Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2655/2017

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Disciplina dell’assegno emergenziale di cui    all’art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. n. 83486/2014.

Pubblicato: 22/06/2017 In vigore dal: 22/06/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i requisiti per accedere all'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà per il personale del credito secondo il Messaggio INPS 2655/2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2655/2017 disciplina l'erogazione di un assegno emergenziale rivolto ai lavoratori del settore creditizio licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi, che non hanno i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie. L'assegno ha una durata massima di 24 mesi ed è subordinato al permanere dello stato di disoccupazione involontaria del lavoratore. La domanda può essere presentata dall'azienda solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l'istruttoria inizia soltanto quando il lavoratore presenta domanda di disoccupazione, permettendo all'INPS di stimare l'importo del finanziamento richiesto. L'importo dell'assegno viene calcolato sulla base dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore licenziato, comprensivo della contribuzione correlata. Il datore di lavoro deve versare un contributo pari alla metà della prestazione entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di concessione; in caso di mancato versamento, l'INPS avvia le procedure di recupero coattivo della contribuzione dovuta.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Disciplina dell’assegno emergenziale di cui    all’art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. n. 83486/2014.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 23-06-2017 Messaggio n. 2655 Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Disciplina dell’assegno emergenziale di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. n. 83486/2014. Il combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1, lett. c) e 12, del D. Interm. n. 83486/2014 dispone che il Fondo provveda, in via emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), all’erogazione di un assegno per il sostegno al reddito, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere dello stato di disoccupazione involontaria. Come precisato nella Circolare Inps n. 213/2016, il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell’importo dell’assegno emergenziale che della contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante a ciascun lavoratore licenziato. Il Comitato amministratore del Fondo in oggetto, in conformità ai poteri riconosciutigli dall’art. 4, del Decreto sopra menzionato, con l’adozione della Delibera n. 46, del 6 giugno 2017, ha inteso delineare ulteriormente il quadro normativo vigente in materia di accesso alla prestazione di assegno emergenziale, disciplinando alcuni aspetti in ordine alle modalità di presentazione della domanda e a quelle di espletamento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di versamento del contributo emergenziale dovuto al Fondo. In applicazione di quanto espressamente previsto dalla delibera n. 46, del 6 giugno 2017, le domande di accesso alla prestazione di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), del D. Interm. n. 83486/2014 (assegno emergenziale) potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo. L’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato, consentendo in tal modo all’Istituto di procedere alla stima dell’importo del finanziamento richiesto e di sottoporre le stesse, all’esito positivo dell’istruttoria, all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo. In conformità a quanto stabilito dalla delibera sopra menzionata, si precisa, inoltre, che il contributo dovuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. Interm. n. 83486/2014, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato, secondo le modalità illustrate nella succitata Circolare Inps n. 213/2016, entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo. Si ricorda, infine, che qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente senza che il datore di lavoro abbia provveduto al versamento dell’importo dovuto, l’Istituto avvierà tutte le attività previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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