Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili.
Quali sono le modalità di pagamento e i soggetti responsabili per l'erogazione dell'assegno ordinario del Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 209/2017 disciplina l'erogazione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di trasporto pubblico che subiscono sospensioni o riduzioni di orario. In fase di prima applicazione, il pagamento avviene in modalità diretta dall'INPS ai lavoratori aventi diritto, garantendo continuità di reddito durante i periodi di inattività. Le aziende interessate devono presentare domanda alla sede territoriale competente e trasmettere mensilmente il modello SR41 per ciascun lavoratore, collegandosi al portale INPS. Il Comitato amministratore del Fondo delibera la concessione dell'intervento, e la struttura territoriale INPS rilascia l'autorizzazione di pagamento indicando periodo, ore, numero lavoratori e importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio di questa autorizzazione e nei limiti della stessa. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale pari all'1,5% sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori interessati, secondo le modalità già previste per la Cassa integrazione guadagni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili.
Testo normativo
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 17-01-2017
Messaggio n. 209
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle
aziende di trasporto pubblico. Pagamento diretto dell’assegno
ordinario. Istruzioni operative e contabili.
Con il Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 52 del 4
marzo 2015, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende
di trasporto pubblico, il cui Comitato amministratore è pienamente operativo dal 30 novembre
2015, data della sua costituzione.
Il Fondo garantisce la prestazione di assegno ordinario, disciplinato dall’art. 2, co. 4, lett. a) e
dall’art. 5, co. 2, del D.I. n. 86985/2015, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro
che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre
precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
Per la prestazione anzidetta il Fondo provvede a versare alla gestione d’iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione
accessoria dell’assegno al nucleo familiare né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal
D.I. n. 86985/2015.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, a norma
dell’art. 39 del D.lgs 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di
cassa integrazioni guadagni stabilite dall’art. 7, commi da 1 a 4, del medesimo D.lgs.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di
ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla
base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso
delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà, in
fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di
garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.
Con successivo messaggio sarà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle
prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni
periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio nella denuncia
contributiva mensile l’importo anticipato.
Con la circolare n. 186 del 30 settembre 2016 sono state fornite le istruzioni inerenti la
disciplina alle prestazioni ordinarie, mentre con il messaggio n. 981 del 2 marzo 2016 sono
state illustrate le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e di
formazione per i fondi di solidarietà di nuova istituzione, tra cui il Fondo per il trasporto
pubblico.
Istruzioni procedurali
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede
territorialmente competente, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione
direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore
interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le
aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41. L’invio dei modelli SR41, raggruppati
in files aziendali, avverrà con periodicità mensile.
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme
deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del
Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla struttura territoriale INPS competente per il
rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del
trattamento economico ai lavoratori interessati.
Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente sulla
base della conforme deliberazione dal Comitato, sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei
lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata. La struttura
territoriale provvede altresì alla notifica della delibera all’azienda istante.
Si rammenta che il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei
limiti della stessa.
L’erogazione delle prestazioni è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le
prestazioni a sostegno del reddito.
Il Fondo provvede inoltre, ai sensi dell’art. 5, co. 10 del citato decreto, al versamento alla
competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di
erogazione dell’assegno ordinario.
Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari, ai sensi dell’art. 7, co. 4
del citato D.I. n. 86985/2015, all’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti
effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione
del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità
applicative saranno comunicate con separato messaggio.
Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili inerenti al pagamento diretto degli assegni ordinari a carico del
Fondo di solidarietà in esame, si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 186 del
30/09/2016, paragrafo 9.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 209/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Messaggio INPS 209/2017 è il riferimento normativo per chi opera nel settore del trasporto pubblico e necessita di informazioni su Fondo di solidarietà, assegno ordinario, sospensione e riduzione di orario. Commercialisti e aziende lo consultano per comprendere le modalità di pagamento diretto, la contribuzione correlata, il contributo addizionale all'1,5% e le procedure di conguaglio con la denuncia contributiva mensile, in relazione al D.I. n. 86985/2015 e al D.lgs 148/2015.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.