Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. Istruzioni operative e procedurali per il pagamento. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e i termini per richiedere il pagamento delle prestazioni integrative di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel settore del trasporto aereo secondo il Messaggio INPS?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3560/2017 disciplina le procedure per l'erogazione delle prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel settore del trasporto aereo e aeroportuale, anche in caso di contratti di solidarietà. Le aziende che hanno ricevuto una delibera di accoglimento dal Comitato amministratore del Fondo possono inviare richieste di pagamento accedendo al portale INPS tramite il servizio telematico "FSTA integrazioni CIGS", utilizzando il proprio Codice Fiscale e PIN. Le richieste di pagamento devono essere presentate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga o dall'autorizzazione, altrimenti i pagamenti si considerano consolidati e le somme residue tornano a disposizione del Fondo. Il pagamento può avvenire in due modalità: diretto ai beneficiari oppure rimborso all'azienda per somme anticipate ai lavoratori, ma solo se derivanti da accordi stipulati entro il 31 dicembre 2015. Tutte le richieste sono sottoposte a controlli di coerenza, congruità e compatibilità prima dell'erogazione effettiva.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. Istruzioni operative e procedurali per il pagamento. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 15-09-2017
Messaggio n. 3560
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale: prestazioni integrative del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) anche a seguito della
stipula di un contratto di solidarietà. Istruzioni operative e
procedurali per il pagamento. Istruzioni contabili e variazioni al
piano dei conti.
Quadro normativo
Con la circolare n. 132 del 14/07/2016 sono state fornite le indicazioni in ordine alle modalità
di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà
del trasporto aereo, così come previste dal Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile
2016.
Con la circolare n. 97 del 01/06/2017, sono state date le istruzioni amministrative ed è stata
delineata la disciplina di dettaglio delle predette prestazioni.
Le istruzioni operative per il pagamento delle prestazioni integrative, sia di importo che di
durata della mobilità e dell’ASpI/NASpI, sono già state fornite con i messaggi, n. 5070 del
15/12/2016, n. 283 del 20/01/2017, n. 432 del 30/01/2017 e n. 2356 del 08/06/2017.
Con il presente messaggio si illustrano le indicazioni operative ed amministrative relative ai
pagamenti delle prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, di cui all’art. 5,
comma 1, lett. a), del citato Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016.
Istruzioni operative ed amministrative per l’invio delle richieste di pagamento
Come noto, all’esito dell’istruttoria, gli Uffici predispongono una proposta di deliberazione che
viene sottoposta all’approvazione del Comitato amministratore del Fondo per la conseguente
adozione; la delibera adottata viene successivamente notificata all’azienda tramite PEC.
Una volta ricevuta la delibera di accoglimento della prestazione integrativa di CIGS, l’azienda
potrà iniziare ad inviare le richieste di pagamento per i periodi autorizzati nella predetta
deliberazione, secondo le modalità e le procedure di seguito indicate.
Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati,
rinviando per le istruzioni di dettaglio, ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto.
Per procedere con l’invio delle richieste di pagamento, le aziende dovranno accedere al sito
www.inps.it e nella barra di ricerca dei servizi inserire “ Assegno emergenziale/integrativo” ed
avviare la ricerca.
L’utente identificandosi con il proprio Codice Fiscale e PIN accede alla pagina “FSTA
integrazioni CIGS”,
Si rimanda all’allegato 1, “Breve manuale per accesso al servizio FSTA integrazioni Cigs”, per
la descrizione dettagliata dei passaggi per accedere al servizio.
All’esito positivo dei controlli di coerenza, congruità e compatibilità, cui dette richieste vengono
sottoposte, si procederà, a seconda dei casi, con il pagamento diretto in favore dei beneficiari
dell’integrazione dovuta o con il rimborso all’azienda delle somme anticipate.
Al riguardo, si richiama quanto già evidenziato nella circolare n. 97/2017 al paragrafo 6.3,
relativamente al fatto che il rimborso è ammesso solo per somme anticipate ai lavoratori a
titolo di trattamento integrativo di prestazioni CIGS scaturenti da accordi stipulati entro il 31
dicembre 2015.
Il pagamento della prestazione integrativa, in quanto accessorio della prestazione principale di
riferimento, potrà, comunque, essere effettuato solo in presenza di un’autorizzazione già
rilasciata dall’Istituto per il periodo di CIGS per il quale si fa richiesta di integrazione.
In relazione ai termini entro i quali devono essere presentate le richieste di pagamento delle
prestazioni integrative in oggetto, si ricorda che alle stesse, atteso il disposto dell’art. 39,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, si applicano le medesime
disposizioni che regolano il termine di decadenza di sei mesi previsto per le richieste di
conguaglio/ rimborso delle prestazioni di integrazione salariale disposto dall’ art. 7, comma 3,
così come delineato nella circolare n. 198/2016.
Inoltre, alla luce della previsione di cui all’art. 35, comma 1, del D.lgs. 148/2015, che
stabilisce che i Fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni
in carenza di disponibilità, la circolare n. 97/2017 ha previsto che anche nel caso di pagamento
diretto della prestazione integrativa, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di
paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se
successiva, devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come
autorizzate. Oltre tale termine, i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente
rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate.
Istruzioni contabili
La rilevazione contabile conseguente all’erogazione, con le modalità di pagamento diretto,
delle prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
(CIGS) anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, ricade nella casistica già
illustrata in occasione della pubblicazione del messaggio n. 432 del 30 gennaio 2017, in
materia di erogazione diretta di prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità,
di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all’art. 5,
comma 1 lettera a) del Decreto Interministeriale n. 95269/2016.
Esclusivamente nell’ipotesi di somme anticipate ai lavoratori, a titolo di trattamenti integrativi,
scaturenti da accordi stipulati entro il 31 dicembre 2015, potrà effettuarsi il rimborso alle
aziende delle somme corrisposte a titolo di integrazione dell’indennità di integrazione salariale
straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
Il predetto rimborso, da effettuarsi con la procedura Pagamenti Vari, similmente a quanto fu
disposto con il messaggio n.31223/2006, deve essere imputato al conto di nuova istituzione
GVR 30125.
Al fine di agevolare le attività è stata predisposta la collezione per effettuare i rimborsi alle
aziende denominata “RIMBAZ.PICnn“ (dove nn = 00 per la sede e 01, 02, … per i centri
operativi).
Per procedere alla liquidazione della prestazione mediante la procedura “Pagamenti vari”,
dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
• Creare una collezione di pagamenti denominata “PREMIONASCnn“ che sarà automaticamente
inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: GVR30125
Causale: PRESTAZIONI INTEGRATIVE CIGS RIMBORSATE ALLE AZIENDE
• Accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per acquisire o prelevare i dati anagrafici
(cognome, nome e data di nascita);
I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può
essere modificato dall’operatore;
• Acquisire l’importo da rimborsare nel campo “Importo”;
• Indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
• Inserire nella sezione “nomi/conti”:
nei campo GVR30125 l’importo da rimborsare;
• Eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file
telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
Nell’allegato n. 2 è fornita la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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Il Messaggio INPS 3560/2017 è il riferimento normativo per chi gestisce prestazioni integrative di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel trasporto aereo, Fondo di solidarietà, contratti di solidarietà e termini di decadenza. Aziende e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le procedure di richiesta di pagamento, i termini di sei mesi per la presentazione delle domande, il rimborso alle aziende e le modalità di erogazione diretta ai lavoratori secondo il Decreto Interministeriale 95269/2016.
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