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Messaggio INPS 1987/2017

Messaggio n.1873 del 4 maggio 12017.Modifica delle istruzioni operative relative ai conguagli della CIGS con Ticket.

Pubblicato: 11/05/2017 In vigore dal: 11/05/2017 Documento ufficiale

Come devono essere esposti i conguagli della CIGS con Ticket secondo il Messaggio INPS 1987/2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS n. 1987 del 12 maggio 2017 fornisce istruzioni operative specifiche per la corretta gestione dei conguagli della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) con Ticket, in riferimento alle proroghe di 12 mesi per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. La normativa si applica ai datori di lavoro che devono rendicontare le prestazioni anticipate di CIGS secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

In pratica, i datori di lavoro devono utilizzare il nuovo codice causale "L041" per identificare il "conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 44 co.11-bis" all'interno della denuncia aziendale, precisamente nell'elemento DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSAltre/CongCIGSAltCaus. Questo codice deve essere utilizzato indipendentemente dal fatto che l'autorizzazione sia soggetta o meno al contributo addizionale.

La modifica rappresenta una rettifica parziale rispetto alle istruzioni precedenti fornite dal Messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017, al fine di standardizzare e semplificare le modalità di esposizione dei conguagli nel sistema informativo INPS. L'applicazione corretta di questa procedura è essenziale per evitare errori nella rendicontazione e garantire la corretta gestione amministrativa delle prestazioni integrative.

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Riferimento normativo

Messaggio n.1873 del 4 maggio 12017.Modifica delle istruzioni operative relative ai conguagli della CIGS con Ticket.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 12-05-2017 Messaggio n. 1987 OGGETTO: Messaggio n.1873 del 4 maggio 12017.Modifica delle istruzioni operative relative ai conguagli della CIGS con Ticket. Si fa seguito al messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017 con il quale sono state fornite istruzioni in ordine alle proroghe CIGS (12 mesi) per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa di cui all’art.44 co.11-bis D.Lgs n.148/2015. A parziale rettifica di tali istruzioni, si evidenzia che, relativamente alle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nei casi di CIGS con Ticket, i datori di lavoro dovranno operare come di seguito specificato. In particolare, successivamente all’autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSAltre/CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L041” avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44 co.11-bis” relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1987/2017 riguarda la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), i conguagli delle prestazioni anticipate e il contributo addizionale per imprese in crisi industriale complessa secondo il D.Lgs. 148/2015. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere il codice causale L041 e le modalità di esposizione nella denuncia aziendale per la corretta rendicontazione delle integrazioni salariali e della gestione del Ticket.

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