Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Quali sono i requisiti e i limiti reddituali per ottenere la quattordicesima mensilità nel 2017 secondo il Messaggio INPS 2549/2017?
Spiegato da FiscoAI
La quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva erogata dall'INPS ai pensionati che soddisfano specifici requisiti anagrafici, contributivi e reddituali. Per il 2017, il beneficio spetta ai soggetti nati prima del 1° gennaio 1954 (quindi con almeno 64 anni compiuti entro il 31 dicembre 2017) e con una contribuzione minima accreditata presso l'INPS. La novità principale introdotta dalla legge 232/2016 è l'estensione del diritto a due fasce di reddito: fino a 1,5 volte il trattamento minimo (con importi aumentati) e fino a 2 volte il trattamento minimo (con importi inferiori). Per il 2017, il trattamento minimo mensile è di 501,89 euro, quindi i limiti annuali sono rispettivamente 9.786,86 euro e 13.049,14 euro.
L'importo della quattordicesima varia in base agli anni di contribuzione: per i lavoratori dipendenti con fino a 15 anni di contribuzione spettano 437 euro (prima fascia) o 336 euro (seconda fascia); per chi ha tra 15 e 25 anni spettano 546 euro o 420 euro; per chi ha oltre 25 anni spettano 655 euro o 504 euro. È stata inoltre introdotta una "fascia di garanzia" per i pensionati con redditi di confine: se il reddito complessivo (pensione più quattordicesima) non supera il tetto massimo della prima fascia, viene riconosciuto l'importo della prima fascia anche a chi tecnicamente rientra nella seconda fascia reddituale.
La verifica del diritto avviene sulla base dei redditi memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati per l'anno di erogazione (2017) e dei redditi diversi dell'anno precedente (2016). La quattordicesima viene corrisposta in via provvisoria a luglio 2017 e sarà verificata a consuntivo sulla base della dichiarazione dei redditi. Il beneficio non spetta su determinate prestazioni (invalidità civile, pensioni sociali, assegni sociali) e non viene erogato su pensioni interessate da sostituzione dello Stato o rivalsa di enti locali.
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Riferimento normativo
Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-06-2017
Messaggio n. 2549
OGGETTO: Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd
quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio
2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come
modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.
Premessa
Con il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017 sono state illustrate le modifiche introdotte dalla
legge di stabilità (art. 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) in tema di
corresponsione della cosiddetta quattordicesima mensilità (art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2
luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007).
Nel rimandare per gli aspetti normativi al citato messaggio 1366/2017, e alla messaggistica
istituzionale tempo per tempo pubblicata in materia, e fermi restando i requisiti anagrafici e
contributivi per l’attribuzione del beneficio, si sintetizzano di seguito gli aspetti innovativi
introdotti dall’art. 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:
sono stati aumentati gli importi da corrispondere ai soggetti già beneficiari (soggetti con
redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo);
il diritto è stato esteso ai soggetti con reddito compreso fra 1,5 e 2 volte il trattamento
minimo. Per questa nuova platea, gli importi da corrispondere sono quelli riconosciuti,
fino allo scorso anno, ai soggetti con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento
minimo;
è stata introdotta una fascia di garanzia per coloro che si trovano in situazioni reddituali
di confine fra i limiti massimi delle due fasce.
Si comunica, inoltre, che nel corso dei mesi di aprile e maggio è stata effettuata la lavorazione
centrale finalizzata all’erogazione d’ufficio della quattordicesima, da corrispondere unitamente
alla mensilità di pensione di luglio 2017.
Si riepilogano di seguito i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per l’accesso al
beneficio.
1. Requisiti anagrafici
Il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione.
Per l’anno 2017 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.
Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di
spettanza, nel caso di:
pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31° gennaio:
compimento del sessantaquattresimo anno nel corso dell’anno; il beneficio spetta in tal
caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.
2. Requisiti contributivi
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in
favore del titolare della pensione.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti
pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti
privatizzati.
Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità
contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza (art. 1, comma 41, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.).
3 Requisiti reddituali
3.1 Anno di riferimento del reddito
Si rammenta che la verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata sulla base dei
criteri di cui all’art. 35, comma 9, del D.L. 30.12.2008, n.207, convertito con modificazioni
dalla legge 14/2009, nel caso di prima concessione, ed in base ai criteri dettati dal comma 8
del medesimo articolo come modificato dalla legge 122/2011, nel caso di concessione del
beneficio successiva alla prima.
Di conseguenza, in questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione
memorizzati nel casellario dei pensionati dell’anno in corso, e i redditi diversi dai precedenti
relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2017, devono essere, quindi, valutati:
nel caso di prima concessione (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni
precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), tutti i redditi posseduti dal
soggetto nell’anno 2017;
nel caso di concessione successiva alla prima:
− redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario
centrale dei pensionati), conseguiti nel 2017;
−redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nel 2016.
Vengono, pertanto, sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario
centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2016, ovvero 2017, per le prime
concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati i dati dichiarati negli anni
precedenti.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e della sussistenza
del diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
3.2 Limiti
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale
reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella
tabella riportata al seguente punto 4.
Dal corrente anno 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla
fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario: fino a 1,5 volte il trattamento minimo,
ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale oltre il quale il beneficio non spetta deve essere incrementato
dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di
salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti
superiore ad 1,5 volte, ovvero, a 2 volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite
incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato.
ESEMPIO: PRIMA FASCIA CONTRIBUTIVA (fino a 15 anni di contribuzione)
A. fino a 1,5 volte il trattamento minimo:
9.786,86 + 437 (importo spettante alla prima fascia)= 10.223,86 (tetto massimo)
In base ai redditi posseduti, la quattordicesima viene corrisposta in misura ridotta, fino al
raggiungimento del tetto massimo.
B. fino a 2 volte il trattamento minimo:
13.049,14 + 336 (importo spettante alla prima fascia)= 13.385,14 (tetto massimo).
In base ai redditi posseduti, la quattordicesima viene corrisposta in misura ridotta, fino al
raggiungimento del tetto massimo.
C. FASCIA DI GARANZIA
La differenza fra i due importi di quattordicesima spettanti nella prima e nella seconda
fascia (437,00-336,00 = 101,00), sommato al limite di reddito della prima fascia
(9.786,86), rappresenta la cosiddetta fascia di garanzia.
9.786,86+101,00 =9.887,86
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA FASCIA DI GARANZIA:
Reddito posseduto= 9.800,00
Se applicassimo rigidamente il limite di reddito, il beneficiario si collocherebbe nella
seconda fascia reddituale e avrebbe pertanto diritto a 336,00 euro di quattordicesima,
ottenendo il seguente reddito COMPLESSIVO:
9.800,00+336,00= 10.136,00
Tale reddito COMPLESSIVO, aumentato della quattordicesima prevista per la relativa
fascia, è inferiore al tetto massimo previsto per la prima fascia, pari a euro 10.223,86
Pertanto, in questo caso viene attribuito l’importo di quattordicesima della prima fascia,
entro i limiti del tetto massimo della prima fascia medesima, pari a euro 423,86.
10.223,86 – 9.800,00= 423,86
4 Tabella
Si riporta di seguito la tabella costruita sulla base di criteri esposti al punto 3.
Anno 2017 (TM mensile € 501,89)
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5* TM annuo x 2°*
Fascia di
garanzia
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 9.786,86 €9.786,87 e €9.887,86 €13.049,14
€9.887,85 e
€
13.049,14
fino a 15 anni fino a 18 anni Importo Max €10.223,86 Importo Max
spettante spettante €13.385,14
€ 437,00 € 336,00
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 9.786,86 €9.786,87 e €9.912,86 €13.049,14
€9.912,85 e
€
13.049,14
tra 15 e 25 anni Tra 18 e 28 Importo Max €10.332,86 Importo Max
anni spettante spettante €13.469,14
€ 546,00 € 420,00
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 9.786,86 €9.786,87 e €9.937,86 €13.049,14
€9.937,85 e
€
13.049,14
Oltre 25 anni oltre 28 anni Importo Max €10.441,86 Importo Max
spettante spettante €13.553,14
€ 655,00 € 504,00
*(tabella A), all.D, art.1, co.187, lett.a, L.232/2016
5 Pensioni delle gestioni private
Sulle pensioni prese in esame per la lavorazione è stata memorizzata la movimentazione nel
segmento GP1 del data base delle pensioni:
GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
GP1FMPNTIP il valore1;
GP1DMPN la data di elaborazione;
GP1CPRD il valore M2017
Nella funzione DIARIO sono state memorizzate le seguenti informazioni:
codice descrizione
0710 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017: conguaglio € xxx,00,
0711 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017: conguaglio corrisposto su
pensione cat/sede/numero
0712 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017: scartata al calcolo per
(motivazione)
Sulla pensione sulla quale è stata attribuita la quattordicesima è stato memorizzato l’importo
nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
GP3EDISP = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
Si rammenta che ’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027
(VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043
(INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 127 (CRED27), 128 (COOP28),198
(VESO33), 199 (VESO92).
La quattordicesima non viene inoltre erogata:
sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali,
sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
e sulle pensioni della ex SPORTASS.
sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione di rinuncia
da parte delle sedi (messaggio n. 9380 del 23 aprile 2008).
Nel caso in cui il pensionato abbia in corso di recupero la quattordicesima non dovuta,
corrisposta in anni precedenti, la quattordicesima dovuta per il 2017 è stata utilizzata per
recuperare, in tutto o in parte, il debito residuo.
6 Pensioni delle gestioni pubbliche
Nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI, sono stati pubblicati gli elenchi:
dei soggetti ai quali è stato attribuita d’ufficio la quattordicesima;
dei soggetti ai quali non è stato attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della
relativa motivazione.
7 Pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera
PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2017.
L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese
di luglio 2017 della pensione sul quale è corrisposto.
L’inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della
variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).
8 Comunicazioni ai pensionati
Ai beneficiari viene inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione
dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell’apposita voce
sul cedolino del mese di luglio 2017.
9 Corresponsione d’ufficio e a domanda
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2017 ai
soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2017, hanno
un’età maggiore o uguale a 64 anni.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e
ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, sempre a condizione che rientrino
nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio sulla rata di dicembre
2017.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso,
presentare domanda, on line attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.gov.it, se in
possesso, delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale),
CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero, rivolgersi a un patronato
Si segnala in proposito che è stata predisposta una apposita domanda di ricostituzione on line,
da utilizzare per i pensionati di tutte le gestioni.
Come di consueto, le sedi provvederanno ad esaminare le domande e a attribuire la somma,
se spettante sulla prima rata utile di pensione.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Hai domande su questa normativa?
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La quattordicesima mensilità è disciplinata dall'articolo 5 del D.L. 81/2007 e rappresenta un beneficio assistenziale per pensionati con redditi bassi, soggetto a verifica reddituale annuale. Commercialisti e consulenti previdenziali devono considerare i limiti di reddito, la fascia di garanzia, gli anni di contribuzione e la provvisorietà del beneficio per la corretta gestione fiscale e previdenziale dei loro clienti pensionati. La normativa interagisce con il Casellario centrale dei pensionati e richiede attenzione alle comunicazioni INPS per verifiche a consuntivo e eventuali conguagli.
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