Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art.26 e seguenti D. lgs n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani –Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Quali sono i termini e le modalità per presentare la domanda di assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2536/2017 disciplina l'accesso alle prestazioni di assegno ordinario per il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli, operativo dal 22 febbraio 2017. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS, entro un termine compreso tra 30 giorni (minimo) e 15 giorni (massimo) dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. I termini hanno natura ordinatoria: una presentazione anticipata comporta l'irricevibilità della domanda, mentre una presentazione tardiva determina uno slittamento della decorrenza della prestazione di una settimana. Per gli eventi verificatisi tra il 7 febbraio 2017 e la data di pubblicazione del messaggio, il periodo è stato neutralizzato, consentendo alle aziende di presentare domande a partire dalla data di pubblicazione stessa. Le prestazioni ordinarie sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 7 febbraio 2017. L'accesso al servizio telematico avviene tramite Codice Fiscale e PIN INPS, selezionando il menu "CIG e Fondi di solidarietà > Fondi di solidarietà".
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Riferimento normativo
Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art.26 e seguenti D. lgs n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani –Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19-06-2017
Messaggio n. 2536
OGGETTO: Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art.26 e seguenti D. lgs
n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli
dei porti italiani –Modalità di presentazione della domanda di
assegno ordinario.
1. Premessa e quadro normativo
Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in attuazione della delega di cui all’art.1, c.2,
lett.a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà
bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’art.3
della legge 92/2012.
Con la circolare n.122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n.201 del 16
dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di
prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) a carico dei Fondi già operativi.
Con nota n.29/530 del 28/01/2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito
che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato
amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’art.30 del D.lgs.
148/2015, il fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data.
In data 22 febbraio 2017, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
attuazione della disposizione di cui all’art.36, c.3, del D.lgs. 148/2015, è stato nominato il
comitato del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, ai sensi
dell’art.3 del D.I. n. 95440 del 18 aprile 2016.
Tale Fondo, pertanto, sulla scorta della succitata nota ministeriale, è pienamente operativo
dalla data del 22 febbraio 2017.
Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n.122/2015, con il
presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di assegno
ordinario per il Fondo di nuova istituzione citato.
Con circolare numero 141 del 3 agosto 2016 sono stati forniti chiarimenti e indicazioni relative
all’ambito di applicazione del Fondo e fornite le modalità di composizione del flusso Uniemens
per il versamento della contribuzione ordinaria, mentre con successiva circolare sarà illustrata
la disciplina che regolamenta l’accesso alle prestazioni garantite dal Fondo.
2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Neutralizzazione dei termini.
A norma dell’art.30, c.2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario
deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità
produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica, sulla base delle indicazioni
fornite al successivo par.3.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli
stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione
prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni,
uno slittamento del termine di decorrenza della stessa. In caso di presentazione tardiva si
applica il disposto di cui all’art.15, c.3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale l’eventuale
trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del
Comitato, in data 22 febbraio 2017 e che le domande possono essere presentate entro 15
giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stante anche le
indicazioni contenute nella citata nota ministeriale n. 29/530, le prestazioni di assegno
ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
intervenuti a decorrere dal 7 febbraio 2017.
Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini
di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli
fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 7 febbraio 2017 e la data
di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti
nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la
presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente
messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza
dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del
Fondo, prima della data di piena operatività del fondo, assolve all’obbligo, previsto dall’art.35,
comma 2, del D.lgs. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini
dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.
3. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario
La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico della domanda
di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è
disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione Cerca
nella pagina principale inserendo Accesso a servizi per aziende e consulenti oppure selezionare
Servizi per aziende e consulenti nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della
pagina principale Prestazioni e servizi>Tutti i servizi.
Si accede a Servizi per aziende e consulenti tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare nel menu interno al servizio CIG e Fondi di
solidarietà> Fondi di solidarietà.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
Per ogni altra indicazione procedurale si rimanda integralmente alla circolare n.122/2015 sopra
richiamata, nonché alla circolare n. 201/2015.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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Il Messaggio INPS 2536/2017 è il riferimento normativo per l'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati dal D.lgs. 148/2015, in materia di assegno ordinario e interventi formativi per sospensioni e riduzioni di attività lavorativa. Aziende e consulenti del lavoro devono conoscere i termini di presentazione, la neutralizzazione dei termini, l'operatività del Fondo e le modalità telematiche di invio delle domande attraverso il portale INPS.
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