Prestazioni di lavoro occasionale ex art.54-bis del d.l. n. 50/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 96/2017. Estensione dell’operatività agli intermediari previdenziali e ampliamento degli strumenti di pagamento.
Quali sono i soggetti autorizzati a gestire gli adempimenti per le prestazioni di lavoro occasionale e quali strumenti di pagamento sono disponibili?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3177/2017 disciplina le prestazioni di lavoro occasionale secondo l'articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017. Gli adempimenti di registrazione e comunicazione possono essere svolti direttamente dall'utilizzatore o dal prestatore attraverso la piattaforma telematica INPS, oppure avvalendosi del contact center INPS. A partire da questo messaggio, anche gli intermediari previdenziali (secondo la legge 12/1979) e gli enti di patronato (secondo la legge 152/2001) sono autorizzati a operare come delegati, ma esclusivamente i patronati possono gestire il Libretto Famiglia.
Per quanto riguarda i pagamenti, gli utilizzatori possono alimentare il portafoglio virtuale attraverso strumenti di pagamento elettronico gestiti con la modalità "pagoPA" di Agid, accessibili dal Portale dei Pagamenti INPS. In alternativa, è possibile effettuare versamenti tramite modello F24 ELIDE, utilizzando le causali "LIFA" per il Libretto Famiglia e "CLOC" per il Contratto di Prestazione Occasionale. Le Pubbliche Amministrazioni devono invece utilizzare il modello F24EP.
Gli intermediari che intendono operare devono richiedere un codice PIN cittadino dispositivo all'INPS oppure possono continuare con il PIN già in uso. Devono acquisire deleghe scritte dal delegante e conservarle per tutta la vigenza della delega più 5 anni successivi. L'applicativo "Deleghe Indirette" consente la compilazione e validazione delle deleghe online.
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Riferimento normativo
Prestazioni di lavoro occasionale ex art.54-bis del d.l. n. 50/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 96/2017. Estensione dell’operatività agli intermediari previdenziali e ampliamento degli strumenti di pagamento.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31-07-2017
Messaggio n. 3177
OGGETTO: Prestazioni di lavoro occasionale ex art.54-bis del d.l. n. 50/2017,
introdotto dalla Legge di conversione n. 96/2017. Estensione
dell’operatività agli intermediari previdenziali e ampliamento degli
strumenti di pagamento.
1. Soggetti abilitati agli adempimenti di registrazione, comunicazione e
dichiarazione. Estensione dell’operatività agli intermediari previdenziali ed ai
Patronati.
Con la circolare n. 107/2017 sono state fornite indicazioni in materia di prestazioni di lavoro
occasionale, disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto
in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
In particolare, al fine di poter accedere alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori e i
prestatori devono effettuare la registrazione sulla piattaforma telematica predisposta dall’INPS,
fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto - www.inps.it - al seguente servizio:
Prestazioni Occasionali.
Inoltre, gli utilizzatori del Libretto Famiglia, al termine della prestazione lavorativa, e
comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della
prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS, sono tenuti a comunicare i dati
relativi alla singola prestazione effettuata (vedi par. 5.2 circolare n. 107/2017). Gli utilizzatori
del Contratto di Prestazione occasionale, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello
svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la piattaforma informatica INPS, sono tenuti a
registrare i dati relativi alla singola prestazione che verrà effettuata.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di
comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma
telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID –
Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di
comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario
che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID –
Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere
altresì svolte:
a) dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
b) dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i, esclusivamente per
i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del Libretto Famiglia.
Gli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per il contratto di Prestazioni
Occasionali (utilizzatori e prestatori) dovranno richiedere all’Inps il proprio codice PIN cittadino
dispositivo, attraverso il quale sarà loro possibile operare a seguito di delega.
Qualora siano già dotati di PIN come intermediario potranno continuare ad operare con quello
già in uso.
Oltre alla modalità di accesso tramite PIN è possibile accedere tramite credenziali SPID –
Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi.
Gli intermediari autorizzati potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del
prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando la
procedura opportunamente predisposta. A tal fine, l’applicazione, denominata “Deleghe
Indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti, agricoli autonomi
e prestazioni occasionali”, sarà disponibile sul sito Internet dell’Istituto.
Attraverso tale applicativo l’intermediario compilerà la delega con i dati propri e del delegante.
Terminata la compilazione, l’intermediario potrà stampare la delega per la sottoscrizione da
parte del delegante. All’atto della sottoscrizione la procedura consentirà all’utente di effettuare
la validazione della delega stessa mediante esplicita conferma, dichiarando così, sotto la
propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L’intermediario
s’impegnerà a custodire presso di sé la delega – unitamente ad una fotocopia di un valido
documento d’identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5
anni successivi, e ad esibirla a richiesta.
Le applicazioni di gestione delle deleghe saranno rese disponibili sul sito Internet dell’Istituto
dalla data di pubblicazione del presente messaggio. A decorrere da tale data, i soli soggetti
delegati, intermediari riconosciuti ai sensi della legge 12/1979, potranno accedere alle
applicazioni descritte ed inserire le proprie deleghe.
Eventuali deleghe già attivate, nell’ambito della gestione datori di lavoro con dipendenti,
consentono di operare, per il medesimo datore di lavoro, anche con riguardo agli adempimenti
per il lavoro occasionale.
Come sopra indicato, gli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, possono
svolgere i servizi a disposizione del prestatore nella piattaforma a lui dedicata, e tutti gli
adempimenti relativi esclusivamente al Libretto Famiglia previa acquisizione del mandato di
assistenza secondo quanto normativamente previsto.
2. Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di
credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid.
A partire dalla pubblicazione del presente messaggio sarà possibile versare le somme
necessarie per alimentare il c.d. portafoglio virtuale dell’utilizzatore attraverso strumenti di
pagamento elettronico esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS - sezione Prestazioni
Occasionali, attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta
Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il Portale dei
Pagamenti INPS da accesso a tutte le modalità di pagamento elettronico “pagoPA” di Agid per
l’acquisto di titoli di pagamento per Libretto Famiglia, per il versamento delle somme per il
Contratto di Prestazione Occasionale e la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti
effettuati tramite PagoPA.
3. Modalità di compilazione modello F24.
Si rammenta che gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale
possono effettuare i versamenti necessari per alimentare il proprio c.d. portafoglio elettronico
tramite modello F24 Elementi identificativi (ELIDE).
L’utilizzatore dovrà apporre nella sezione “CONTRIBUENTE” il proprio Codice Fiscale ed i relativi
dati identificativi. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” i relativi campi dovranno essere valorizzati
come segue:
- nel campo “tipo”, dovrà essere valorizzata la lettera “I”;
- nel campo “elementi identificativi”, non dovrà essere inserito alcun valore;
- nel campo “codice”, dovrà essere valorizzata la causale contributo:
per il Libretto Famiglia, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA”;
per il Contratto di prestazione occasionale, i versamenti vanno effettuati utilizzando la
causale “CLOC”;
- nel campo “anno di riferimento”, occorre indicare l’anno cui si riferisce il versamento nel
formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, si deve indicare l’importo versato da utilizzare,
attraverso la piattaforma telematica INPS, per il pagamento di prestazioni occasionali.
Si rammenta che il modello F24 ELIDE potrà contenere solo importi a debito e non consente
compensazioni.
Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3177/2017 regola le prestazioni di lavoro occasionale, il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, disciplinando i soggetti abilitati (intermediari previdenziali, patronati, contact center INPS) e gli strumenti di pagamento (pagoPA, F24 ELIDE con causali LIFA e CLOC). Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le modalità di registrazione, comunicazione dati, deleghe indirette e versamenti per il portafoglio virtuale dell'utilizzatore.
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