abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza. Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013.
Quali sono le regole per l'accesso al trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia dopo l'abrogazione dell'articolo 11 della legge 223/1991?
Spiegato da FiscoAI
Il trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i lavoratori possono ancora accedere a questa prestazione se ricorrono determinate condizioni. In particolare, lo stato di grave crisi occupazionale deve essere accertato entro il 31 dicembre 2016, con il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell'arco di un semestre e la conclusione della procedura sindacale entro la stessa data. Una volta che questi requisiti sono stati perfezionati entro il 31 dicembre 2016, il diritto al trattamento si estende anche ai lavoratori licenziati nei 6 mesi successivi (fino al 30 giugno 2017), purché impegnati nelle stesse opere. Il trattamento ha una durata di 27 o 18 mesi a seconda dei casi. Questa norma riguarda principalmente i lavoratori dell'edilizia e le aziende del settore che hanno subito crisi occupazionali documentate prima della data di abrogazione.
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Riferimento normativo
abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza. Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-09-2017
Messaggio n. 3616
Allegati n.1
OGGETTO: abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia
di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza.
Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013.
Con la circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013 è stato indicato, al paragrafo 3.3, che il
trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del
1991, è abrogato dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lett.c), della legge
28.6.2012, n.92, come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h), della legge di
stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
L’Istituto, con la predetta circolare, ha fornito istruzioni operative e procedurali in base alle
quali si sarebbero potute accogliere le sole domande del trattamento in oggetto relative ad
eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.
Tuttavia, a seguito dell’emanazione di alcuni decreti ministeriali di concessione del predetto
trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016, sono
stati richiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Lo stesso, con la nota m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017 (all. 1),
ha precisato che con la propria circolare n. 16 del 20.04.2016 è stato definito l’ambito di
applicazione dell’articolo 11 della legge n. 223/91, alla luce della previsione dell’articolo 2,
comma 71, lett. c) della legge 28.6.2012, n.92, come sostituito dall’articolo unico, comma
250, lett. h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228.
Pertanto, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge n. 223 del
1991, a decorrere dall’1.1.2017, il Ministero vigilante ha precisato che le condizioni e i
requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993, per l’individuazione dei casi di crisi
occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione in esame, ivi
compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre,
dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la
procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti.
Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro
la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione,
per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre
successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il
31.12.2016.
Quindi, in relazione a quanto sopra, il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3.
(Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della
richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti:
“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento
con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere
validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal
raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi
dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017
All’INPS
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it
e, p.c. All’UFFICIO LEGISLATIVO
Sede
Oggetto: Articolo 11 legge n. 223/91- Precisazione relativa alla data di licenziamento
Si riscontra la nota inviata via mail (INPS 0005 24/05/2017 0008801 ) nella quale codesto
Istituto pone in discussione alcuni decreti direttoriali , relativi alla concessione del trattamento
speciale di disoccupazione ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91, evidenziando la circostanza
che, a fronte dell’abrogazione della citata normativa a decorrere dal 1.1.2017 , il trattamento
autorizzato dai predetti provvedimenti si estende anche ad alcuni lavoratori licenziati dopo il
31.12.2016 .
Si allega , al riguardo , la circolare n. 16 del 20/04/2016 , adottata dopo aver acquisito il parere
dell’Ufficio Legislativo , con la quale è stato definito l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della
legge n. 223/91 , alla luce della previsione dell’articolo 2 , comma 71, della legge 28.6.2012 , n.92 .
Nella suddetta circolare, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge
n. 223 /91 a decorrere dal 1.1.2017 , si è stabilito che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera
CIPI del 19.10.1993 per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali ai fini dell’accesso al
trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della citata normativa, ivi compreso il raggiungimento
del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il
31.12.2016. Entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale e la presentazione
della domanda presso gli uffici competenti .
Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro
la data del 31.12.2016, di vigenza della normativa di cui trattasi , alla luce della citata delibera CIPI
del 19.10.1993 , la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza entro
l’anno 2016, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre
successivo , impegnati nelle stesse opere .
MG
MAN
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli
artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i..
L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE IV pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it
Direzione Generale degli Ammortizzatori Via Flavia 6, 00187 Roma
mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it
Sociali e della formazione Tel. 0646835099
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L'articolo 11 della legge 223/1991 disciplinava il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, un istituto di protezione sociale per i lavoratori colpiti da crisi occupazionali nel settore costruzioni. La delibera CIPI del 19.10.1993 definisce i criteri per l'individuazione dello stato di grave crisi occupazionale, con riferimento al numero minimo di licenziamenti semestrali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare se le domande di prestazione rispettano i termini di presentazione e i requisiti di accertamento della crisi, considerando la data di licenziamento e il perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2016.
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