Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 327/2017

D.I. n. 96077 del 1 giugno 2016 - Fondo di solidarietà del Trentino - Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.

Pubblicato: 23/01/2017 In vigore dal: 23/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità per presentare la domanda di assegno ordinario presso il Fondo di solidarietà del Trentino?

Spiegato da FiscoAI
Il Fondo di solidarietà del Trentino è uno strumento di sostegno al reddito istituito presso l'INPS per i lavoratori delle Province autonome di Trento in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La domanda di assegno ordinario deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS, nel periodo compreso tra 30 giorni prima e 15 giorni dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività. Entrambi i termini hanno natura ordinatoria: il mancato rispetto non comporta perdita del diritto, ma irricevibilità se presentata prima dei 30 giorni, oppure slittamento della decorrenza se presentata oltre i 15 giorni (con erogazione dal lunedì della settimana precedente la presentazione).

La domanda deve contenere obbligatoriamente: la comunicazione preventiva o verbale di esame congiunto, un file CSV con l'elenco dei lavoratori e certificazione del previo utilizzo delle ferie residue, la relazione tecnica dettagliata con le causali, e un'autocertificazione attestante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità ordinaria e i 90 giorni di anzianità di lavoro. L'azienda accede ai servizi telematici tramite Codice Fiscale e PIN, seleziona il Fondo del Trentino e la prestazione, indicando il periodo, il numero di lavoratori e le ore di sospensione/riduzione.

Per gli eventi verificatisi tra il 27 settembre 2016 (data di nomina del Comitato amministratore) e la pubblicazione del messaggio, il periodo è stato neutralizzato: i 15 giorni utili per la presentazione decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio stesso. Dal giorno successivo alla pubblicazione, il termine di 15 giorni decorre dalla data effettiva dell'evento di sospensione o riduzione. Il pagamento avviene esclusivamente in modalità diretta fino al completamento delle istruzioni Uniemens per il pagamento a conguaglio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

D.I. n. 96077 del 1 giugno 2016 - Fondo di solidarietà del Trentino - Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.

Testo normativo

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 24-01-2017 Messaggio n. 327 OGGETTO: D.I. n. 96077 del 1 giugno 2016 - Fondo di solidarietà del Trentino - Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario. 1. Premessa e quadro normativo L’art. 40 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo. In attuazione del citato disposto, in data 21 dicembre 2015, presso la sede della provincia di Trento è stato stipulato, tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, l’accordo sindacale con il quale si è convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito presso l’INPS con D.I. n. 96077/2016 e denominato Fondo di solidarietà del Trentino. Con circolare n. 197/2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo anzidetto e sono state fornite, inoltre, le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il versamento del contributo ordinario di finanziamento dovuto al Fondo. Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle istanze di assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà del Trentino. 2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini. A norma dell’art. 6, c. 7, del D.I. n. 96077/2016, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla sede di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica sulla base delle indicazioni fornite al successivo par. 3. Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa. In particolare, in caso di presentazione tardiva della domanda, l’art. 6, c. 8 del citato decreto dispone che l’assegno ordinario non può essere erogato per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente). A norma dell’art. 5, c. 3, del D.I. 96077/2016 le domande di concessione delle prestazioni possono essere presentate successivamente alla piena operatività del Fondo. A tal fine, in base a specifico indirizzo ministeriale, l’operatività dei Fondi di solidarietà bilaterali è subordinata alla nomina del Comitato amministratore del Fondo; una volta nominato il Comitato, il Fondo può dirsi pienamente operativo. In data 27 settembre 2016 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo. Pertanto, sono da considerare nei termini le domande di assegno ordinario presentate a partire dal 27 settembre 2016, data del Decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla medesima data. Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Infine si ricorda che, così come specificato nella richiamata circolare n. 197/2016, in attesa del completamento delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle prestazioni, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. 3. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi. Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione. L’azienda, al momento della presentazione della domanda, dovrà scegliere il Fondo del Trentino e la prestazione di assegno ordinario, indicare il periodo, il numero dei lavoratori interessati, distinti per qualifica, e le ore di sospensione e/o riduzione. Costituiscono parte integrante della domanda: la comunicazione preventiva, il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (rif. circ. n. 197/2016); il file in formato .CSV, reperibile nell’area download della procedura, contenente l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, distinti tra beneficiari e non, integrato con le informazioni richieste dal file stesso. A tal fine si precisa che, stante il disposto dell’art. 6, c. 10, del D.I. n. 96077/2016, in base al quale l’accesso alle prestazioni è subordinato al previo utilizzo da parte del datore di lavoro degli strumenti di flessibilità ordinaria, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue, la colonna ferie anno precedente del richiamato file .CSV deve essere intesa come ferie residue. Pertanto, all’atto dell’inoltro della domanda, nel file .CSV il datore di lavoro avrà cura di certificare, per ciascun lavoratore beneficiario, il previo utilizzo delle ferie residue; la relazione tecnica dettagliata di cui all’art. 2 del D.M. n. 95442/2016 (per le causali della CIGO) e la scheda causale (per le causali della CIGS). A tal ultimo fine si precisa che, per la causale della Riorganizzazione aziendale, al punto 2, lett. a), della corrispondente scheda, deve essere indicato l’importo trimestrale degli investimenti previsti nel programma di riorganizzazione e al punto 2, lett. b), l’importo trimestrale degli investimenti riferito alla stessa tipologia di interventi del programma di riorganizzazione posti in essere nei 6 mesi antecedenti l’avvio del programma stesso. I fac-simile della relazione tecnica dettagliata e delle schede causali sono reperibili nell’area download della procedura di inoltro delle istanze on-line e devono essere compilati sia in caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga. autocertificazione attestante sia il previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, di cui al citato art.6, c.10, sia il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva per ciascun lavoratore beneficiario (da allegare nel Quadro G – Ulteriori allegati). I predetti documenti dovranno essere allegati alla domanda. Non potranno essere istruite e portate all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta documentazione. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 327/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 327/2017 disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà del Trentino, uno strumento di integrazione salariale per sospensioni e riduzioni di attività lavorativa, regolato dal D.I. n. 96077/2016 e dal D.Lgs. 148/2015. Aziende e consulenti del lavoro devono conoscere i termini di presentazione della domanda, i requisiti di anzianità lavorativa, l'utilizzo preventivo degli strumenti di flessibilità ordinaria e le causali ammesse (CIGO e CIGS), nonché le modalità di trasmissione telematica tramite portale INPS e la documentazione obbligatoria da allegare.

Normative correlate

Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1337/2026
Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pa…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…

Altre normative del 2017

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premi… Provvedimento AdE 50 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest Interpello AdE 50 Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 … Interpello AdE 20 Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a… Provvedimento AdE 296184 Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 5… Provvedimento AdE 50771 Accertato il cambio valute del mese di marzo 2017 Provvedimento AdE 296329 Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiut… Provvedimento AdE 115 Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, letter… Provvedimento AdE 600

Altri Messaggio INPS

Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” n… 1315/2026 Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, … 1282/2026 Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori inte… 1272/2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum … 1268/2026 Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, comm… 1269/2026 Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n… 1247/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →