Cassa Integrazione Guadagni in Deroga annualità 2017 – chiarimenti in ordine al paragrafo 2 della circolare ministeriale n.34/2016. Ammortizzatori ordinari scaduti il 31.12.2016 e contratti di solidarietà, ex art.5, della legge 236/93.
Quali sono le condizioni per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga nel 2017 quando gli ammortizzatori ordinari sono scaduti a fine 2016?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2303/2017 chiarisce le modalità di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per l'annualità 2017, in continuità con ammortizzatori ordinari terminati dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni e Province autonome possono utilizzare fino al 50% delle risorse disponibili per concedere interventi in deroga, purché i provvedimenti autorizzatori siano stati adottati entro il 31 dicembre 2016 e gli interventi siano consecutivi senza soluzione di continuità rispetto alle prestazioni ordinarie precedenti. La normativa si applica a tutte le aziende che hanno fruito di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, Fondi di Solidarietà (incluso il F.I.S.) o Contratti di solidarietà ex art. 5 della Legge 236/93. Per accedere alla deroga nel 2017, il datore di lavoro deve fornire una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuta fruizione delle prestazioni ordinarie con specifica della data di fine intervento, al fine di verificare il requisito della continuità temporale. Una volta acquisita la dichiarazione e verificato il rispetto dei requisiti normativi, la sede territoriale INPS provvede allo sblocco dell'autorizzazione.
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Riferimento normativo
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga annualità 2017 – chiarimenti in ordine al paragrafo 2 della circolare ministeriale n.34/2016. Ammortizzatori ordinari scaduti il 31.12.2016 e contratti di solidarietà, ex art.5, della legge 236/93.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05-06-2017
Messaggio n. 2303
OGGETTO: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga annualità 2017 –
chiarimenti in ordine al paragrafo 2 della circolare ministeriale
n.34/2016. Ammortizzatori ordinari scaduti il 31.12.2016 e
contratti di solidarietà, ex art.5, della legge 236/93.
Com’è noto, la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, recepita dall’Istituto con la circolare n.217 del 13 dicembre 2016, ha previsto la
possibilità per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla
decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 fino al 50% delle
risorse ad esse attribuite, per le concessione di ammortizzatori in deroga anche con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti
interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati
entro e non oltre il 31 dicembre 2016”.
Nella circolare dell’Istituto n. 217/2016 si chiarisce, in particolare, che “la concessione di cassa
integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio
e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla
fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa
integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016”.
Con successivo messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017 l’Istituto, in relazione a quanto chiarito
nella nota ministeriale n. 5889 del 6 aprile 2017, ha precisato che tra gli ammortizzatori
ordinari rientrano le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro
garantite dai Fondi di Solidarietà di cui agli artt.26 e ss. del D.Lgs 148/2015, ivi compresi il
Fondo di Integrazione Salariale(F.I.S.) e i Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi.
Con la nota prot. n. 8521 del 25/05/2017 il Ministero ha ulteriormente precisato che le Regioni
hanno facoltà di concedere trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga indifferentemente, a
partire dal 1 o dal 2 gennaio 2017, a condizione che vi sia continuità tra l’intervento ordinario
e l’intervento di deroga e che la decretazione relativa alla deroga sia avvenuta in data
anteriore al 31/12/2016.
È stato inoltre chiarito che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di
lavoro garantite dai Contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della Legge n.236/93 sono da
annoverare tra gli ammortizzatori sociali ordinari e, conseguentemente, le Regioni e le
Province autonome possono decretare cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017, in
continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti Contratti.
Al riguardo si sottolinea che, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il
datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine
all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai Contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della
Legge n.236/93, con la specifica della data di fine intervento.
Conseguentemente, una volta acquisita tale dichiarazione e verificato il rispetto del disposto
normativo, la sede territoriale che ha in carico l’autorizzazione della domanda provvederà a
chiederne lo sblocco.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga è disciplinata dal D.I. 83473/2014 e rappresenta uno strumento di ammortizzatore sociale per situazioni eccezionali, complementare agli ammortizzatori ordinari quali la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, i Fondi di Solidarietà e i Contratti di solidarietà. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare la continuità temporale tra interventi, la decretazione regionale antecedente al 31 dicembre 2016 e la documentazione di responsabilità del datore di lavoro per garantire l'accesso alle prestazioni in deroga per l'annualità 2017.
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