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Messaggio INPS 1957/2017

Cassa Integrazione Guadagni in deroga – chiarimenti in merito alla concessione per periodi relativi all’annualità 2017 – nota ministeriale n.7277 del 5 maggio 2017.

Pubblicato: 10/05/2017 In vigore dal: 10/05/2017 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per ottenere la Cassa Integrazione Guadagni in deroga nel 2017 in continuità con altri ammortizzatori sociali?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1957/2017 chiarisce le modalità di concessione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga per l'anno 2017, stabilendo che le prestazioni erogate da altri ammortizzatori sociali (come il Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e i Fondi di solidarietà previsti dal d.lgs. 148/2016) possono essere seguite in continuità dalla CIG in deroga. Questo significa che le aziende e i lavoratori che hanno beneficiato di questi strumenti possono accedere alla CIG in deroga senza soluzione di continuità. La norma si applica a livello regionale e delle Province autonome, che hanno il potere di decretare tali interventi. Un aspetto cruciale è il rispetto dei termini: i trattamenti in deroga devono decorrere dopo il 31 dicembre 2016 e devono essere consecutivi a precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data, ma i provvedimenti autorizzatori regionali dovevano comunque essere adottati entro il 31 dicembre 2016. Questo rappresenta un importante strumento di protezione del reddito per i lavoratori in situazioni di crisi aziendale, garantendo una transizione fluida tra diversi ammortizzatori sociali.

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Riferimento normativo

Cassa Integrazione Guadagni in deroga – chiarimenti in merito alla concessione per periodi relativi all’annualità 2017 – nota ministeriale n.7277 del 5 maggio 2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 11-05-2017 Messaggio n. 1957 OGGETTO: Cassa Integrazione Guadagni in deroga – chiarimenti in merito alla concessione per periodi relativi all’annualità 2017 – nota ministeriale n.7277 del 5 maggio 2017. Con la nota ministeriale n. 5889 del 6 aprile 2017, recepita dall’Istituto con messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l’annualità 2017. Nello specifico è stato precisato che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, così come quelle garantite da tutti i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2016, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti Fondi. Con la successiva nota ministeriale n.7277/2017 il Ministero vigilante, facendo seguito a quanto espressamente previsto nella Circolare n. 34 del 4 novembre 2016, recepita dall’Istituto con successiva Circolare n. 217 del 13 dicembre 2016, ha puntualizzato che “possono essere autorizzati i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data, quali ad esempio le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/ assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e purché i provvedimenti autorizzatori da parte delle regioni e delle province autonome, comunque, siano adottati entro e non oltre il 31.12.2016.” Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La CIG in deroga è uno strumento di integrazione salariale disciplinato dal d.lgs. 148/2016 e coordinato con il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e i Fondi di Solidarietà Bilaterale. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di continuità tra ammortizzatori sociali, i termini autorizzativi regionali e le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà per gestire correttamente le richieste aziendali di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

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