Domande di integrazione salariale ordinaria – semplificazione allegato .CSV – pubblicazione link per dati su eventi meteo - aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa – applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela.
Quali sono le semplificazioni introdotte per la compilazione del file CSV nelle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO) secondo il Messaggio INPS 2276/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2276/2017 introduce significative semplificazioni nella compilazione dell'allegato CSV (file formato CSV) che le aziende devono presentare insieme alle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO). In particolare, per quanto riguarda le informazioni relative ai lavoratori e alle ferie, non è più necessario compilare diverse colonne del file (B, C, D, E, F, J), mentre la colonna K deve essere sempre compilata con il valore 'N'. Questa semplificazione è stata resa possibile dal chiarimento del Ministero del Lavoro secondo cui l'articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 148/15 non si applica alle integrazioni salariali ordinarie. Gli operatori INPS che istruiscono le domande non devono più considerare le informazioni eventualmente presenti in tali colonne. È previsto che il file CSV sarà completamente abolito una volta completata l'implementazione del nuovo sistema di gestione della CIG con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (CIG con ticket), con comunicazione tramite successivo messaggio.
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Riferimento normativo
Domande di integrazione salariale ordinaria – semplificazione allegato .CSV – pubblicazione link per dati su eventi meteo - aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa – applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 01-06-2017
Messaggio n. 2276
OGGETTO: Domande di integrazione salariale ordinaria – semplificazione
allegato .CSV – pubblicazione link per dati su eventi meteo - aziende
soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa –
applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela.
1) All. 3 circ. n. 197/15 (cosiddetto “file CSV”) – semplificazione della compilazione.
All’indomani dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 148/15, che non ha previsto un
periodo di vacatio, si è reso necessario reperire una serie di ulteriori informazioni rispetto alla
normativa previgente, per consentire l’immediata applicazione delle nuove regole (ad esempio,
limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile). A tal fine, come noto, è stato predisposto
un file formato CSV, costituente l’allegato 3 della circ. 197/15, in cui le aziende devono
riportare le nuove informazioni richieste.
Tenuto conto, per quanto riguarda le ferie (colonna J), di quanto previsto dalla circ. n. 139/16
(parte seconda, punto 6) e, per quanto riguarda le informazioni relative ai lavoratori ai fini
delle politiche attive (colonne B – C – D – E – F – K), dell’inapplicabilità del disposto di cui
all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 148/15 alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), come chiarito
anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è possibile compilare in modo
semplificato il suddetto file formato CSV secondo le indicazioni che seguono.
colonna K: indicare sempre ‘N’
colonne B – C – D – E – F – J: non compilare
Pertanto, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, gli operatori di sede che
istruiscono le domande non dovranno tenere conto delle eventuali informazioni presenti nel
CSV all’interno di tali colonne.
A seguito del completamento e dell’applicazione generale del nuovo sistema di gestione della
CIG con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (cd. CIG con ticket), sarà prevista, infine,
l’abolizione del predetto file CSV a corredo dell’istanza di CIGO, di cui sarà data notizia con
successivo messaggio.
2) Pubblicazione link per reperimento bollettini meteo
Come chiarito con messaggio n. 1856 del 3.5.17, l’Istituto deve acquisire d’ufficio i bollettini
meteo per l’istruttoria delle istanze di CIGO presentate per tale causale.
Nei casi in cui l’evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all’indirizzo dell’unità
produttiva sulla base del quale si individua la sede competente all’istruttoria, è possibile che
quest’ultima debba acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre regioni.
Al fine di facilitare l’istruttoria di tali istanze, si comunica che è stato pubblicato in intranet
(processi à prestazioni a sostegno del reddito à home page CIG Fondi e CISOA à bollettini
meteo per istruttoria domande CIGO) l’elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate
potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo.
3) Aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa
Con riferimento alle richieste di CIGO riferite ad aziende soggette a contrazioni dell'attività
lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell'anno, a causa delle caratteristiche del loro
processo produttivo (es. aziende del settore calzaturiero) è stata avanzata dall’Istituto una
richiesta di chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, se le aziende in
parola sembrano soddisfare il requisito della transitorietà, più incerta risulta l'analisi volta a
verificare se le caratteristiche del processo produttivo di determinati prodotti merceologici
siano imputabili all'impresa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto n. 95442.
Al riguardo il MLPS ha ritenuto che, nell'ambito della casistica evidenziata, non è riconducibile
alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a
negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività
lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto
merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale.
Pertanto, anche alla luce del contesto economico e produttivo in cui l'impresa si trovi ad
operare, non si ha imputabilità nel caso in cui le caratteristiche proprie del processo produttivo
del prodotto merceologico di riferimento abbiano per loro stessa natura a dover subire delle
contrazioni di attività anche ricorrenti.
Tale contrazione di attività dunque non deriva dalla negligenza o dalla imperizia
dell'imprenditore o dalle modalità organizzative dell'impresa ma dallo stesso settore in cui
l'impresa si trova ad operare, dal prodotto e dal mercato di riferimento di per sé ciclico.
Tali elementi connaturati al processo produttivo sono, quindi, estranei alla gestione economica
dell'impresa e non dipendono dalla organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore cui non
si può imputare, quindi, neppure per imperizia o negligenza, la produzione in un settore
caratterizzato da andamento ciclico.
Pertanto, è possibile in presenza di tali fattispecie, riferibili ad aziende soggette a contrazioni
dell’attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno, causa delle caratteristiche
del loro processo produttivo, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, di
accedere alla CIGO.
Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione
salariale mentre, come detto, l'andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non
può essere di per sé causa di rigetto della domanda.
Pertanto, le aziende ricomprese nella tipologia sopra enucleata, nella relazione tecnica allegata
all’istanza, devono illustrare i suddetti profili, e, in particolare, dovranno descrivere: la
complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale
tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento; il contesto
economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di
mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione
ciclica dell'attività; precedenti dell'azienda nel ricorso alla CIG; il numero di lavoratori posti in
CIG rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a
tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da
temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura
non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del
settore di riferimento); continuità dell'attività aziendale.
4) Applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela
Le linee guida e i chiarimenti forniti sia nel presente messaggio, sia nel messaggio n. 1856 del
3.5.17, devono essere applicati a tutte le istanze di CIGO non ancora definite e quindi in corso
di istruttoria.
Con riferimento alle domande di CIGO già definite ed oggetto di ricorso è comunque possibile
operare in regime di autotutela secondo le istruzioni diramate con circolare n. 146 del
15.12.2006.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 2276/2017 riguarda la semplificazione amministrativa della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e l'applicazione del D.Lgs. 148/15, con particolare riferimento alla compilazione del file CSV e ai requisiti di transitorietà dell'evento. Commercialisti e responsabili HR devono conoscere le modalità semplificate di trasmissione dei dati UNIEMENS, i limiti di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, e le procedure di autotutela per le domande già definite.
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