Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.
Quali sono le agevolazioni contributive e i requisiti per assumere in apprendistato professionalizzante un lavoratore beneficiario di indennità di mobilità o di disoccupazione senza limiti di età?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2243/2017 disciplina l'assunzione in apprendistato professionalizzante senza vincoli di età per due categorie di lavoratori: beneficiari di indennità di mobilità e beneficiari di trattamenti di disoccupazione (NASpI, Aspi, MiniASpi, indennità edile, DIS-COLL). Per i percettori di mobilità, nei primi 18 mesi l'aliquota contributiva datoriale scende al 10% (anziché quella ordinaria), mentre il lavoratore versa il 5,84%; successivamente si applica l'aliquota piena. Inoltre, il datore di lavoro riceve un incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità residua. Per i beneficiari di disoccupazione, l'aliquota datoriale è del 10% (o 1,5%-3% per aziende fino a 9 dipendenti nei primi due anni), con contribuzione NASpI ordinaria dell'1,31% e aliquota lavoratore del 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato. In entrambi i casi non si applicano le agevolazioni per l'occupazione giovanile di cui alla legge 183/2011, e i benefici contributivi non si estendono oltre il periodo di formazione. La comunicazione al datore di lavoro avviene tramite dichiarazione di responsabilità allegata al messaggio, con verifica da parte della Sede INPS competente.
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Riferimento normativo
Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31-05-2017
Messaggio n. 2243
Allegati n.2
OGGETTO: Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,
di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un
trattamento di disoccupazione.
Premessa
Con il presente messaggio, anche alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità
disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017, si forniscono le indicazioni
volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime
contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza
limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di
disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015.
Al riguardo, si ricorda preliminarmente che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva
di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo
n. 167/2011 (testo unico dell’apprendistato), nonché dagli adeguamenti introdotti dalla legge
28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita) e dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati).
In particolare, in base all’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di
mobilità (infra par. 1) o di un trattamento di disoccupazione (infra par. 2). Sul piano generale,
si evidenzia come, in linea di continuità con gli orientamenti amministrativi già adottati
dall’Istituto al riguardo (circ. n. 128/2012), il regime contributivo applicabile alle due predette
fattispecie sia il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte
salve le deroghe espressamente previste dalla legge.
Di seguito, nell’evidenziare i profili di novità rispetto alla disciplina contenuta nel d.lgs. n.
167/2011 (art. 7, comma 4), illustrata ai par. 4 e 7.2 della circolare n. 128/2012, si coglie
l’occasione per operare la ricognizione sistematica delle assunzioni di lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche alla luce dell’intervenuta
abrogazione degli incentivi per assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità a decorrere
dal 1° gennaio 2017, i cui effetti sono stati peraltro analizzati nell’ambito della circolare n. 137
del 12 dicembre 2012. Infine, allo scopo di migliorare le attività di vigilanza documentale
condotte dall’Istituto, viene introdotto, a partire dal mese di competenza successivo alla
pubblicazione del presente messaggio, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in
apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.
1. Beneficiari di indennità di mobilità
Come ampiamente illustrato nell’ambito della circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’art. 7,
comma 4, dell’abrogato d.lgs. n. 167/2011 prevedeva che “ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”,
fruendo del “regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”, con esclusione
dell’estensione dei benefici contributivi previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.[1]
Gli unici profili di novità rispetto alla predetta disciplina recati dal d.lgs. n. 81/2015 con l’art.
47, commi 4 e 7, riguardano:
a. l’utilizzo della sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni
in discorso. Nella previgente disciplina potevano essere utilizzate, per le assunzioni di
lavoratori in mobilità, tutte le tre forme di apprendistato previste dalla legge;
b. la legificazione della deroga, per le assunzioni di cui si tratta, ai limiti di età previsti in via
ordinaria dalle norme sull’apprendistato.[2] Peraltro, nel contesto della previgente
disciplina del d.lgs. n. 167/2011, detta prospettiva di applicazione della norma era stata
già fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il riscontro a interpello n.
21 del 1° agosto 2012, di cui si è dato conto con la citata circolare n. 128/2012 (par. 4).
Pertanto, ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante, si applica il regime contributivo illustrato con la circolare n. 128/2012 (par.
4) e che, in questa sede, si riassume:
per effetto dell’applicazione dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, riduzione
dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli
apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione. Al riguardo, si ricorda che, sulla base
delle innovazioni introdotte con l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l’aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10%
della retribuzione imponibile; non trova applicazione la riduzione dell’aliquota
contributiva prevista dall’art. 1, comma 773, legge n. 296/2006, a favore dei datori di
lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Ciò in quanto il regime contributivo stabilito dall’art. 25, comma 9, della legge n.
223/1991, per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità, è circoscritto al primo
periodo dell’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, che fissa appunto l’aliquota a
carico del datore di lavoro alla misura del 10%;
in forza dell’art. 2, comma 37, legge n. 92/2012,[3] non trova applicazione la
contribuzione di finanziamento della NASpI;
per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di lavoratori iscritti alle
liste di mobilità, senza limiti di età, non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art.
22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “…promuovere
l’occupazione giovanile…” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore
a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata disposizione legislativa
non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’art. 47, comma 4,
del citato decreto 81 del 2015;
per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, applicazione dell’aliquota contributiva
a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e
i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti
(allo stato 5,84%),[4] per tutta la durata del periodo di formazione, che non può
eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
in forza della limitazione contenuta nell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015,
esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un
anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici
dei rapporti di apprendistato;
trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 8, comma 4,
della legge n. 223/1991, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di
lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore per il residuo periodo di fruizione. Per la regolazione dell’incentivo, si rinvia
alle disposizioni già adottate al riguardo dall’Istituto.
Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da
versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di
indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico
dell’apprendista).
Al termine del periodo agevolato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/91, cioè dal 19° mese, la
contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed
alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista
preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di
apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro,
sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota
contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di
classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.
Per i criteri di determinazione e ripartizione dell’aliquota contributiva si rinvia alla circolare n.
22/2007, al messaggio n. 25374/2007 e alla circolare n. 140/2012.
Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle
integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, d.lgs. n.
148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, secondo quanto
indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso
datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del d.lgs. n.
148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento
(cfr. mess. n. 3112/2016).
Si ricorda, infine, che la legge n. 92/2012 ha abrogato, fra l’altro, le nuove iscrizioni alle liste
di mobilità e le assunzioni agevolate ai sensi degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991 a
decorrere dal 1° gennaio 2017 (cfr. circolare n. 137/2012, par. 3.1).
Al riguardo, appare utile chiarire come l’intervenuta abrogazione delle norme in materia di
iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei benefici di natura economica e contributiva
finalizzati a promuovere l’assunzione dei lavoratori iscritti alla predette liste a decorrere dal 1°
gennaio 2017, non determini il venir meno del regime previsto dall’art. 47, comma 4, del
d.lgs. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori
beneficiari dell’indennità di mobilità. Ciò in quanto il comma 4 del citato articolo 47,
nell’introdurre lo speciale istituto del contratto di apprendistato in deroga ai limiti di età per la
qualificazione o riqualificazione dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, opera il rinvio
agli abrogati art. 25, comma 9 e art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 al solo fine di
individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, rispettivamente il
regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili.
Pertanto le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste dall’art. 47, comma 4,
del d.lgs. n. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il
31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le
assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni
possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.
2. Beneficiari di trattamento di disoccupazione
Sulla base dell’evoluzione della normativa in materia di trattamenti di disoccupazione
involontaria, con particolare riguardo alla legge n. 92/2012 e al d.lgs. n. 22/2015, che ha
portato a sostituire le preesistenti indennità di disoccupazione nonché, a far data dal 1°
gennaio 2017, l’indennità di mobilità, l’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto l’applicazione
del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei “…lavoratori
beneficiari…di un trattamento di disoccupazione”, allo scopo di favorirne la “…qualificazione o
riqualificazione professionale”. Si noti che, in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina
dell’apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:
a. limiti di età (comma 4);
b. disposizioni in materia di licenziamenti individuali (comma 4);
c. estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (comma 7).
I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di
trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione
edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (DIS-COLL). Fanno invece riferimento alla fattispecie già esaminata nel paragrafo
precedente i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, ai quali il legislatore, come già
riferito, riserva un regime agevolato specifico.
Inoltre, in linea con le indicazioni già fornite con la circolare n. 175/2013 (par. 2) e con il
messaggio n. 4441/2015 (par. 3), l’assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori
destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato
istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione
ancorché non l’abbiano ancora percepita.
Come anticipato in premessa, l’orientamento amministrativo adottato dall’Istituto in relazione
alle assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità –
che presentano forti profili di analogia con quelli qui esaminati -è stata quella di considerare
applicabile la disciplina contributiva vigente per gli apprendisti assunti sulla base del regime
ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In
tal senso vanno le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2012, in base alle quali la misura
della contribuzione agevolata, sia quella a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del
lavoratore, corrisponde all’aliquota ordinaria dei contratti di apprendistato, senonché la
fruizione della prima riguarda il periodo che l’abrogato art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 167/2011
riduce a 18 mesi dall’assunzione, mentre la fruizione della misura agevolata a carico del
lavoratore, in assenza di deroghe, si estende a tutto il periodo massimo di 36 mesi (60 per
l’artigianato) previsto dalle norme ordinarie (cfr. circ. n. 128/2012, par. 4).
Pertanto, in linea di continuità con la prassi amministrativa adottata dall’Istituto per la
regolazione delle assunzioni agevolate di cui si tratta, il regime contributivo dei lavoratori
assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.47, comma 4, del
d.lgs. n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in
apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le
specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.
In particolare:
a) per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato
professionalizzante, si applica la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di
lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione,
che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e
non. Anche in questo caso, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l’art. 1,
comma 773, della legge n. 296/2006, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il
periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che
occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al
3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all’ordinaria misura del 10% negli anni
successivi al secondo. Per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di
lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età, non si applicano
le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era
quello di “…promuovere l’occupazione giovanile…” presso i datori di lavoro con un numero di
addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata
disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi
dell’art. 47, comma 4, del citato decreto 81 del 2015;
b) sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della Nuova Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, con particolare riguardo
all’art. 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, si applica la contribuzione di finanziamento
della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 25, della legge n. 845/1978;
c) per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, si applica l’aliquota contributiva a carico
dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato
[5]
5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre
anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
d) in forza della limitazione contenuta nell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, è prevista
l’esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al
lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel
settore dell’artigianato edile non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con
più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a
carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a
nove, l’aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a
carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e
5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del
datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato
edile e non).
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro,
per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di
classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico
del lavoratore.
Per i criteri di determinazione e ripartizione dell’aliquota contributiva si rinvia alla circolare n.
22/2007, al messaggio n. 25374/2007 e alla circolare n. 140/2012.
Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle
integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, d.lgs. n.
148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, secondo quanto
indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso
datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del d.lgs. n.
148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento
(cfr. mess. 3112/2016).
Infine, si precisa che - diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato
professionalizzante di percettori di indennità di mobilità – l’art. 47. co. 4, D. Lgs. n. 81/2015
non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano
in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.
3. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens
Per la compilazione dei flussi UniEmens valgono le disposizioni già in uso, che di seguito di
ribadiscono.
In particolare, per i percettori di indennità di mobilità assunti in apprendistato
professionalizzante dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione sotto riportati, il cui
mero significato è stato ampliato per tenere conto dei cambiamenti riportati nella presente
circolare.
J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità
ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del
datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità
dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore)
K3 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di
mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi
dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore)
K5 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di
mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a
carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si
confermano i codici tipo contribuzione sotto riportati.
J0 (J Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%
zero)
J1 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%
J2 Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%
K0 (K Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di
zero) versamento dell’aliquota del 10%
K1 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di
versamento dell’aliquota dell’1,5%
K2 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di
versamento dell’aliquota del 3%
Come specificato al paragrafo 2 del presente messaggio, si rammenta che per le assunzioni in
apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di disoccupazione, non si applicano
le agevolazioni di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011.
Pertanto, per tali apprendisti, non dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione J6, J7,
J8 nonché K6, K7, K8.
4. Istruzioni operative per la comunicazione di assunzioni in
apprendistato professionalizzate ai sensi dell’art. 47, comma 4, d.lgs. n.
81/2015
Allo scopo di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato
professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di
disoccupazione, l’Istituto sta progettando l’automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di
un’apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla
sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari
dell’indennità di mobilità, comunica al contempo l’importo dell’incentivo economico fruibile
sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.
In attesa dell’avvio in produzione della predetta procedura i datori di lavoro interessati a fruire
del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza
limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere,
attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del
format allegato (allegato n. 1), alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi
contributivi. Sulla base della stessa modalità, i datori di lavoro interessati a fruire del regime
contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età,
dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione trasmetteranno apposita
comunicazione redatta sulla base del format allegato (allegato n. 2).
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende,
selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da
disoccupazione o mobilità”. La Sede INPS competente provvederà alla definizione della stessa,
accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione, nonché
all’eventuale ulteriore riconoscimento – per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità - del
contributo mensile, pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata
eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo stesso.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata
all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità
“contatti” del cassetto previdenziale aziende.
Si fa, al riguardo, presente che, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, la Sede
competente, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, dovrà attribuire alla posizione
contributiva interessata il C.A. 5Q, dandone comunicazione al richiedente, come da indicazioni
già fornite nella circolare n. 128/2012.
Diversamente, nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori titolari di trattamento di
disoccupazione, la Sede di competenza della posizione contributiva non procede ad alcuna
attribuzione del C.A..
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Per completezza, si ricorda che il d.lgs. n. 167/2011 disponeva altresì l’applicazione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966, previsione
anch’essa riproposta dal d.lgs. n. 81/2015, ancorché vada ora opportunamente riferita alla
disciplina in tema di licenziamenti individuali risultante a seguito delle innovazioni introdotte
dal d.lgs. n. 23/2015.
[2] Si ricorda che, sulla base del regime ordinario, possono essere assunti in apprendistato
professionalizzante i lavoratori che, all’atto dell’assunzione, hanno un’età compresa fra i 18 e i
29 anni (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e, nel quadro legislativo precedente, art. 4,
comma 1, d.lgs. n. 167/2011).
[3] “L’aliquota contributiva … di finanziamento dell’ASpI non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti”.
[4] Si ricorda che, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista non subisce l’incremento
dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell’art. 3, della legge n.
335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all’art. 22,
della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal).
[5] Si ricorda che, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista non subisce l’incremento
dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell’art. 3, della legge n.
335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all’art. 22,
della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal).
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
Comunicazione per l'applicazione degli incentivi per l'assunzione
in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità
(D.Lgs. 81/ 2015 art. 47, co 4
D.Lgs. 15012015 art. 31)
Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n.. 445 del 28 dicembre 2000
Al fine di applicare il regime agevolato per l'assunzione in apprendistato
professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità e l'eventuale
incentivo economico pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità
residua che sarebbe spettata al lavoratore (D.Lgs. 81/2015 art. 47, co. 4)
dichiaro che
<il datore di lavoro> ha, in data <GiornoMeseAnno>, assunto in apprendistato
professionalizzante,
il seguente lavoratore:
<Codice fiscale, cognome, nome> beneficiano di indennità di mobilità a partire
da <data>;
Dichiaro che ricorrono le condizioni di applicazione dell'agevolazione;
in particolare dichiaro, in proprio ovvero in nome e per conto del
datore di lavoro, di essere consapevole che:
1. l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (art. 31, CO. 1, lett.
a) d.lgs. 150/2015);
2. l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di
un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine (art. 31, co. 1, lett. b), d.lgs. 150/2015);
3. presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni
dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità con livelli di
inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi (ant. 31, co. 1, lett, c)
d.lgs. 150/2015);
4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 31, co. 1, lett. d),
d.lgs. 150/2015);
'5. (cid:9) a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art.8 del Decreto Ministeriale
30/01/2015, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. ovvero
deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun
illecito;
Allego:
copia del documento di riconoscimento di colui che rende la
dichiarazione (datore di lavoro/utilizzatore o chi lo rappresenta)
In conseguenza di quanto dichiarato'
• comunico di avere diritto e chiedo l'applicazione della riduzione della
contribuzione a carico del datore di lavoro per l'assunzione in
apprendistato professionalizzante del lavoratore beneficiano di
indennità di mobilità;
• chiedo il riconoscimento del contributo mensile, pari al cinquanta per
cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata eventualmente
corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo
stesso;
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza
dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'INPS
qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la
mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle
responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che
risulteranno indebitamente percepite.
<data>
<firma del datore di lavoro o del suo rappresentante>
Se ricorre la somministrazione, apporre qui la firma dell'utilizzatore o del suo
rappresentante, come attestazione che ricorrono le condizioni di cui ai punti
selezionati.
<firma dell'utilizzatore o del suo rappresentante>
L'Istituto osserverà le norme di cui all'articolo 3 del D.LGS n. 196 del 30
giugno 2003, recante il codice in materia di dati personali.
Selezionare le ipotesi di interesse.
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Le agevolazioni per apprendistato senza limiti di età riguardano indennità di mobilità, NASpI, Aspi e trattamenti di disoccupazione, con regimi contributivi agevolati disciplinati dall'art. 47 del d.lgs. 81/2015. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere le aliquote differenziate per datori di lavoro con più o meno di 9 dipendenti, l'incentivo economico del 50% per la mobilità, l'esclusione dei benefici post-apprendistato e i codici UniEmens (J3, J5, K3, K5 per mobilità; J0-J2, K0-K2 per disoccupazione) per la corretta comunicazione dei flussi contributivi.
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