Quali sono i termini e le modalità per presentare la domanda di assegno ordinario presso il Fondo di solidarietà del Trentino?
Spiegato da FiscoAI
Il Fondo di solidarietà del Trentino è uno strumento di sostegno al reddito istituito presso l'INPS per i lavoratori delle Province autonome di Trento in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La domanda di assegno ordinario deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS, nel periodo compreso tra 30 giorni prima e 15 giorni dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività. Entrambi i termini hanno natura ordinatoria: il mancato rispetto non comporta perdita del diritto, ma irricevibilità se presentata prima dei 30 giorni, oppure slittamento della decorrenza se presentata oltre i 15 giorni (con erogazione dal lunedì della settimana precedente la presentazione).
La domanda deve contenere obbligatoriamente: la comunicazione preventiva o verbale di esame congiunto, un file CSV con l'elenco dei lavoratori e certificazione del previo utilizzo delle ferie residue, la relazione tecnica dettagliata con le causali, e un'autocertificazione attestante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità ordinaria e i 90 giorni di anzianità di lavoro. L'azienda accede ai servizi telematici tramite Codice Fiscale e PIN, seleziona il Fondo del Trentino e la prestazione, indicando il periodo, il numero di lavoratori e le ore di sospensione/riduzione.
Per gli eventi verificatisi tra il 27 settembre 2016 (data di nomina del Comitato amministratore) e la pubblicazione del messaggio, il periodo è stato neutralizzato: i 15 giorni utili per la presentazione decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio stesso. Dal giorno successivo alla pubblicazione, il termine di 15 giorni decorre dalla data effettiva dell'evento di sospensione o riduzione. Il pagamento avviene esclusivamente in modalità diretta fino al completamento delle istruzioni Uniemens per il pagamento a conguaglio.
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Riferimento normativo
D.I. n. 96077 del 1 giugno 2016 - Fondo di solidarietà del Trentino - Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Testo normativo
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 24-01-2017
Messaggio n. 327
OGGETTO: D.I. n. 96077 del 1 giugno 2016 - Fondo di solidarietà del Trentino -
Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
1. Premessa e quadro normativo
L’art. 40 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dispone che le Province autonome
di Trento e Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale
intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di
solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo.
In attuazione del citato disposto, in data 21 dicembre 2015, presso la sede della provincia di
Trento è stato stipulato, tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative, l’accordo sindacale con il quale si è convenuto di costituire il Fondo territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito presso l’INPS con D.I. n.
96077/2016 e denominato Fondo di solidarietà del Trentino.
Con circolare n. 197/2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo anzidetto e sono state
fornite, inoltre, le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il versamento del
contributo ordinario di finanziamento dovuto al Fondo.
Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, con il presente
messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle istanze di assegno ordinario
garantito dal Fondo di solidarietà del Trentino.
2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei
termini.
A norma dell’art. 6, c. 7, del D.I. n. 96077/2016, la domanda di accesso all’assegno ordinario
deve essere presentata alla sede di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via
telematica sulla base delle indicazioni fornite al successivo par. 3.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli
stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione
prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni,
uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.
In particolare, in caso di presentazione tardiva della domanda, l’art. 6, c. 8 del citato decreto
dispone che l’assegno ordinario non può essere erogato per periodi antecedenti di una
settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana
precedente).
A norma dell’art. 5, c. 3, del D.I. 96077/2016 le domande di concessione delle prestazioni
possono essere presentate successivamente alla piena operatività del Fondo.
A tal fine, in base a specifico indirizzo ministeriale, l’operatività dei Fondi di solidarietà
bilaterali è subordinata alla nomina del Comitato amministratore del Fondo; una volta
nominato il Comitato, il Fondo può dirsi pienamente operativo.
In data 27 settembre 2016 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è
stato nominato il Comitato amministratore del Fondo.
Pertanto, sono da considerare nei termini le domande di assegno ordinario presentate a partire
dal 27 settembre 2016, data del Decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti dalla medesima data.
Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei termini di
presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini
della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 e la data
di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come
sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di
assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di presentazione della
domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Infine si ricorda che, così come specificato nella richiamata circolare n. 197/2016, in attesa del
completamento delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio
delle prestazioni, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità
del pagamento diretto.
3. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la
tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale
“Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato
dall’Istituto.
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile
stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della presentazione della domanda, dovrà scegliere il Fondo del
Trentino e la prestazione di assegno ordinario, indicare il periodo, il numero dei lavoratori
interessati, distinti per qualifica, e le ore di sospensione e/o riduzione.
Costituiscono parte integrante della domanda:
la comunicazione preventiva, il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (rif. circ.
n. 197/2016);
il file in formato .CSV, reperibile nell’area download della procedura, contenente l’elenco
dei lavoratori in forza all’unità produttiva, distinti tra beneficiari e non, integrato con le
informazioni richieste dal file stesso. A tal fine si precisa che, stante il disposto dell’art. 6,
c. 10, del D.I. n. 96077/2016, in base al quale l’accesso alle prestazioni è subordinato al
previo utilizzo da parte del datore di lavoro degli strumenti di flessibilità ordinaria, ivi
inclusa la fruizione delle ferie residue, la colonna ferie anno precedente del richiamato file
.CSV deve essere intesa come ferie residue. Pertanto, all’atto dell’inoltro della domanda,
nel file .CSV il datore di lavoro avrà cura di certificare, per ciascun lavoratore beneficiario,
il previo utilizzo delle ferie residue;
la relazione tecnica dettagliata di cui all’art. 2 del D.M. n. 95442/2016 (per le causali
della CIGO) e la scheda causale (per le causali della CIGS). A tal ultimo fine si precisa
che, per la causale della Riorganizzazione aziendale, al punto 2, lett. a), della
corrispondente scheda, deve essere indicato l’importo trimestrale degli investimenti
previsti nel programma di riorganizzazione e al punto 2, lett. b), l’importo trimestrale
degli investimenti riferito alla stessa tipologia di interventi del programma di
riorganizzazione posti in essere nei 6 mesi antecedenti l’avvio del programma stesso. I
fac-simile della relazione tecnica dettagliata e delle schede causali sono reperibili nell’area
download della procedura di inoltro delle istanze on-line e devono essere compilati sia in
caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga.
autocertificazione attestante sia il previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, di
cui al citato art.6, c.10, sia il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro
nell’unità produttiva per ciascun lavoratore beneficiario (da allegare nel Quadro G –
Ulteriori allegati).
I predetti documenti dovranno essere allegati alla domanda. Non potranno essere istruite e
portate all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta
documentazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 327/2017 disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà del Trentino, uno strumento di integrazione salariale per sospensioni e riduzioni di attività lavorativa, regolato dal D.I. n. 96077/2016 e dal D.Lgs. 148/2015. Aziende e consulenti del lavoro devono conoscere i termini di presentazione della domanda, i requisiti di anzianità lavorativa, l'utilizzo preventivo degli strumenti di flessibilità ordinaria e le causali ammesse (CIGO e CIGS), nonché le modalità di trasmissione telematica tramite portale INPS e la documentazione obbligatoria da allegare.
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