Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Disciplina dell’assegno emergenziale di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. n. 83486/2014.
Quali sono le modalità e i requisiti per accedere all'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà per il personale del credito secondo il Messaggio INPS 2655/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2655/2017 disciplina l'erogazione di un assegno emergenziale rivolto ai lavoratori del settore creditizio licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi, che non hanno i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie. L'assegno ha una durata massima di 24 mesi ed è subordinato al permanere dello stato di disoccupazione involontaria del lavoratore. La domanda può essere presentata dall'azienda solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l'istruttoria inizia soltanto quando il lavoratore presenta domanda di disoccupazione, permettendo all'INPS di stimare l'importo del finanziamento richiesto. L'importo dell'assegno viene calcolato sulla base dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore licenziato, comprensivo della contribuzione correlata. Il datore di lavoro deve versare un contributo pari alla metà della prestazione entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di concessione; in caso di mancato versamento, l'INPS avvia le procedure di recupero coattivo della contribuzione dovuta.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Disciplina dell’assegno emergenziale di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. n. 83486/2014.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 23-06-2017
Messaggio n. 2655
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del
reddito del personale del credito. Disciplina dell’assegno
emergenziale di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. n.
83486/2014.
Il combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1, lett. c) e 12, del D. Interm. n. 83486/2014
dispone che il Fondo provveda, in via emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati a seguito
di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni
straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), all’erogazione di un assegno per il sostegno al
reddito, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere dello stato di
disoccupazione involontaria.
Come precisato nella Circolare Inps n. 213/2016, il finanziamento richiesto, comprensivo sia
dell’importo dell’assegno emergenziale che della contribuzione correlata, viene stimato
dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante a ciascun
lavoratore licenziato.
Il Comitato amministratore del Fondo in oggetto, in conformità ai poteri riconosciutigli dall’art.
4, del Decreto sopra menzionato, con l’adozione della Delibera n. 46, del 6 giugno 2017, ha
inteso delineare ulteriormente il quadro normativo vigente in materia di accesso alla
prestazione di assegno emergenziale, disciplinando alcuni aspetti in ordine alle modalità di
presentazione della domanda e a quelle di espletamento, da parte del datore di lavoro,
dell’obbligo di versamento del contributo emergenziale dovuto al Fondo.
In applicazione di quanto espressamente previsto dalla delibera n. 46, del 6 giugno 2017, le
domande di accesso alla prestazione di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), del D. Interm. n.
83486/2014 (assegno emergenziale) potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il
trattamento integrativo.
L’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda
di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato, consentendo in tal modo
all’Istituto di procedere alla stima dell’importo del finanziamento richiesto e di sottoporre le
stesse, all’esito positivo dell’istruttoria, all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo.
In conformità a quanto stabilito dalla delibera sopra menzionata, si precisa, inoltre, che il
contributo dovuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. Interm.
n. 83486/2014, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della
contribuzione correlata, dovrà essere versato, secondo le modalità illustrate nella succitata
Circolare Inps n. 213/2016, entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della
delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la
quantificazione del contributo medesimo.
Si ricorda, infine, che qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente senza che il datore di
lavoro abbia provveduto al versamento dell’importo dovuto, l’Istituto avvierà tutte le attività
previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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