che negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata. Per i fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all’importo effettivamente fruito, salva l’ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento. In tale ultimo caso si computa l’importo autorizzato e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale una volta terminati i pagamenti. 3. Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale Il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce l’assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario. Tali prestazioni sono determinate, a norma dell’art. 29, comma 4, del D.lgs 148/2015, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore. Con nota protocollo n. 4055 del 14 giugno 2017, l’Ufficio legislativo del MLPS ha ritenuto che il citato articolo 29, comma 4, del D.lgs 148/2015 vada interpretato nel senso che “le prestazioni già deliberate a qualunque titolo” a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile. Allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo il tetto aziendale, come sopra individuato, è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021. Ai fini della determinazione del tetto aziendale nel periodo della deroga transitoria relativa agli anni 2016-2021, è necessario fare riferimento alla data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell’istanza di accesso. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di due anni, dal 1 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta. Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche istruttorie, la decorrenza della prestazione è posticipata all’anno successivo, ai fini della determinazione del tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a quell’anno. Pertanto, a titolo esemplificativo, ad una domanda presentata con inizio prestazione in data 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori (es. presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l’anno 2018. 4. Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare il mod. SR41 alla struttura Inps compente in base all’Unità produttiva. Nello specifico: 1) in caso di istanze presentate per una sola Unità produttiva, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l’Unità produttiva ed il relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i moduli SR41; 2) nel caso di istanze presentate per più Unità produttive per il medesimo periodo (plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti in base all’Unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà ad ognuna di quest’ultime i relativi modelli SR41. Ciò premesso, per ogni singola Unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione. In particolare si chiarisce che il pagamento ai lavoratori potrà essere effettuato nel limite delle ore e degli importi concessi e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Qualora all’interno di un flusso SR 41 siano presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro sarà invitato a inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti contenuti nel provvedimento medesimo. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3617/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 3617/2017 disciplina il tetto aziendale per i Fondi di solidarietà bilaterali ex D.lgs 148/2015, un istituto fondamentale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono richieste di assegno ordinario, assegno di solidarietà e prestazioni di formazione. La normativa è essenziale per comprendere come operano i meccanismi di proporzionalità contributiva, le deroghe transitorie del Fondo di integrazione salariale, e le implicazioni delle operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, scissioni) sul calcolo delle prestazioni sociali bilaterali.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2017

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premi… Provvedimento AdE 50 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest Interpello AdE 50 Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 … Interpello AdE 20 Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a… Provvedimento AdE 296184 Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 5… Provvedimento AdE 50771 Accertato il cambio valute del mese di marzo 2017 Provvedimento AdE 296329 Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiut… Provvedimento AdE 115 Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, letter… Provvedimento AdE 600

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →