Quali sono le misure di sospensione degli adempimenti contributivi previste dall'INPS per i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, e come si accede a questi benefici?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2174/2017 estende le misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, in aggiunta a quelli già interessati dagli eventi sismici del 2016 nei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Per accedere al beneficio, i soggetti destinatari devono presentare apposita domanda alla sede INPS competente utilizzando il modello "SC90-C", disponibile nel sito www.inps.it; per le aziende agricole e i lavoratori autonomi agricoli è prevista un'istanza telematica specifica. L'INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e recupererà eventuali contributi indebitamente sospesi applicando il regime sanzionatorio ordinario, senza diritto a rimborso per quanto già versato. La misura si applica anche quando la sospensione interessa contribuzioni dovute a più gestioni previdenziali, con presentazione di un'unica domanda.
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Riferimento normativo
Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
- Eventi sismici del 2016 e del 2017: rilascio del DURC nei confronti dei professionisti iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 34 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
- Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e procedure esecutive.
- Notifica avvisi bonari e verbali di accertamento ispettivo.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25-05-2017
Messaggio n. 2174
Allegati n.2
OGGETTO: - Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei
versamenti contributivi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio
2017
- Eventi sismici del 2016 e del 2017: rilascio del DURC nei confronti
dei professionisti iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 34 del
Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229
del 15 dicembre 2016 e delle imprese affidatarie o esecutrici dei
lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi nei territori
delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
- Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e procedure
esecutive.
- Notifica avvisi bonari e verbali di accertamento ispettivo.
A seguito degli eventi sismici, verificatisi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, l’Istituto, con circolari n. 204/2016 e n. 2/2017, ha
dettato indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del Decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, concernenti interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.
Tuttavia, a causa dell’aggravarsi delle conseguenze dei suddetti eventi calamitosi e del
verificarsi di nuovi eventi sismici, in particolare quello occorso in data 18 gennaio 2017, con
D.L. n. 8/2017 convertito con modificazione dalla legge n. 45/2017, sono stati previsti nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e
sono stati individuati gli ulteriori territori interessati dal sisma del 18 gennaio 2017. Pertanto,
con il presente messaggio si rende noto l’elenco dei suddetti Comuni. (allegato 1)
Vengono illustrate, altresì, le disposizioni che, nell’ambito del Decreto n. 189/2016,
disciplinano la verifica della regolarità contributiva dei professionisti e degli operatori economici
impegnati nell’attività di ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati e si
forniscono indicazioni in merito alla notifica degli avvisi bonari e dei verbali di accertamento
ispettivo, rettificando quanto già comunicato al paragrafo 5. della circolare n. 204/2016.
Infine, per agevolare l’individuazione delle casistiche concernenti la sospensione dei termini,
anche alla luce del D.L. n. 8/2017, si è provveduto a predisporre un apposito prospetto
riepilogativo con riguardo alle diverse fattispecie normativamente previste (allegato 2).
1. Art. 18-undecies del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 – Estensione delle
misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
Il D.L. n. 8/2017, come modificato dalla legge di conversione n. 45/2017, ha previsto,
all’articolo 18-undecies, comma 1, lett. f), l’inserimento nel D.L. n. 189/2016 dell’allegato 2-
bis, contenente l’elencazione dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Il successivo comma 2 del citato articolo 18-undecies ha disposto che “il contestuale
riferimento agli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto
(…) si intende esteso, per ogni effetto giuridico anche all’allegato 2-bis”.
Pertanto, le previsioni di cui all’art. 48 del D.L. n. 189/2016, concernenti la proroga e
sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché
la sospensione dei termini amministrativi, si applicano, altresì, ai comuni di cui all’allegato 2-
bis in trattazione.
I contributi previdenziali ed assistenziali per i quali – ai sensi dell’art. 48, comma 13 - è
disposta la sospensione del pagamento sono quelli con scadenza legale di versamento dal 18
gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i
soggetti destinatari della misura dovranno produrre apposita domanda alla sede Inps
competente utilizzando il modello “SC90-C” reperibile nel menù “Prestazioni e servizi” nella
sezione “tutti i moduli” del sito www.inps.it.
Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda, fermi i rispettivi requisiti, anche
qualora la sospensione interessi la contribuzione dovuta a più di una gestione previdenziale.
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà
essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura
del sito www.inps.it.
L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi
indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
2. Art. 8 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Interventi di immediata
esecuzione
Il Decreto legge n. 189 del 2016, all’art. 8, ha inteso disciplinare gli interventi di immediata
esecuzione per favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di
vita e di lavoro nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016 e ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo Decreto (art. 1).
La previsione riguarda gli edifici con danni lievi che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione.
L’intento della norma è quello di consentire ai soggetti interessati di effettuare direttamente
tali interventi nel rispetto dei vincoli di procedimento ivi previsti. Infatti, il comma 5 stabilisce
che “i lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese che, tra gli altri requisiti, non abbiano
commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento
unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.”
Al riguardo, si rammenta che all’art. 8 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 sono
individuate le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro
ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai
fini del godimento di benefici normativi e contributivi. Detto decreto riporta, nell’allegato A,
l’elencazione delle predette violazioni riferite a quelle commesse da parte del datore di lavoro o
del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. che disciplina l’istituto dell’applicazione
della pena su richiesta. Come stabilito nella previgente disciplina, non rileva l’eventuale
successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 e con la
successiva nota n. 5081/2016, ha fornito indicazioni in ordine al modello di dichiarazione e alle
modalità per il suo inoltro agli Uffici Territoriali del medesimo Ministero.
Nel rinviare ai contenuti della circolare n. 126 del 26 giungo 2015, si precisa che la verifica
della regolarità contributiva verrà attestata attraverso l’acquisizione del DURC tramite la
piattaforma Durc On Line.
3. Art. 34 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Qualificazione dei
professionisti
Il Capo IV del Decreto legge n. 189/2016 ha dettato specifiche disposizioni in materia di
legalità e trasparenza di tutte le attività correlate all’affidamento e all’esecuzione dei contratti
pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica ed aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni indicati negli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo Decreto.
In tale ambito, l’art. 34 ha espressamente previsto che al fine di assicurare la massima
trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito
un elenco speciale dei professionisti abilitati. L’iscrizione nell’elenco specialeè subordinato alla
sussistenza della conformità ai criteri generali ed ai requisiti minimi fissati dal Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in ogni caso, come stabilito espressamente dal
comma 1, può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC
regolare.
Il comma 2 della medesima norma prevede che i soggetti privati conferiscano gli incarichi per
la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici
esclusivamente ai professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1.
In relazione a tale previsione, si sottolinea la necessità che le Sedi pongano particolare
attenzione nella definizione delle richieste di verifica della regolarità della posizione contributiva
dei predetti professionisti. Verifica che, in presenza di iscrizione alla Gestione dei liberi
professionisti, deve essere effettuata secondo le indicazioni impartite con la richiamata
circolare n. 126/2015 al paragrafo 2.3.
4. Art. 35 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Tutela dei lavoratori
L’art. 35, del Decreto legge n. 189/2016, rubricato “Tutela dei lavoratori” stabilisce che la
realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici
privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici - per i quali è concesso un contributo il cui
regime è disciplinato dall’art. 6 del medesimo decreto – è assoggettata alle disposizioni
previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali,
nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il legislatore, se da una parte ha imposto, a tutela dei lavoratori, l'obbligo dell'integrale
osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali,
dall'altra, pur vincolando l'erogazione dei finanziamenti agevolati al possesso del DURC
rilasciato, come specificato al precedente paragrafo 1., nel rispetto della previsione dell’articolo
8 del DM 30 gennaio 2015, al successivo comma 2 del medesimo articolo ha disposto che gli
Uffici speciali per la ricostruzione devono effettuare la richiesta del DURC, per le imprese
affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati, con riferimento
ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
La formulazione della norma introduce pertanto una particolare modalità di verifica della
regolarità contributiva che, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto
Ministeriale 30 gennaio 2015, resta circoscritta unicamente al cantiere e ai lavoratori in esso
impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori.
In merito, si ricorda, infatti, che ai fini della formazione del Durc on line, il citato art. 3 non
ponendo limiti al campo di operatività della verifica - sul punto si rinvia al paragrafo 2. della
circolare n. 126 del 26 giugno 2015 - dispone che la stessa deve essere effettuata con
riferimento ai pagamenti dovuti dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori subordinati ed a
quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano
nell’azienda stessa, nonché ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo
giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che
sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Stante il quadro normativo sin qui delineato, al fine di consentire all’Istituto di effettuare, nel
rispetto della previsione del comma 2 dell'art. 35 del D.L. n. 189/2016, la verifica della
regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui sopra, le medesime dovranno
richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata
e versata la contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori impiegati nel cantiere per il
periodo di esecuzione dei lavori.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro dovrà indicare, quale
data di inizio attività con dipendenti, la data di inizio del cantiere.
Detta posizione sarà contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “7U”, avente il
significato di “imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati
danneggiati o distrutti dal sisma 2016”.
Sul piano operativo, la suddetta richiesta dovrà essere trasmessa dalle imprese interessate alla
competente Sede dell’Istituto tramite Cassetto previdenziale aziende, riportando nell’oggetto la
locuzione “impresa affidataria/esecutrice dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati
o distrutti dal sisma 2016. Richiesta nuova matricola con codice di autorizzazione “7U”.
Nel caso di più cantieri nell’ambito dell’area del sisma del 2016, le predette aziende
procederanno, attraverso l’utilizzo della procedura di gestione dell’anagrafica aziende
disponibile sul sito internet dell’Istituto, a operare l’apertura delle unità operative/produttive
seguendo le istruzioni da ultimo riepilogate con il messaggio n. 1444/2017. Si ricorda, infine,
che, nella compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori impiegati nei cantieri di cui si tratta
dovranno essere correttamente associati alle predette matricole aziendali ed all’unità
operativa/produttiva in cui operano.
Il DURC formato ai sensi dell'art. 35 in esame potrà essere utilizzato solo nell'ambito dei
procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione.
A tal fine la procedura Durc on line sarà opportunamente adeguata per consentire la
consultazione dei Documenti così formati esclusivamente agli uffici richiedenti.
Fuori dalle ipotesi in trattazione, la verifica di regolarità delle imprese che, nel medesimo
periodo di operatività del cantiere, svolgano attività in territori diversi da quelli di cui agli
elenchi 1, 2 e 2-bis allegati al decreto legge n. 189/2016, continuerà ad essere operata in
attuazione delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015.
5. Proroga dei termini della sospensione dei termini prescrizionali e procedure
esecutive.
5.1 Notifica avvisi bonari
L’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 8/2017, ha disposto il differimento dei termini di
sospensione -precedentemente fissati al 31 dicembre 2016 (1) - al 30 novembre 2017 (2) dei
seguenti termini:
per la notifica delle cartelle di pagamento e delle somme richieste dall’Inps con avviso di
addebito (3);
per le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione;
dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.
Pertanto, fino al 30 novembre 2017, continueranno a restare sospese le attività di notifica e di
esecuzione degli Agenti della Riscossione, nonché la notifica degli Avvisi di addebito, ferma la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di competenza
dell’Istituto.
Relativamente a tale ultima previsione, come ha avuto modo di precisare l’Ufficio legislativo
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. n. 1624 del 8 marzo 2017, gli
avvisi bonari in quanto atti di contestazione del debito contributivo effettuati allo scopo di
sollecitare il debitore alla regolarizzazione, non si configurano come atti della riscossione
coattiva e/o del processo esecutivo non essendo pertanto soggetti a termini di prescrizione o
decadenza diversi da quelli relativi al credito cui si riferiscono.
5.2 Notifica dei verbali di accertamento ispettivo
Con nota n. 3770 del 28 aprile 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni
integrative in merito all’applicazione dell’art. 49, comma 4, del D.L. 189/2016, fissando
rispettivamente alle date del 31 maggio e 31 luglio 2017, i termini per la notifica dei processi
verbali a carico di soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26/30ottobre 2016.
In merito, è stato precisato che l’Istituto può procedere alla notifica immediata del verbale
ispettivo in materia contributiva anche qualora contenga la contestazione di illeciti
amministrativi avendo cura, tuttavia, di dare nel corpo del verbale specifica e chiara
avvertenza in ordine alla durata del periodo di sospensione dei termini di esecuzione del
pagamento in misura ridotta e del versamento dei contributi omessi/evasi, nonché dei termini
per lo svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e
giurisdizionali.
Nella medesima nota l’INL ha ritenuto di sottolineare la necessità di esplicitare che, stante
quanto sopra, il verbale non produce alcun effetto sotto il profilo della regolarità contributiva
dell’impresa.
Infine, l’INL ha specificato che in questi casi la notifica vada effettuata a mani proprie del
soggetto trasgressore/legale rappresentante ovvero con modalità che ne assicurino l’effettiva
ricezione.
Pertanto, a rettifica di quanto disposto al punto 5. della circolare n. 204/2016, l’Istituto
continuerà con le attività di notifica sia degli avvisi bonari sia dei verbali di accertamento
ispettivo.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Note:
(1) Art. 48, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 189/2016 convertito in Legge n.
229/2016;
(2) L’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 8/2017, dispone che “Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti
locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione”;
(3) Gli avvisi di addebito sono disciplinati dall’art. 30 del Decreto legge n. 78/2010, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 122/2010. La sospensione opera inoltre anche per gli atti di
cui all’art. 29 del medesimo Decreto legge (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento).
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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Il messaggio INPS 2174/2017 disciplina la sospensione dei versamenti contributivi, i termini prescrizionali e gli adempimenti previdenziali per i soggetti colpiti da eventi calamitosi. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere il modello SC90-C, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), le gestioni previdenziali e le modalità di verifica della regolarità contributiva secondo il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, nonché le procedure per l'apertura di posizioni contributive con codice di autorizzazione "7U" per le imprese affidatarie di lavori di ricostruzione.
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