Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 – Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni.
Come si determina il tetto aziendale per l'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali e quali sono le regole in caso di operazioni societarie?
Spiegato da FiscoAI
Il tetto aziendale è un meccanismo che limita l'importo massimo di prestazioni che ogni azienda può ricevere dai Fondi di solidarietà bilaterali, garantendo un'equa distribuzione delle risorse disponibili. Questo limite viene calcolato in proporzione ai contributi ordinari dovuti dall'azienda in un determinato periodo (generalmente dal trimestre precedente la presentazione della domanda), indipendentemente dal fatto che i contributi siano stati effettivamente versati. Il tetto varia a seconda del tipo di fondo (Credito, Cooperativo, Trentino, Bolzano-Alto Adige, Assicurativi, Solimare, Trasporto pubblico, Fondo di integrazione salariale) e del tipo di prestazione richiesta (assegno ordinario o formazione), con moltiplicatori che vanno da 0,5 a 4 volte i contributi dovuti.
In caso di operazioni societarie, le regole cambiano significativamente: il tetto aziendale include la contribuzione delle aziende incorporate solo se l'azienda istante ha acquisito la totalità dei lavoratori dell'azienda cedente (fusioni o incorporazioni totali). Se invece l'azienda cedente trasferisce i dipendenti a più aziende o trasferisce solo parte dei dipendenti (scissioni parziali, cessioni di ramo d'azienda), nel calcolo del tetto si considera esclusivamente la contribuzione dell'azienda istante, ignorando completamente la contribuzione precedente delle aziende cedute.
Per il Fondo di integrazione salariale, il tetto ordinario è quattro volte i contributi dovuti, ma è prevista una deroga transitoria per gli anni 2016-2021 con moltiplicatori progressivamente decrescenti (da illimitato nel 2016 a dieci volte nel 2017, fino a cinque volte nel 2021). Nel calcolo del tetto si detraggono le prestazioni già deliberate nel biennio mobile precedente e gli oneri di gestione del fondo. È importante sottolineare che il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti (ore o importi concessi) impedisce ulteriori riconoscimenti di prestazione.
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Riferimento normativo
Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 – Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-09-2017
Messaggio n. 3617
OGGETTO: Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 –
Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle
prestazioni.
1. Premessa
I Fondi di solidarietà bilaterali hanno la preminente finalità di assicurare una tutela in costanza
di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano
nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che
straordinaria. Possono, inoltre, erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrative
delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno
emergenziale) o in caso di sospensione dell’attività lavorativa ovvero contribuire al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.
Tutti gli interventi a carico dei Fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi di
solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di
Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale
prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di
lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato
arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri
di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i criteri di proporzionalità di seguito
esposti:
Tipo fondo Prestazione Tetto aziendale
Credito Assegno Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al
ordinario trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto
conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già
deliberate
Formazione Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al
trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto
conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già
deliberate
Cooperativo Assegno Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al
ordinario trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto
conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già
deliberate
Formazione Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al
trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto
conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di
formazione già deliberate
Trentino Assegno A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto
ordinario delle prestazioni già deliberate
Formazione A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto
delle prestazioni già deliberate
Bolzano- Assegno Quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle
Alto Adige ordinario prestazioni già deliberate
Assicurativi Assegno 1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da
ordinario ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di
presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e
amministrazione del Fondo
Formazione Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa
istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della
domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del
Fondo
Fondo Assegno Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente,
trasporto ordinario dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal
pubblico fondo nel biennio precedente
Solimare Assegno Quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal
ordinario medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla
data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso
Fondo di Assegno A regime: quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti
integrazione ordinario dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla
salariale Assegno di data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni
solidarietà già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso
Si precisa che, per espressa disposizione dei decreti, il tetto aziendale è parametrato sulla
contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a nulla rilevando l’importo della contribuzione
effettivamente versata dal medesimo. Per questo motivo, ai fini dell’erogazione della
prestazione non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda.
2. Tetto aziendale ed operazioni societarie
In caso di aziende istanti interessate da operazioni societarie, la contribuzione dovuta
dall’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda istante è computata ai fini del tetto
aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui
l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente.
A tal fine occorre distinguere tra:
1. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi
dipendenti ad una sola azienda già esistente o nuova (es. fusioni totali, incorporazioni
totali, etc.);
2. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi
dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
3. operazioni societarie nelle quali l'azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei
suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (es. scissioni parziali,
cessione di ramo d'azienda, etc.).
Nel primo caso nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta
dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate
all’esito delle operazioni societarie.
Negli altri casi, nel computo del tetto aziendale, si tiene conto della sola contribuzione dovuta
dall’azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende
cedute.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:
il tetto aziendale dell’azienda istante A, che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un
ramo d’azienda della società D, verrà determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle
aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e
degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo.
Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato. Si precisa che
negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo
del 5,84 per cento di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla
contribuzione correlata.
Per i fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione
all’importo effettivamente fruito, salva l’ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso
di pagamento. In tale ultimo caso si computa l’importo autorizzato e gli eventuali risparmi di
spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto
aziendale una volta terminati i pagamenti.
3. Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale
Il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce l’assegno di solidarietà e, nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno
ordinario.
Tali prestazioni sono determinate, a norma dell’art. 29, comma 4, del D.lgs 148/2015, in
misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto
conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.
Con nota protocollo n. 4055 del 14 giugno 2017, l’Ufficio legislativo del MLPS ha ritenuto che il
citato articolo 29, comma 4, del D.lgs 148/2015 vada interpretato nel senso che “le prestazioni
già deliberate a qualunque titolo” a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere
scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel
biennio mobile.
Allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo il
tetto aziendale, come sopra individuato, è modificato nel seguente modo: nessun limite per le
prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nell’anno
2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte
nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021.
Ai fini della determinazione del tetto aziendale nel periodo della deroga transitoria relativa agli
anni 2016-2021, è necessario fare riferimento alla data di decorrenza delle sospensioni o
riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell’istanza di accesso. Pertanto,
a titolo esemplificativo, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di due anni, dal 1 dicembre
2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il
2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta.
Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche
istruttorie, la decorrenza della prestazione è posticipata all’anno successivo, ai fini della
determinazione del tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a
quell’anno. Pertanto, a titolo esemplificativo, ad una domanda presentata con inizio
prestazione in data 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori (es.
presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della prestazione è posticipata al 2
gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l’anno 2018.
4. Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario
In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare il mod. SR41 alla struttura
Inps compente in base all’Unità produttiva. Nello specifico:
1) in caso di istanze presentate per una sola Unità produttiva, una volta ricevuto il
provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l’Unità produttiva ed il relativo
numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i
moduli SR41;
2) nel caso di istanze presentate per più Unità produttive per il medesimo periodo
(plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede
competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle
singole sedi competenti in base all’Unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà ad ognuna
di quest’ultime i relativi modelli SR41.
Ciò premesso, per ogni singola Unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti
indicati nel provvedimento di concessione. In particolare si chiarisce che il pagamento ai
lavoratori potrà essere effettuato nel limite delle ore e degli importi concessi e il
raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della
prestazione. Qualora all’interno di un flusso SR 41 siano presenti ore e/o importi eccedenti
quelli concessi, il datore di lavoro sarà invitato a inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti
contenuti nel provvedimento medesimo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3617/2017 disciplina il tetto aziendale per i Fondi di solidarietà bilaterali ex D.lgs 148/2015, un istituto fondamentale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono richieste di assegno ordinario, assegno di solidarietà e prestazioni di formazione. La normativa è essenziale per comprendere come operano i meccanismi di proporzionalità contributiva, le deroghe transitorie del Fondo di integrazione salariale, e le implicazioni delle operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, scissioni) sul calcolo delle prestazioni sociali bilaterali.
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