Coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni familiari supplementari per gli orfani di cittadini assicurati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Svezia.
Quali sono le procedure per richiedere prestazioni familiari supplementari per orfani in Italia quando il genitore defunto ha lavorato in uno Stato membro UE che prevede tali prestazioni?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3033/2017 disciplina il diritto degli orfani residenti in Italia a ricevere prestazioni familiari supplementari quando il genitore deceduto ha svolto attività lavorativa in Stati membri UE che prevedono queste prestazioni (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito, Svezia). Poiché l'Italia non eroga direttamente prestazioni orfanili, l'INPS funge da intermediario per inoltrare la domanda all'Istituzione competente dello Stato estero. La domanda deve essere presentata dal genitore superstite, dal tutore o dall'orfano maggiorenne utilizzando il modello SR174, disponibile sul sito INPS, e può essere consegnata direttamente alla struttura territoriale, tramite patronato, PEC o raccomandata AR. L'INPS verifica quale Istituzione estera è competente in base al periodo più esteso di contributi o residenza del defunto in uno dei paesi interessati, quindi trasmette la documentazione all'ente estero che provvederà all'erogazione direttamente sul conto del richiedente secondo la normativa dello Stato membro competente.
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Riferimento normativo
Coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni familiari supplementari per gli orfani di cittadini assicurati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Svezia.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 21-07-2017
Messaggio n. 3033
OGGETTO: Coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni
familiari supplementari per gli orfani di cittadini assicurati in Belgio,
Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord, Svezia.
Premessa
Le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 in materia di sicurezza sociale
stabiliscono il diritto dei cittadini UE e delle loro famiglie di spostarsi liberamente e di
soggiornare in qualunque paese dell’Unione Europea. Ulteriormente, assieme al diritto di libera
circolazione, viene garantita la tutela in materia di sicurezza sociale secondo i principi generali
della parità di trattamento e del mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti.
In base a questi principi - che si applicano ai lavoratori e alle loro famiglie che si spostano
nell’Unione Europea, Svizzera e paesi SEE - ciascuno Stato membro è tenuto a garantire ai
cittadini europei gli stessi benefici assegnati ai propri cittadini, mediante la possibilità di
ottenere l’esportabilità delle prestazioni, vale a dire il pagamento delle prestazioni nel luogo di
residenza, anche se a carico di un altro Stato membro.
Tra le tutele previste per le persone che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio
degli Stati membri e le loro famiglie, sono presenti anche le prestazioni familiari
supplementari riservate agli orfani.
L’erogazione di queste prestazioni orfanili è prevista soltanto in Belgio, Danimarca, Francia,
Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Tuttavia, si può
verificare la circostanza in cui un’Istituzione competente per le prestazioni familiari, come
l’Inps in Italia, possa ricevere una domanda di prestazioni orfanili anche se la normativa
nazionale non prevede tali prestazioni.
In particolare, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 67 e 68 del Reg.(CE) 883/2004, l’Istituzione
dello Stato membro che riceve la domanda individuerà l’Ente competente per il pagamento di
trattamenti familiari supplementari agli orfani che, a sua volta, dovrà provvedere
all’erogazione di tali prestazioni.
Domanda di prestazioni familiari supplementari per orfani in regime comunitario
L’Inps è l’Istituzione competente per le prestazioni familiari in Italia, dove non è prevista
l’erogazione di prestazioni orfanili. Pertanto, è possibile che si presenti la circostanza in cui una
famiglia residente in Italia chieda il pagamento dei trattamenti speciali orfanili a seguito del
decesso di un genitore che abbia svolto attività lavorativa in uno o più Stati membri in cui è
prevista tale prestazione (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord, Svezia).
Ai sensi dell’art. 61 del Reg. (CE) n.987/2009, l’Istituto è tenuto a fare da tramite, per
consentire all’Istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti
in Italia. La condizione che determina l’avvio di questo flusso è la domanda di prestazioni - di
cui al modello SR174 - che può essere presentata dal genitore superstite, dal tutore o
dall’orfano maggiorenne per gli orfani sia con diritto, sia in assenza di diritto a pensione
di reversibilità.
La domanda può essere presentata dal richiedente direttamente alla Struttura Inps di
residenza (o di domicilio) oppure per il tramite di un Ente di Patronato; potrà altresì essere
presentata con invio tramite il canale PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno AR,
allegando sempre copia del documento d’identità in corso di validità. Il modulo dovrà
contenere tutti i dati relativi ai richiedenti e alle modalità di pagamento, per consentirne la
trasmissione a cura dell’INPS all’Istituzione comunitaria competente.
A seguito di tale richiesta, pertanto, le Strutture territoriali Inps dovranno attivare le
opportune verifiche e intraprendere un flusso di scambio di formulari specifici per la
comunicazione delle informazioni necessarie alla definizione della domanda.
Secondo quanto stabilito dall’art. 69 del Reg. (CE) 883/2004, nel caso in cui il defunto abbia
prestato attività lavorativa o sia stato residente in più di uno Stato membro tra quelli che
prevedono tali prestazioni, l’Inps dovrà verificare qual è l’Istituzione competente all’erogazione
della prestazione che, in base alla precitata norma, è quella in cui il defunto ha maturato il
periodo più esteso di contributi o di residenza. Infatti, l’Istituzione di un solo Stato
membro dovrà corrispondere la specifica prestazione orfanile, la quale, non essendo
soggetta all’applicazione delle regole di priorità (anticumulo), è compatibile con altri
trattamenti di famiglia e con analoghi supplementi di pensione.
Dopo aver ricevuto le informazioni dalle Istituzioni interpellate, la Struttura territoriale Inps
che ha in carico la gestione della domanda individuerà l’Istituzione con competenza prioritaria
cui invierà la domanda con il formulario previsto. Contemporaneamente, ne darà
comunicazione a ciascuna delle Istituzioni coinvolte.
Invece, nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in un
solo Stato membro, l’Inps dovrà inviare direttamente i formulari all’Istituzione nazionale del
medesimo Stato membro.
A seguito del ricevimento del formulario contenente la domanda, l’Istituzione estera potrà
erogare le prestazioni orfanili direttamente sul conto del richiedente, secondo quanto previsto
dalla normativa dello Stato membro competente.
Modulistica
Per la richiesta delle prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani residenti in Italia è
stato predisposto un apposito modello di domanda disponibile nel sito www.inps.it accedendo
alla sezione Prestazioni e Servizi < Tutti i moduli < nelle aree: Unione europea, oppure
Prestazioni a sostegno del reddito, o anche Moduli vari, digitando il codice del modello SR174.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3033/2017 applica i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sul coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale, garantendo l'esportabilità delle prestazioni familiari, la parità di trattamento e il mantenimento dei diritti acquisiti per i cittadini UE in libera circolazione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le procedure di coordinamento comunitario, l'individuazione dell'Istituzione competente prioritaria e la modulistica SR174 per gestire correttamente le rivendicazioni di prestazioni orfanili transnazionali.
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