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Messaggio INPS 3616/2017

abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza. Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013.

Pubblicato: 19/09/2017 In vigore dal: 19/09/2017 Documento ufficiale

Quali sono le regole per l'accesso al trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia dopo l'abrogazione dell'articolo 11 della legge 223/1991?

Spiegato da FiscoAI
Il trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i lavoratori possono ancora accedere a questa prestazione se ricorrono determinate condizioni. In particolare, lo stato di grave crisi occupazionale deve essere accertato entro il 31 dicembre 2016, con il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell'arco di un semestre e la conclusione della procedura sindacale entro la stessa data. Una volta che questi requisiti sono stati perfezionati entro il 31 dicembre 2016, il diritto al trattamento si estende anche ai lavoratori licenziati nei 6 mesi successivi (fino al 30 giugno 2017), purché impegnati nelle stesse opere. Il trattamento ha una durata di 27 o 18 mesi a seconda dei casi. Questa norma riguarda principalmente i lavoratori dell'edilizia e le aziende del settore che hanno subito crisi occupazionali documentate prima della data di abrogazione.

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Riferimento normativo

abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza. Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 20-09-2017 Messaggio n. 3616 Allegati n.1 OGGETTO: abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza. Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013. Con la circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013 è stato indicato, al paragrafo 3.3, che il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, è abrogato dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lett.c), della legge 28.6.2012, n.92, come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228. L’Istituto, con la predetta circolare, ha fornito istruzioni operative e procedurali in base alle quali si sarebbero potute accogliere le sole domande del trattamento in oggetto relative ad eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016. Tuttavia, a seguito dell’emanazione di alcuni decreti ministeriali di concessione del predetto trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016, sono stati richiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Lo stesso, con la nota m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017 (all. 1), ha precisato che con la propria circolare n. 16 del 20.04.2016 è stato definito l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della legge n. 223/91, alla luce della previsione dell’articolo 2, comma 71, lett. c) della legge 28.6.2012, n.92, come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228. Pertanto, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, a decorrere dall’1.1.2017, il Ministero vigilante ha precisato che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993, per l’individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione in esame, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti. Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016. Quindi, in relazione a quanto sopra, il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3. (Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti: “Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.” Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017 All’INPS Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it e, p.c. All’UFFICIO LEGISLATIVO Sede Oggetto: Articolo 11 legge n. 223/91- Precisazione relativa alla data di licenziamento Si riscontra la nota inviata via mail (INPS 0005 24/05/2017 0008801 ) nella quale codesto Istituto pone in discussione alcuni decreti direttoriali , relativi alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91, evidenziando la circostanza che, a fronte dell’abrogazione della citata normativa a decorrere dal 1.1.2017 , il trattamento autorizzato dai predetti provvedimenti si estende anche ad alcuni lavoratori licenziati dopo il 31.12.2016 . Si allega , al riguardo , la circolare n. 16 del 20/04/2016 , adottata dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo , con la quale è stato definito l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della legge n. 223/91 , alla luce della previsione dell’articolo 2 , comma 71, della legge 28.6.2012 , n.92 . Nella suddetta circolare, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge n. 223 /91 a decorrere dal 1.1.2017 , si è stabilito che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993 per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della citata normativa, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016. Entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale e la presentazione della domanda presso gli uffici competenti . Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, di vigenza della normativa di cui trattasi , alla luce della citata delibera CIPI del 19.10.1993 , la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza entro l’anno 2016, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo , impegnati nelle stesse opere . MG MAN IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ugo Menziani (firmato digitalmente) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE IV pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it Direzione Generale degli Ammortizzatori Via Flavia 6, 00187 Roma mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it Sociali e della formazione Tel. 0646835099

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L'articolo 11 della legge 223/1991 disciplinava il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, un istituto di protezione sociale per i lavoratori colpiti da crisi occupazionali nel settore costruzioni. La delibera CIPI del 19.10.1993 definisce i criteri per l'individuazione dello stato di grave crisi occupazionale, con riferimento al numero minimo di licenziamenti semestrali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare se le domande di prestazione rispettano i termini di presentazione e i requisiti di accertamento della crisi, considerando la data di licenziamento e il perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2016.

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